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52.2000.209 • TCA TI 52.2000.209 Generato dall'IA

Company Challenge to Water Consortium Tender leading to Cancellation and Cost Award

Numero d'incarto 52.2000.209
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A company challenged a public tender notice issued by a water purification consortium for complementary construction works, arguing that the contract should be governed by specific public procurement legislation rather than the general law on contracts, as the works constituted a continuation of previous lots exceeding a significant monetary threshold. The Administrative Cantonal Tribunal struck the appeal as moot because the consortium subsequently cancelled the contentious tender and announced it would republish under the proper legislation, but ruled that the consortium, having acted against the appellant's established rights derived from prior rulings, was deemed the losing party for cost allocation purposes and was ordered to pay the appellant a set amount for legal costs, while the court waived its own judicial fee.

Regesto Legislator

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Art. 48 PAmm, Art. 15 cpv. 2 CIAP, Art. 18 PAmm, Art. 28 PAmm, Art. 31 PAmm; Company Challenge to Water Consortium Tender leading to Cancellation and Cost Award: The Administrative Cantonal Tribunal struck the appeal as moot because the consortium subsequently cancelled the contentious tender and announced it would republish under the proper legislation, but ruled that the consortium, having acted against the appellant's established rights derived from prior rulings, was deemed the losing party for cost allocation purposes and was ordered to pay the appellant a set amount for legal costs, while the court waived its own judicial fee.

Parole chiave

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bando di gara pubblico canone d'acqua impugnazione della cancellazione imprese di costruzione parte contraente consorzio Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 48 PAmm
Although not directly used in the operative part regarding the substance, this article was cited in the 'visti' section which precedes the dispositive, and the reasoning mentions its application for simplified rejection, linking it to the final disposition (striking the appeal from the roll).
Art. 15 cpv. 2 CIAP
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo e la legittimazione attiva della ricorrente sono date (STA 2 agosto 2000 in re de qua); l'impugnativa, tempestiva (art. 15 cpv. 2 CIAP, 4 DECIAP e 13 PAmm), è dunque ricevibile in ordine e può essere evasa sulla base degli atti, senza istruttoria (art.
Art. 18 PAmm
2 CIAP, 4 DECIAP e 13 PAmm), è dunque ricevibile in ordine e può essere evasa sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);
Art. 28 PAmm
The court waives the collection of a judicial fee (tassa di giustizia) based on this article.
Art. 31 PAmm
The ruling orders the opposing party to pay the appellant a sum for legal costs (ripetibili).

Giurisprudenza citata

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DTF 122 I 202
e llcc; inoltre, in materia espropriativa, DTF 122 I 202 consid, 3b in re A.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 31 PAmm

The ruling orders the opposing party to pay the appellant a sum for legal costs (ripetibili).

art. 28 PAmm

The court waives the collection of a judicial fee (tassa di giustizia) based on this article.

art. 48 PAmm

Although not directly used in the operative part regarding the substance, this article was cited in the 'visti' section which precedes the dispositive, and the reasoning mentions its application for simplified rejection, linking it to the final disposition (striking the appeal from the roll).

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Testo completo

Incarto n. 52.2000.00209 · Lugano 31 ottobre 2000 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretaria: · Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 8 settembre 2000 della

__________ patrocinata da: avv. __________ contro

il bando di concorso 22 agosto 2000 indetto dal Consorzio depurazione acque Mendrisio e dintorni per le opere da impresario costruttore relative alle opere complementari per l'ottimizzazione e l'ampliamento dell'impianto di depurazione acque __________ a __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

che dopo vicissitudini che non occorre rievocare con risoluzione __________ pubblicata sul FUC no. __________ del giorno seguente, il Consorzio depurazione acque Mendrisio e dintorni (in seguito: CDAM) ha indetto un pubblico concorso per l'assegnazione delle opere da impresario costruttore relative alle opere complementari (fase 2) per l'ottimizzazione e l'ampliamento dell'impianto di depurazione di __________, situato in località __________;

che la summenzionata decisione precisava che *"il concorso è sottoposto alla legge sugli appalti del 12 settembre 1978 e successive modifiche e norme integrative"*;

che contro tale risoluzione è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo la __________, chiedendone l'annullamento; a suo dire sarebbe applicabile il CIAP e non la legge sugli appalti, ritenuto che le opere oggetto del bando di concorso costituiscono una continuazione dei lotti 1-5 già messi a concorso da parte del CDAM per un valore globale superiore a fr. 9'575'000.--;

che il 12 settembre 2000 il CDAM ha comunicato a questa corte di aver annullato la procedura d'appalto in questione; esso ha pure precisato che la pubblicazione del bando era stata effettuata ad opera della direzione lavori d'intesa con il Dipartimento del territorio, Ufficio appalti e lavori sussidiati;

che il 13 settembre 2000 l'Ufficio lavori sussidiati e appalti ha confermato che il concorso è stato annullato e che verrà ripubblicato secondo la procedura retta dal CIAP;

che preso conoscenza di quanto riportato qui sopra, la __________ ha chiesto a questo tribunale di porre a carico del CDAM gli oneri processuali ed ha postulato l'assegnazione di un importo a titolo di ripetibili;

che in applicazione dell'art. 48 PAmm il Tribunale cantonale amministrativo può respingere con breve motivazione i ricorsi inammissibili o manifestamente infondati;

considerato, in

diritto

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo e la legittimazione attiva della ricorrente sono date (STA 2 agosto 2000 in re de qua); l'impugnativa, tempestiva (art. 15 cpv. 2 CIAP, 4 DECIAP e 13 PAmm), è dunque ricevibile in ordine e può essere evasa sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);

che la decisione del CDAM di annullare il controverso bando di concorso rende privo d'oggetto il gravame 8 settembre 2000;

che nel caso concreto per la fissazione delle spese e l'assegnazione delle ripetibili (cfr. Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum bernischen VRPG, Berna 1997, n. 15 ad art. 39 cpv. 1), non è necessario procedere all'accertamento, in via pregiudiziale e sommaria, del verosimile esito dell'impugnativa (RDAT 1984 N. 27, pag. 56; II-1996 N. 11 consid. 4, pag. 40 in alto);

che in effetti la lite è divenuta priva d'oggetto per volontà del CDAM, per cui quest'ultimo dev'essere considerato - ai fini della ripartizione delle spese - quale parte soccombente (cfr. Merkli/Aeschlimann/Herzog, op. cit., n. 3 e 5 ad art. 110 cpv. 1; STA inedita

10 novembre 1997 in re S. V. e llcc; inoltre, in materia espropriativa, DTF 122 I 202 consid, 3b in re A. M. e llcc c. comune di V. e Tribunale amministrativo);

che, dovendosi limitare a stralciare il ricorso, il Tribunale cantonale amministrativo rinuncia al prelievo di una tassa di giustizia (art. 28 PAmm);

che tuttavia il CDAM non può validamente sottrarsi all'obbligo di rifondere delle adeguate ripetibili all'insorgente, assistita da un legale iscritto all'albo (art. 31 PAmm);

che la giustificazione addotta dalla parte soccombente di non ritenersi responsabile dell'accaduto in quanto il bando di concorso è stato pubblicato d'intesa con il Dipartimento del territorio, Ufficio appalti e lavori sussidiati non può essere accolta, ritenuto che lo stesso porta la firma della delegazione consortile del CDAM; inoltre quest'ultimo in ragione dei due giudizi prolati da questo tribunale in re __________ c. CDAM doveva sapere che la presente procedura di concorso soggiace al CIAP;

che pertanto il CDAM è tenuto a versare alla __________ la somma di fr. 500.-- a titolo di ripetibili.

Per questi motivi,

visti gli art. 6, 7 e 15 cpv. 2 CIAP; 4 DECIAP; § 5 DirCIAP; 18, 28, 31, 48, 60, 61 e 65 PAmm;

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso

8 settembre 2000 è stralciato dai ruoli in quanto divenuto privo d'oggetto.

2. Il Consorzio depurazione acque Mendrisio e dintorni è tenuto a versare alla ricorrente un importo di fr. 500.-- a titolo di ripetibili.

3. Intimazione a: · __________

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La segretaria