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52.2000.206 • TCA TI 52.2000.206 Generato dall'IA

Election Validity Challenge and Conflict of Interest in Municipal Resolution

Numero d'incarto 52.2000.206
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appellant challenged a State Council decision that upheld a municipal resolution taking a position, with the participation of council members potentially facing conflicts of interest due to their relation to parties contesting an election, against the appellant to the State Council regarding the validity of the appellant's municipal election. The Administrative Tribunal ruled that the municipal resolution, being merely a statement of position or a procedural act without binding legal effect on individuals or the administration, did not constitute an appealable decision under the relevant statute, meaning the initial appeal to the State Council should have been declared inadmissible; however, since the State Council addressed the merits, the Tribunal dismissed the current appeal as the inadmissibility finding by the lower court was not the correct remedy sought.

Regesto Legislator

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Art. 100 LOC, Art. 208 cpv. 1 LOC, Art. 5 PA, Art. 1 PAmm, Art. 208 LOC, art. 60 PAmm; Election Validity Challenge and Conflict of Interest in Municipal Resolution: The Administrative Tribunal ruled that the municipal resolution, being merely a statement of position or a procedural act without binding legal effect on individuals or the administration, did not constitute an appealable decision under the relevant statute, meaning the initial appeal to the State Council should have been declared inadmissible; however, since the State Council addressed the merits, the Tribunal dismissed the current appeal as the inadmissibility finding by the lower court was not the correct remedy sought.

Parole chiave

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validità delle elezioni impugnazione di decisioni amministrative conflitto d'interessi elezioni locali atto processuale approvazione del regolamento Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 208 LOC

This article was cited as the basis for the court's decision regarding the appealability of the administrative act.

art. 60 PAmm

This procedural article was cited in the final pronouncement section.

art. 61 PAmm

This procedural article was cited in the final pronouncement section.

art. 3 PAmm

This procedural article was cited in the final pronouncement section.

art. 18 PAmm

This procedural article was cited in the final pronouncement section.

art. 28 PAmm

This procedural article was cited in the final pronouncement section.

art. 31 PAmm

This procedural article was cited in the final pronouncement section.

art. 208 LOC

This article was cited in the final pronouncement section, even though the substantive reasoning leads to rejecting the appeal on other grounds (non-appealable act).

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Testo completo

Incarto n. 52.2000.00206 · Lugano 31 ottobre 2000 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario: · Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 31 agosto 2000 di

__________ Contro

la decisione 18 luglio 2000 del Consiglio di Stato (no. 3055) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso le osservazioni 4 maggio 2000 inoltrate dal municipio di __________ al Consiglio di __________ nell'ambito del ricorso presentato dalla Sezione Liberale Radicale di __________, da __________ e da __________ contro la sua elezione alla carica di municipale;

viste le risposte:

- 11 settembre 2000 della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali;

- 13 settembre 2000 del Consiglio di Stato;

- 26 settembre 2000 di __________;

- 29 settembre 2000 del municipio di __________;

- 29 settembre 2000 di __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

che il 27 aprile 2000 la Sezione Liberale Radicale di __________, __________ e __________ sono insorti davanti al Consiglio di Stato per contestare l'elezione di __________ alla carica di municipale di __________;

che il 4 maggio 2000 il municipio di __________, sollecitato a prendere posizione sul ricorso, ha risolto a maggioranza di presentare al Consiglio di Stato una risposta del seguente tenore: *"Il Municipio ritiene fondato e veritiero quanto menzionato nel ricorso. Considerata la situazione nella sua globalità, la presenza del signor __________ in seno al municipio potrebbe causare gravi disagi e rischi per l'amministrazione comunale".* La determinazione è stata adottata con il concorso del municipale __________, ricorrente, e del sindaco __________, padre dell'altra ricorrente;

che contro questa determinazione __________, astenutosi, è insorto davanti al Consiglio di Stato, contestando la partecipazione dei suddetti municipali alla seduta in cui questa è stata adottata;

che con giudizio 18 luglio 2000 il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa, ritenendo in sostanza che il divieto sancito dall'art. 100 LOC non impedisse ai municipali in questione di presenziare alle discussioni ed al voto sull'oggetto, poiché il ricorso su cui l'autorità comunale era chiamata a prendere posizione non concerneva il loro personale interesse o quello dei loro parenti;

che contro il predetto giudizio governativo, il soccombente si aggrava davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento;

che dopo aver disquisito su questioni non direttamente pertinenti all'oggetto del ricorso, l'insorgente ribadisce in sostanza le tesi addotte senza successo in prima istanza, con riferimento alle regole sancite dall'art. 100 LOC in caso di collisione d'interessi;

che il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato, dal municipio di __________ e dai municipali __________ e __________, che secondo l'insorgente avrebbero dovuto astenersi;

considerato, in

diritto

che, giusta l'art. 208 cpv. 1 LOC, contro le decisioni degli organi comunali è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono appellabili al Tribunale cantonale amministrativo, a meno che la legge non disponga altrimenti;

che il concetto di decisione di cui all'art.

208 cpv. 1 LOC è più esteso di quello definito dall'art. 5 PA, al quale si richiamano dottrina e giurisprudenza (RDAT 1994 II n. 8; 1991 I n. 20; Borghi Corti, Compendio di procedura amministrativa, ad art. 1 PAmm, no. 4b);

che non sono considerate decisioni impugnabili giusta l'art. 208 LOC le determinazioni assunte dal municipio che, oltre a non costituire, modificare o annullare diritti od obblighi dei singoli amministrati, non esplicano nemmeno effetti vincolanti all'interno dell'amministrazione comunale, poiché rivestono il carattere di semplice proposta o di preavviso;

che, nel caso concreto, l'atto con cui il municipio, analogamente sollecitato dal Consiglio di Stato, ha preso posizione sul ricorso inoltrato dalla Sezione Liberale Radicale, da __________ e da __________ contro l'elezione dell'insorgente __________ alla carica di municipale non costituisce, con ogni evidenza, una decisione impugnabile ai sensi dell'art. 208 LOC;

che queste osservazioni configurano invero una semplice presa di posizione dell'autorità comunale, ovvero un atto processuale, che non esplica effetti vincolanti né nei confronti del ricorrente, né all'interno dell'amministrazione comunale, né altrimenti;

che, stando così le cose, il Consiglio di Stato avrebbe dovuto dichiarare irricevibile l'impugnativa contro di esse inoltrata da __________;

che il fatto che il Consiglio di Stato sia entrato nel merito del gravame per respingerlo non giustifica la conversione del giudizio di rigetto nel merito in un giudizio di irricevibilità;

che il ricorso va quindi senz'altro respinto;

che la tassa di giustizia e le ripetibili sono poste a carico del ricorrente secondo soccombenza;

Per questi motivi,

visti gli art. 208 LOC; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La tassa di giustizia di fr. 300.-- è a carico del ricorrente che rifonderà fr. 300.-- a ciascuno dei resistenti;

3. Intimazione a: · __________

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario