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52.2000.222 • TCA TI 52.2000.222 Generato dall'IA

Appeal of Stay Denial for Indefinite License Revocation Based on Refusal of Drug Monitoring

Numero d'incarto 52.2000.222
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

An individual appealed the rejection of a stay of execution for a decision that indefinitely revoked their driving license based on safety concerns, following the individual's refusal to undergo mandated medical monitoring (including weekly urine tests for three months) intended to verify abstinence from narcotic substances after an initial police report. The court dismissed the appeal, reasoning that security-based license revocations are generally immediately enforceable, and a stay should only be granted if it is highly probable that the premises for the revocation are absent; given the appellant's non-compliance with the ordered tests and conflicting medical reports, the initial authority's decision not to grant the stay was not an abuse of discretion, as the pending merits review would require further investigation before overturning the public safety measure.

Regesto Legislator

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Art. 16 cpv. 1 LCStr, Art. 10 LALCStr, art. 1 ss. PAmm; Appeal of Stay Denial for Indefinite License Revocation Based on Refusal of Drug Monitoring: The court dismissed the appeal, reasoning that security-based license revocations are generally immediately enforceable, and a stay should only be granted if it is highly probable that the premises for the revocation are absent; given the appellant's non-compliance with the ordered tests and conflicting medical reports, the initial authority's decision not to grant the stay was not an abuse of discretion, as the pending merits review would require further investigation before overturning the public safety measure.

Parole chiave

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ritiro della concessione sospensione dell'istruzione decisione esecutiva motivi medici differimento dell'esecuzione della pena abuso di autorità Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 16 cpv. 1 LCStr
Cited in the preamble, this relates to the substantive law governing the case, although the final order dismisses the appeal.
Art. 10 LALCStr
Cited in the preamble, this relates to the admissibility of the appeal.
art. 1 ss. PAmm
Cited in the preamble, these provisions govern the procedural framework applied.

Giurisprudenza citata

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DTF 106 Ib 117
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 16 cpv. 1 LCStr

This article concerns the substantive ground for the original revocation of the driving license, which is the subject of the dismissed appeal regarding the suspension effect.

art. 10 LALCStr

This provision relates to the admissibility of the appeal, which the court confirmed was met.

art. 1 ss. PAmm

These provisions govern the administrative procedure before the court, which were relevant to deciding the appeal.

art. 16 cpv. 1 LCStr

Cited in the preamble, this relates to the substantive law governing the case, although the final order dismisses the appeal.

art. 10 LALCStr

Cited in the preamble, this relates to the admissibility of the appeal.

art. 1 ss. PAmm

Cited in the preamble, these provisions govern the procedural framework applied.

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Testo completo

Incarto n. 52.2000.00222 · Lugano 31 ottobre 2000 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretaria: · Ursula Züblin, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 20 settembre 2000 di

__________ patr. da: avv. __________ Contro

la decisione 5 settembre 2000 (n. 3660) della Presidente del Consiglio di Stato, che si è rifiutata di concedere l'effetto sospensivo al ricorso inoltrato da __________ contro la decisione 11 maggio 2000 con cui il dipartimento delle istituzioni, Sezione della circolazione, gli ha revocato a tempo indeterminato la licenza di condurre per scopi di sicurezza;

vista la risposta 29 settembre 2000 della Presidente del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

che preso atto del rapporto di segnalazione 25 ottobre 1999 della polizia cantonale di __________, il 27 aprile 2000 la Sezione della circolazione ha ordinato a __________ di sottoporsi ad un periodo, della durata di tre mesi, di intenso controllo medico, volto a dimostrare, attraverso controlli settimanali delle urine, che lo stesso è in grado di astenersi dal consumo di qualsiasi sostanza stupefacente, nonché di presentare al termine di tale periodo un certificato medico, attestante la sua non tossicodipendenza;

che l'autorità dipartimentale ha inoltre avvertito __________ del fatto che qualsiasi inadempienza di tali condizioni sarebbe stata immediatamente sanzionata e avrebbe comportato l'adozione di un provvedimento di sicurezza;

che con scritto 8 maggio 2000 __________ ha informato la Sezione della circolazione di non volersi sottoporre ai controlli ordinatigli;

che, fondandosi su queste emergenze, con decisione 11 maggio 2000 la Sezione della circolazione ha risolto di revocare a __________ la licenza di condurre veicoli a motore a tempo indeterminato;

che la decisione, dichiarata immediatamente esecutiva, precisava che la riammissione alla guida era subordinata alla presentazione di un certificato medico attestante, dopo un periodo minimo di almeno 3 mesi, sulla base di controlli settimanali delle urine, l'assoluta astinenza dal consumo di sostanze stupefacenti, nonché l'idoneità alla guida;

che contro questa decisione, fondata sugli art. 16 cpv. 1 LCStr e 35 cpv. 3 OAC, __________ è insorto davanti al Consiglio di Stato, postulandone l'annullamento; ha pure chiesto che al ricorso venisse concesso l'effetto sospensivo;

che con decisione 5 settembre 2000 la Presidente dell'Esecutivo cantonale ha respinto la domanda di concessione dell'effetto sospensivo, reputando che la ponderazione degli interessi contrapposti giustificasse il mantenimento del diniego;

che contro la suddetta risoluzione __________ insorge ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, riproponendo in questa sede la domanda di concessione dell'effetto sospensivo al ricorso pendente al Consiglio di Stato;

che l'insorgente rileva sostanzialmente che in concreto non vi sarebbe elemento alcuno atto a dimostrare che egli è inidoneo alla guida, in quanto dedito all'uso di sostanze stupefacenti;

che __________ evidenzia inoltre che i certificati medici prodotti confermerebbero l'assenza di motivi per procedere alla revoca immediata della licenza di condurre: in particolare, dal certificato medico 30 agosto 2000 del dr. __________, posto alla base di una seconda istanza di concessione dell'effetto sospensivo alla Presidente del Consiglio di Stato, risulta che egli non ha mai avuto alcun tipo di dipendenza da sostanze stupefacenti;

che la Presidente del Consiglio di Stato sollecita il rigetto dell'impugnativa, rilevando nel contempo che il certificato medico 30 agosto 2000 è stato trasmesso per conoscenza al perito medico, cui è stato affidato l'incarico di accertare lo stato specifico di dipendenza di __________ da sostanze stupefacenti;

considerato, in

diritto

che il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine giusta gli art. 10 LALCStr e 21 PAmm;

che la decisione 11 maggio 2000 della Sezione della circolazione configura una revoca della licenza di condurre a scopo di sicurezza;

che per prassi costante, avallata dalla dottrina e dalla giurisprudenza, i provvedimenti di revoca della licenza a scopo di sicurezza sono per principio dichiarati immediatamente esecutivi, nel senso che l'autorità che li adotta è solita togliere preventivamente l'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso (DTF 106 Ib 117; Schaffauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, II ed., n. 2758);

che in caso di ricorso il destinatario del provvedimento può comunque sollecitare la concessione dell'effetto sospensivo;

che la concessione dell'effetto sospensivo dipende dalla ponderazione degli interessi contrapposti (Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, p. 112 ss);

che, considerato il pericolo costituito da conducenti inidonei per la sicurezza della circolazione, nel caso di revoche per scopi di sicurezza l'effetto sospensivo al ricorso va concesso soltanto quando sulla base degli atti si può ritenere che molto probabilmente non sono date le premesse per adottare un simile provvedimento (Schaffauser, loc. cit.);

che con la decisione impugnata la Presidente del Consiglio di Stato ha implicitamente escluso tale ipotesi;

che, in considerazione del rifiuto del ricorrente di sottoporsi ai controlli medici ordinatigli, nonché del fatto che il perito incaricato non ha ancora formulato le proprie conclusioni, la deduzione operata dalla Presidente dell'Esecutivo cantonale non appare affatto insostenibile;

che le contestazioni sollevate dal ricorrente davanti al Consiglio di Stato non sono tali da giustificare una prognosi di esito favorevole dell'impugnativa: le risultanze dei due certificati medici 12 e 17 maggio 2000 - redatti rispettivamente dai dr. __________ e __________ e prodotti, tra l'altro, dopo il provvedimento adottato dall'autorità dipartimentale - attestano che l'insorgente fa comunque uso di sostanze stupefacenti (cannabis); illustrano inoltre le conseguenze del provvedimento dipartimentale sulla sua situazione psichica;

che effettivamente il certificato medico 30 agosto 2000 del dr. __________ sembrerebbero smentire la dipendenza del ricorrente da sostanze stupefacenti;

che tuttavia tali risultanze non permettono ancora di ritenere che molto probabilmente non sono date le premesse per una revoca di sicurezza e che il ricorso verrà accolto;

che tali accertamenti dovranno infatti essere ulteriormente confermati dall'istruttoria che il Consiglio di Stato dovrà necessariamente esperire prima di statuire nel merito del ricorso pendente;

che, così stando le cose, non si può di certo rimproverare alla Presidente del Consiglio di Stato di aver fatto un uso scorretto del potere di apprezzamento che la legge le riserva nell'ambito della ponderazione degli interessi contrapposti finalizzata alla concessione dell'effetto sospensivo;

che il ricorso va quindi respinto;

che la tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza;

Per questi motivi,

visti gli art. 16 cpv. 1 LCStr; 10 LALCStr; 1 ss. PAmm;

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 400.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 10 giorni dall'intimazione.

4. Intimazione a: · __________

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La segretaria