Public Establishment Permit Suspension Upheld for Persistent Noise Disturbances
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe administrative court reviewed an appeal against a three-month suspension of a public establishment's operating permit, imposed due to repeated infringements causing intolerable disturbances to public peace through loud music and patron noise over the preceding two years, which had resulted in numerous municipal fines and prior warnings. The court upheld the suspension, reasoning that the duration was proportionate to the objective gravity of the persistent disturbances, noting that the imposition of the maximum penalty was not contrary to law and that further fines levied during the appeal confirmed the grounds for the severe sanction, thereby rejecting the appellant's claim of excessive punishment or unwarranted governmental targeting.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 72 LEsPub, Art. 18 PAmm, Art. 68 lett. d LEsPub, art. 3 PAmm, art. 28 PAmm, art. 60 PAmm; Public Establishment Permit Suspension Upheld for Persistent Noise Disturbances: The court upheld the suspension, reasoning that the duration was proportionate to the objective gravity of the persistent disturbances, noting that the imposition of the maximum penalty was not contrary to law and that further fines levied during the appeal confirmed the grounds for the severe sanction, thereby rejecting the appellant's claim of excessive punishment or unwarranted governmental targeting.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article was the basis for the suspension of the public establishment license, and the appeal ruling confirms the original decision based on its application.
Cited in the preamble to the final orders, relevant for establishing the competence of the Administrative Tribunal in this case.
Cited in the preamble to the final orders, related to the admissibility or procedural framework of the appeal.
Cited in the preamble to the final orders, used to decide the case based on the files without further investigation.
Cited in the preamble to the final orders, related to the procedural framework.
Cited in the preamble to the final orders, related to the procedural framework.
Cited in the preamble to the final orders, related to the procedural framework.
Cited in the preamble to the final orders, related to the procedural framework.
Testo completo
Incarto n. 52.2000.00144 · Lugano 14 dicembre 2000 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario: · Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 29 maggio 2000 della
__________ patr. da: avv. __________ contro
la decisione 9 maggio 2000 del Consiglio di Stato (no. 1864) che conferma la risoluzione 9 maggio 2000 con cui la Sezione permessi e passaporti ha sospeso per 3 mesi l'autorizzazione a gestire il ristorante __________ di __________;
viste le risposte:
- 1 giugno 2000 della Sezione dei permessi e passaporti;
- 9 giugno 2000 del municipio di __________;
- 21 giugno 2000 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che la ricorrente __________ è titolare dell'autorizzazione a gestire il bar __________, situato a __________, in prossimità della __________;
che negli ultimi due anni l'esercizio pubblico è stato oggetto di 15 procedimenti contravvenzionali, promossi dal municipio di __________ per disturbo della quiete pubblica mediante musica ad alto volume e schiamazzi degli avventori;
che per queste infrazioni l'autorità comunale ha inflitto al gerente del locale altrettante multe d'importo variante tra 100.-- ed 800.-- fr.;
che il 22 luglio 1999 l'Ufficio permessi (UP) ha diffidato il gerente ad un maggior rispetto della quiete pubblica;
che in seguito a nuovi episodi di disturbo della quiete pubblica, verificatisi nel mese di gennaio di quest'anno e sanzionati con multe di 100.--, 200.-- e 400.-- fr., il 10 marzo 2000 il Dipartimento delle istituzioni (UP) ha sospeso l'autorizzazione a gestire il locale per la durata di tre mesi a far tempo dalla crescita in giudicato del provvedimento;
che con giudizio 9 maggio 2000 il Consiglio di Stato ha confermato la sanzione, ritenendola adeguata alla gravità dell'infrazione commessa;
che contro il predetto giudizio governativo la soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo una riduzione del periodo di sospensione, che considera eccessivo;
che all'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, l'UP ed il municipio di __________, che contesta dettagliatamente le tesi dell'insorgente, rilevando di avere nel frattempo inflitto ulteriori 4 multe al gerente per disturbo della quiete pubblica e ritardata chiusura;
considerato, in
diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono incontestabilmente date (art. 72 LEsPub);
che il ricorso è dunque ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);
che giusta l'art. 68 lett. d LEsPub l'autorizzazione a gestire un esercizio pubblico è sospesa per un periodo massimo di tre mesi quando l'esercizio pubblico perturba in modo intollerabile la sicurezza, l'ordine e la quiete pubblica;
che la ricorrente non nega (più) che siano date le premesse per sospendere l'autorizzazione a gestire l'esercizio pubblico: contesta soltanto la durata del periodo di sospensione, ritenendolo eccessivo; tesi, che si limita a sostanziare con la pretesa di un ingiustificato accanimento nei suoi confronti da parte dell'autorità comunale;
che la durata del periodo di sospensione deve essere adeguatamente ragguagliata alla gravità oggettiva delle turbative su cui si fonda la sanzione;
che nell'evenienza concreta, l'autorità cantonale ha ritenuto che la lunga sequela d'infrazioni commesse nell'ambito della gestione del locale su un arco di tempo relativamente breve giustificasse l'adozione di una sanzione severa;
che la valutazione operata dall'autorità di prima istanza merita di essere condivisa: il fatto che la sanzione irrogata corrisponda al massimo della pena edittale non permette di ravvisarvi alcuna violazione del diritto;
che le quattro multe inflitte al gerente in costanza di litispendenza corroborano siffatta conclusione: la tesi dell'accanimento, avanzata dall'insorgente, non è suffragata da alcun elemento utile alla causa dell'insorgente;
che, stando così le cose, la decisione governativa impugnata, immune da violazioni del diritto, va senz'altro confermata;
che la tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 68, 72 LEsPub; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 400.-- è a carico della ricorrente.
3. Intimazione a: · __________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario