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52.2000.150 • TCA TI 52.2000.150 Generato dall'IA

Appeal Moot Due to Subsequent Federal Reclassification of Gaming Machines

Numero d'incarto 52.2000.150
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The administrative court reviewed an appeal against the denial of a cantonal license renewal for automatic gaming machines, which the lower authority rejected after finding the devices had been modified into gambling apparatuses exchanging points for cash or goods, violating a prohibition on such devices. The court ultimately declared the appeal moot because, during the appeal proceedings, the Federal Gaming Commission revoked its prior decision and reclassified the machines as gambling devices subject to stricter regulations, meaning the appellant could no longer legally place them in public establishments, although the court noted that even without this subsequent ruling, the appeal would have failed because the inspected machines' operation and the exchange of points for value rendered them prohibited under cantonal law.

Regesto Legislator

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Art. 9a LCAmb, Art. 60 LCG-1998, Art. 13 cpv. 2 LCAmb, Art. 46 cpv. 1 PAmm, Art. 18 cpv. 1 PAmm, Art. 4 cpv. 1 LCG; Appeal Moot Due to Subsequent Federal Reclassification of Gaming Machines: The court ultimately declared the appeal moot because, during the appeal proceedings, the Federal Gaming Commission revoked its prior decision and reclassified the machines as gambling devices subject to stricter regulations, meaning the appellant could no longer legally place them in public establishments, although the court noted that even without this subsequent ruling, the appeal would have failed because the inspected machines' operation and the exchange of points for value rendered them prohibited under cantonal law.

Parole chiave

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decisioni incidentali procedure connesse autorità amministrativa giuoco e scommessa unione istanza di autorizzazione all’esecuzione – Decisione Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 9a LCAmb
Cited in the list of applicable articles ('visti') preceding the final orders, relevant to the substantive grounds for denial (though the appeal was declared moot).
Art. 60 LCG-1998
Inoltre, gli apparecchi automatici omologati precedentemente come giochi di destrezza, ma considerati quali giochi d'azzardo secondo la nuova legislazione, possono restare in esercizio unicamente nei gran casinò e nei kursaal (art. 60 cpv.
Art. 13 cpv. 2 LCAmb
Cited in the list of applicable articles ('visti') preceding the final orders, supporting the jurisdiction for review.
Art. 46 cpv. 1 PAmm
Art. 18 cpv. 1 PAmm
La perizia chiesta dalla ricorrente appare in effetti manifestamente irrilevante ai fini del giudizio (art. 18 cpv. 1 PAmm).
Art. 4 cpv. 1 LCG
Giusta l'art. 4 cpv. 1 LCG, i giochi d'azzardo sono autorizzati soltanto nelle case da gioco concessionarie.
Art. 60 cpv. 1 LCG
Inoltre, gli apparecchi automatici omologati precedentemente come giochi di destrezza, ma considerati quali giochi d'azzardo secondo la nuova legislazione, possono restare in esercizio unicamente nei gran casinò e nei kursaal (art. 60 cpv. 1 LCG).
Art. 60 cpv. 2 LCG
Inoltre, gli apparecchi automatici omologati precedentemente come giochi di destrezza, ma considerati quali giochi d'azzardo secondo la nuova legislazione, possono restare in esercizio unicamente nei gran casinò e nei kursaal (art. 60 cpv.

Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 13 cpv. 2 LCAmb

Cited in the list of applicable articles ('visti') preceding the final orders, supporting the jurisdiction for review.

art. 9a LCAmb

Cited in the list of applicable articles ('visti') preceding the final orders, relevant to the substantive grounds for denial (though the appeal was declared moot).

art. 46 PAmm

Cited in the list of applicable articles ('visti') preceding the final orders, related to procedural aspects like timely filing.

art. 18 PAmm

Cited in the list of applicable articles ('visti') preceding the final orders, related to evidence and relevance of requested expertise.

art. 60 PAmm

Cited in the list of applicable articles ('visti') preceding the final orders, related to procedural issues (e.g., admissibility/mootness).

art. 61 PAmm

Cited in the list of applicable articles ('visti') preceding the final orders, related to procedural issues (e.g., costs/fees).

art. 3 PAmm

Cited in the list of applicable articles ('visti') preceding the final orders, related to procedural aspects.

art. 28 PAmm

Cited in the list of applicable articles ('visti') preceding the final orders, related to procedural aspects.

art. 43 PAmm

Cited in the list of applicable articles ('visti') preceding the final orders, related to procedural aspects (standing/interest to sue).

art. 106 Cost.

Cited in the list of applicable articles ('visti') preceding the final orders, used to justify the decision on costs.

art. 3 LCG

Cited in the list of applicable articles ('visti') preceding the final orders, related to the substantive law concerning gambling machines.

art. 4 LCG

Cited in the list of applicable articles ('visti') preceding the final orders, related to the substantive law concerning gambling machines.

art. 60 LCG

Cited in the list of applicable articles ('visti') preceding the final orders, related to the substantive law concerning transitional provisions for gambling machines.

art. 58 OCG

Cited in the list of applicable articles ('visti') preceding the final orders, related to cantonal regulations implementing federal law.

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Testo completo

Incarto n. 52.2000.00150 · Lugano 30 luglio 2001 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario: · Paolo Bianchi, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 31 maggio 2000 della

__________ patr. da: avv. __________ contro

la decisione 16 maggio 2000 (n. 7/2000) con cui il Dipartimento delle istituzioni, Ufficio dei permessi (UP) ha respinto l'istanza dell'insorgente intesa ad ottenere il rilascio della licenza per l'installazione di apparecchi automatici da gioco denominati __________;

vista la risposta 9 giugno 2000 del Dipartimento delle istituzioni;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

A. Con decisione 2 dicembre 1997, l'Ufficio federale di polizia ha stabilito che l'apparecchio automatico da gioco denominato __________ non soggiaceva all'allora vigente legge federale sulla case da gioco del 5 ottobre 1929 (LCG-1929), trattandosi di un semplice gioco di reazione, che non si prestava a dispensare vincite in denaro.

B. a) Il 5 gennaio 2000 la __________, qui ricorrente, ha chiesto all'Ufficio dei permessi (UP) del Dipartimento delle istituzioni il rinnovo, per l'anno 2000, della licenza cantonale per l'esercizio degli apparecchi da gioco __________.

b) Successivi accertamenti esperiti da funzionari del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) presso alcuni esercizi pubblici ticinesi hanno rivelato, da un lato, che gli apparecchi in questione erano stati contraffatti e tramutati in puri giochi d'azzardo e, d'altro lato, che i punti guadagnati al gioco venivano commutati in buoni o in denaro dai gerenti degli esercizi pubblici. Di conseguenza, fondandosi sul divieto d'esercizio sancito dall'art. 9a LCAmb, il 16 maggio 2000 l'autorità adita ha negato la chiesta autorizzazione.

C. a) Contro la suddetta risoluzione dipartimentale la __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento. Contestata la competenza dell'autorità cantonale, in quanto la distinzione tra giochi d'azzardo e di destrezza sarebbe di esclusiva pertinenza della Commissione federale delle case da gioco (CFCG), l'insorgente adduce che, ad ogni modo, gli apparecchi in questione non rientrerebbero nel novero dei dispositivi vietati dall'art. 9a LCAmb.

b) All'accoglimento del gravame si oppone l'UP, con argomentazioni, di cui si dirà, per quanto necessario, nel seguito.

D. Nelle more ricorsuali, il 28 febbraio 2001, la CFCG ha revocato la decisione 2 dicembre 1997 del DFGP, ritenendo che il gioco __________, a seguito delle modifiche apportatevi, costituisca di fatto un apparecchio automatico per il gioco d'azzardo con possibilità di vincita in denaro, soggetto al regime transitorio previsto dall'art. 60 LCG-1998. Tale decisione è rimasta inimpugnata.

Benché formalmente invitata, l'insorgente non ha presentato osservazioni a riguardo della summenzionata risoluzione della CFCG, così come, in precedenza, a proposito dei rapporti 31 marzo 2000 del DFGP e 29 maggio 2000 della CFCG, acquisiti agli atti.

Considerato, in

diritto

1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende pacificamente dall'art.

13 cpv. 2 LCAmb. Dubbia, ed in effetti contestata dal ricorrente, può semmai apparire la competenza materiale dell'autorità dipartimentale, questione di merito sulla quale si tornerà in seguito.

Il ricorso risulta inoltre tempestivo (art.

46 cpv. 1 PAmm) e può essere deciso sulla base degli atti. La perizia chiesta dalla ricorrente appare in effetti manifestamente irrilevante ai fini del giudizio (art. 18 cpv. 1 PAmm).

2. 2.1. Secondo un invalso principio giurisprudenziale, la qualità per agire in via di ricorso presuppone, in particolare, che l'insorgente sia portatore di un interesse diretto, attuale e concreto all'annullamento della decisione impugnata per il pregiudizio effettivo che questa le arreca (DTF 125 I 458, cons. 1c; RDAT I-1992, N. 60; Borghi / Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, N. 2 ad art. 43; Bovay, Procédure administrative, p. 485). Tale interesse deve sussistere non solo al momento della presentazione del gravame, ma anche quando l'autorità di ricorso emana la propria decisione. Qualora questo presupposto venga a mancare nelle more ricorsuali, il gravame non risulta inammissibile per carenza di legittimazione, ma diviene, di principio, privo d'oggetto. L'autorità di ricorso è comunque tenuta a decidere su spese e ripetibili (cfr. Borghi / Corti, loc. cit. e riferimenti ivi citati).

2.2. Giusta l'art. 4 cpv. 1 LCG, i giochi d'azzardo sono autorizzati soltanto nelle case da gioco concessionarie. Inoltre, gli apparecchi automatici omologati precedentemente come giochi di destrezza, ma considerati quali giochi d'azzardo secondo la nuova legislazione, possono restare in esercizio unicamente nei gran casinò e nei kursaal (art. 60 cpv. 1 LCG). Il proseguimento dell'esercizio di al massimo cinque dei suddetti apparecchi per ogni locale pubblico può essere ammesso dai cantoni, durante un periodo transitorio di cinque anni dall'entrata in vigore dei nuovi disposti legali (avvenuta il 1° aprile 2000), se gli stessi erano in esercizio prima del 1° novembre 1997 (art. 60 cpv. 2 LCG).

2.3. Nelle concrete evenienze, è pacifico che la ricorrente ha postulato il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 1 lett. b LCAmb, al fine di prolungare la collocazione di dispositivi __________ in vari esercizi pubblici del Cantone. Tuttavia la decisione di revoca resa dalla CFCG nelle more ricorsuali, mediante la quale i suddetti congegni vengono qualificati come giochi d'azzardo, impedisce, dal profilo giuridico, siffatta collocazione. In effetti, i giochi d'azzardo sono ammessi unicamente nei casinò e nei kursaal. D'altro canto, in casu, non ricorrono i presupposti per l'applicazione della clausola d'eccezione di cui all'art. 60 cpv. 2 LCG, dal momento che la procedura di omologazione a livello federale, la quale deve forzatamente precedere l'installazione effettiva degli apparecchi, è terminata dopo il 1° novembre 1997, più precisamente con la decisione 2 dicembre 1997 del DFGP.

Ne consegue dunque che, in considerazione della risoluzione 28 febbraio 2001 della CFCG, la presente procedura risulta, al momento in cui questo tribunale statuisce sul gravame, priva di qualsivoglia interesse attuale per l'insorgente. Il ricorso va pertanto dichiarato privo d'oggetto.

3. Per quanto concerne l'eventuale accollamento della tassa di giustizia e delle spese nonché l'assegnazione di ripetibili, occorre esaminare l'esito che il gravame avrebbe verosimilmente avuto, se non fosse intervenuta la decisione della CFCG, con le conseguenze enunciate al considerando che precede.

3.1. L'art. 106 Cost. (corrispondente all'abrogato art. 35) distingue gli apparecchi automatici per il gioco d'azzardo da quelli per i giochi d'abilità; la competenza legislativa spetta alla Confederazione relativamente ai primi ed ai Cantoni per quanto riguarda i secondi. La distinzione tra i due tipi di giochi è operata dall'autorità federale, sia nel contesto legislativo ora abrogato (cfr. art. 3 cpv. 2 vLCG), sia nell'ambito delle norme entrate in vigore il 1° aprile 2000 (cfr. art. 3 cpv. 4 LCG; art. 60 e 61 OCG). In ossequio al predetto disposto costituzionale, il Tribunale federale ha a più riprese statuito che i cantoni possono sottoporre ad obbligo di autorizzazione oppure vietare l'esercizio di apparecchi automatici, nella misura in cui un determinato gioco non sia vietato dal diritto federale (DTF 125 II 152 cons. 4b; 120 Ia 126 cons. 3b; DTF inedita 8.5.00 in re T.C.). La trasposizione della giurisprudenza citata nel contesto legislativo di recente adozione, stante l'abrogazione del divieto di installare giochi d'azzardo di cui all'art. 3 vLCG, implica che l'autonomia dei cantoni sussiste laddove un apparecchio automatico per il gioco non è definito quale gioco d'azzardo dalla CFCG.

Conformemente ai principi testé evocati, l'art. 1 lett. b LCAmb prevede l'obbligo di autorizzazione per l'esercizio a scopo di lucro di apparecchi automatici di qualsiasi natura, compresi quelli da gioco permessi secondo le norme della legislazione federale e non in contrasto con l'art. 9a LCAmb. Secondo i cpv. 1 e 2 dell'art. 9a LCAmb, su tutto il territorio del cantone è vietato l'esercizio di apparecchi automatici rimuneranti denaro, buoni di qualsiasi genere o gettoni tramutabili in denaro, in merce o in buoni di qualsiasi genere, così come di dispositivi che erogano vincite in punti e che, dal profilo tecnico, corrispondono agli apparecchi succitati.

3.2. In concreto, al momento in cui l'autorità di prime cure ha reso l'avversata decisione, il gioco __________ era considerato, dalle preposte autorità federali, quale gioco d'abilità (cfr. decisione 2 dicembre 1997 del DFGP). Di conseguenza, non trattandosi di un apparecchio vietato dal diritto federale né qualificato come gioco d'azzardo, la legislazione cantonale in materia poteva trovare applicazione. Inoltre, i disposti legali e regolamentari entrati in vigore il 1° aprile 2000 non impongono di sottoporre a nuovo esame della CFCG gli apparecchi già precedentemente in esercizio.

Ne segue pertanto che era data la competenza dell'autorità dipartimentale ad esaminare l'adempimento dei requisiti per l'ottenimento della necessaria licenza cantonale. La censura sollevata a tal proposito dalla ricorrente non poteva dunque trovare accoglimento.

3.3. Nel merito, dal rapporto del DFGP agli atti si evince che gli apparecchi ispezionati non corrispondevano a quelli omologati nel 1997 e che gli stessi potevano facilmente venir utilizzati con modalità che non permettevano in alcun modo ai giocatori di influenzare l'andamento del gioco. Inoltre si è constatato che i giocatori, in pochi minuti, spendevano somme considerevoli, chiedendo ripetutamente al personale dei ritrovi pubblici di cambiare le banconote in moneta. Se a ciò si aggiunge che ogni singola partita aveva una durata molto breve, appare altamente probabile che l'utilizzo di tali congegni traesse origine non dal piacere del gioco, quanto piuttosto dalla possibilità di una vincita in denaro o in merce. In effetti è stato accertato che i gerenti degli esercizi pubblici, informati dai giocatori delle loro vincite in punti, li remuneravano in natura (ad esempio con confezioni di caffè) oppure in denaro.

In siffatte circostanze, ben si può affermare che gli apparecchi __________, per caratteristiche tecniche e modalità di funzionamento, rientravano nella categoria degli apparecchi automatici da gioco a punti vietati dall'art. 9a cpv. 2 LCAmb. Tale conclusione è peraltro già stata ritenuta non arbitraria dal Tribunale federale (cfr. DTF inedita 8.5.00 in re T. C., cons. 3.b.bb).

Di conseguenza, qualora la CFCG non avesse reso la propria decisione 28 febbraio 2001, la licenza cantonale per l'esercizio degli apparecchi __________ non avrebbe potuto essere concessa.

4. In considerazione di quanto precede, il ricorso va quindi dichiarato privo d'oggetto per mancanza di interesse attuale dell'insorgente all'esito dell'impugnativa.

Ritenuto che il ricorso avrebbe comunque avuto esito negativo, si giustifica di porre a carico della ricorrente la tassa di giustizia e le spese.

Per questi motivi,

visti gli art. 106 Cost.; 3,4 e 60 LCG; 58 ss. OCG; 1, 9a e 13 cpv. 2 LCAmb; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è privo d'oggetto.

2. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 1'000.-- sono a carico della ricorrente.

3. Intimazione a: · __________

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario