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52.2000.198 • TCA TI 52.2000.198 Generato dall'IA

Appellant Liable for Costs Despite Moot Issue Following Subsequent Action

Numero d'incarto 52.2000.198
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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An appellant challenged a decision by the State Council which deemed an earlier appeal inadmissible because the municipal notification requiring supplementary documentation for a building permit application was not considered a final administrative decision; however, the Administrative Court dismissed the current appeal because, after the State Council’s decision, the appellant submitted the requested documentation, received the building permit, and thus rendered the substantive issue moot. Consequently, the Court ruled that because the procedure became moot due to the appellant's own subsequent actions, the appellant was deemed the losing party and remained liable for the court fees and costs imposed by the lower authority.

Regesto Legislator

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Art. 55 PAmm, Art. 18 PAmm, Art. 28 PAmm, art. 55 cpv. 1 PAmm, art. 46 cpv. 1 PAmm, art. 21 LE; Appellant Liable for Costs Despite Moot Issue Following Subsequent Action: Consequently, the Court ruled that because the procedure became moot due to the appellant's own subsequent actions, the appellant was deemed the losing party and remained liable for the court fees and costs imposed by the lower authority.

Parole chiave

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spese amministrative notificazione della decisione ripetibili accollo delle spese anticipo delle spese domanda indirizzata all'autorità Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 55 PAmm
che con giudizio 11 luglio 2000 il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile il ricorso di __________, non ritenendo lo scritto 9 maggio 2000 una decisione amministrativa ai sensi dell'art. 55 PAmm; ha inoltre posto a carico del ricorrente la tassa di giustizia e le spese per complessivi fr.
Art. 18 PAmm
che il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);
Art. 28 PAmm
Cited in the final orders as the basis for not exempting the appellant from paying the judgment fee and costs imposed by the State Council.
art. 55 cpv. 1 PAmm
Cited in the final orders, although the substance of the appeal regarding this article was rendered moot.
art. 46 cpv. 1 PAmm
Cited in the final orders, likely related to the procedure or costs, though the specific reason for its inclusion in the dispositive is not explicitly detailed for the rejection of the appeal.
art. 21 LE
Cited in the final orders as the legal basis for the Court's jurisdiction, even though the appeal was rejected on procedural grounds (mootness).
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 28 PAmm

Cited in the final orders as the basis for not exempting the appellant from paying the judgment fee and costs imposed by the State Council.

art. 55 cpv. 1 PAmm

Cited in the final orders, although the substance of the appeal regarding this article was rendered moot.

art. 46 cpv. 1 PAmm

Cited in the final orders, likely related to the procedure or costs, though the specific reason for its inclusion in the dispositive is not explicitly detailed for the rejection of the appeal.

art. 21 LE

Cited in the final orders as the legal basis for the Court's jurisdiction, even though the appeal was rejected on procedural grounds (mootness).

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Testo completo

Incarto n. 52.2000.00198 · Lugano 20 novembre 2000 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretaria: · Ursula Züblin, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 31 luglio 2000 di

__________ contro

la decisione 11 luglio 2000, n. 3038, con cui il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile il gravame presentato dall'insorgente contro lo scritto 9 maggio 2000 del municipio di __________;

viste le risposte:

- 23 agosto 2000 del municipio di __________;

- 30 agosto 2000 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

che il 15 dicembre 1999 __________ ha presentato al municipio di __________ una domanda di costruzione per la trasformazione di un rustico, sito sulla part. n. __________ RF del comune, in locale da parrucchiere;

che con scritto 9 maggio 2000 l'autorità comunale ha comunicato a __________ che il rilascio della licenza edilizia era subordinato alla presentazione di ulteriore documentazione a completazione della domanda di costruzione;

__________, ritenendo che il suddetto scritto costituisse un formale diniego della domanda di costruzione, lo ha impugnato davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento;

che con giudizio 11 luglio 2000 il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile il ricorso di __________, non ritenendo lo scritto 9 maggio 2000 una decisione amministrativa ai sensi dell'art. 55 PAmm; ha inoltre posto a carico del ricorrente la tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 400.--;

che il 26 luglio 2000 il municipio di __________ ha rilasciato a __________ la licenza edilizia;

che __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulando l'annullamento della risoluzione governativa;

che all'accoglimento del gravame si sono opposti sia il Consiglio di Stato, riconfermandosi nel risoluzione impugnata, sia il municipio di __________, rilevando pure che nel frattempo il ricorrente ha inviato la documentazione richiestagli e che pertanto il ricorso è divenuto privo di oggetto;

considerato, in

diritto

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 LE;

che la legittimazione attiva di __________ è data (art. 21 cpv. 2 LE);

che il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);

che successivamente all'emanazione della risoluzione governativa, il ricorrente ha inviato al municipio la documentazione richiestagli con scritto 9 maggio 2000, riconoscendone quindi il buon fondamento; il 26 luglio 2000 gli è stata rilasciata la licenza edilizia;

che, pertanto, sotto l'aspetto sostanziale questo Tribunale non può che prendere atto che quanto avvenuto posteriormente allo scritto impugnato ha reso privo di oggetto il gravame;

che per le spese fissate dall'istanza inferiore (cfr. Merkli/Aeschli-

mann/Herzog, Kommentar zum bernischen VRPG, Bern 1997, n. 15 ad art. 39 cpv. 1), non è necessario procedere all'accertamento, in via pregiudiziale e sommaria, del verosimile esito dell'impugnativa (RDAT 1984 n. 27, p. 56; II-1996 n. 11 consid. 4, p. 40 in alto);

che la procedura è infatti divenuta priva di oggetto a seguito dell'agire di __________, per cui quest'ultimo deve essere considerato - ai fini della ripartizione delle spese - quale parte soccombente (cfr. STA inedita 10 novembre 1997 in re S.V. e Iicc; Merkli/Aeschlimann/Herzog, op. cit., n. 3 ad art. 110 cpv. 1);

che pertanto il ricorrente non può sfuggire al pagamento della tassa di giudizio e delle spese impostogli dal Consiglio di Stato (art. 28 PAmm);

che la tassa di giustizia segue la soccombenza.

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 46 cpv. 1, 28, 55 cpv. 1 PAmm;

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La tassa di giustizia di fr. 200.-- è a carico del ricorrente.

3. Intimazione a: · __________

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La segretaria