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52.2000.120 • TCA TI 52.2000.120 Generato dall'IA

Administrative Appeal Regarding Municipal Building Permit for Breakwater and Moorings Settlement

Numero d'incarto 52.2000.120
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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This administrative appeal challenged a governmental decision that partially upheld an appeal against a municipal building permit for constructing a breakwater and ten temporary tourist moorings. The court accepted the appeal entirely based on a comprehensive settlement reached between the appellant and the municipality, which required securing the existing and planned piers with gates during specific nighttime hours, preventing mooring on the exterior (south) side of the new pier (later modified to only ensure no handholds for mooring there), and included additional municipal commitments regarding parking restrictions and building withdrawal contingent on budgetary approval. The court annulled the prior governmental resolution and imposed costs and compensation according to the terms of the agreement.

Regesto Legislator

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Art. 28 PAmm, art. 27 PAmm, art. 31 PAmm, art. 46 PAmm, art. 18 PAmm, art. 3 PAmm; Administrative Appeal Regarding Municipal Building Permit for Breakwater and Moorings Settlement: The court accepted the appeal entirely based on a comprehensive settlement reached between the appellant and the municipality, which required securing the existing and planned piers with gates during specific nighttime hours, preventing mooring on the exterior (south) side of the new pier (later modified to only ensure no handholds for mooring there), and included additional municipal commitments regarding parking restrictions and building withdrawal contingent on budgetary approval. The court annulled the prior governmental resolution and imposed costs and compensation according to the terms of the agreement.

Parole chiave

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licenza edilizia comunale approvazione dei piani legittimazione a contestare licenza spese amministrative domanda indirizzata all'autorità legittimazione del comune Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 28 PAmm
Applied in order 2 to waive the collection of a court fee.
art. 27 PAmm
Cited in the grounds for decision as part of the legal basis for the ruling.
art. 31 PAmm
Cited in the grounds for decision as part of the legal basis for the ruling.
art. 46 PAmm
Cited in the grounds for decision as part of the legal basis for the ruling.
art. 18 PAmm
Cited in the grounds for decision as part of the legal basis for the ruling regarding accepting the settlement.
art. 3 PAmm
Applied in order 1, as the appeal is upheld based on the settlement agreement.
art. 21 LE
Cited in the grounds for decision as part of the legal basis for the ruling (substantive context of the settlement).
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 28 PAmm

Cited in the grounds for decision regarding the waiver of court fees.

art. 27 PAmm

Cited in the grounds for decision as part of the legal basis for the ruling.

art. 31 PAmm

Cited in the grounds for decision as part of the legal basis for the ruling.

art. 46 PAmm

Cited in the grounds for decision as part of the legal basis for the ruling.

art. 18 PAmm

Cited in the grounds for decision as part of the legal basis for the ruling regarding accepting the settlement.

art. 3 PAmm

Cited in the grounds for decision as part of the legal basis for the ruling (procedural).

art. 21 LE

Cited in the grounds for decision as part of the legal basis for the ruling (substantive context of the settlement).

art. 28 PAmm

Applied in order 2 to waive the collection of a court fee.

art. 3 PAmm

Applied in order 1, as the appeal is upheld based on the settlement agreement.

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Testo completo

Incarto n. 52.2000.00120 · Lugano 18 ottobre 2001 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario: · Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 2 maggio 2000 di

__________ patr. da: st. leg. __________ contro

la decisione 29 marzo 2000 (n. 1313) del Consiglio di Stato, che ha parzialmente accolto il ricorso inoltrato dall'insorgente il 16 dicembre 1998 contro la licenza edilizia rilasciata il 2 dicembre 1998 al comune di __________ da parte del suo municipio per la costruzione di un molo frangionda e 10 attracchi temporanei (turistici);

viste le risposte:

- 16 maggio 2000 del municipio di __________;

- 16 maggio 2001 del Consiglio di Stato;

- 18 maggio 2000 del Dipartimento del territorio, UDC;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto e considerato, in fatto e in diritto

che all'udienza 7 giugno 2001 il giudice delegato ha proposto alle parti la seguente transazione:

*"1. la licenza edilizia 02.12.1998 viene assoggettata all'onere, per il comune:*

1.1.*di munire il molo previsto e quello esistente di cancelli che impediscano l'accesso agli stessi, mediante la loro chiusura, durante i seguenti orari:*

*- dalle ore 01.00 alle ore

08.00 per il molo esistente;*

*- dalle ore 22.00 alle ore 08.00 per il molo previsto;*

1.2. *di munire il molo previsto di una ringhiera che impedisca l'attracco sul lato esterno (sud).*

*Valgono, per il rimanente, le condizioni poste nell'avviso cantonale 20.11.1998.*

2. *Ricorrente e comune chiedono al tribunale di accogliere il ricorso 2 maggio 2000 conformemente all'accordo di cui al punto 1 e di annullare integralmente il giudizio governativo, anche per quanto concerne tassa di giudizio e ripetibili fissate in quella sede.*

3. *Il comune dichiara di assumere a suo esclusivo carico gli onorari del perito nominato dal tribunale, ing. __________.*

4.*Le parti chiedono al tribunale di fissare le ripetibili a favore del ricorrente per entrambe le sedi ricorsuali";* che il municipio e il ricorrente hanno in seguito modificato il punto 1.2. della proposta, sostituendo l'impegno del comune *"di munire il molo previsto di una ringhiera che impedisca l'attracco sul lato esterno (sud)"* con quello *"di non creare appigli che permettano l'attracco del lato esterno (sud) del molo previsto "* (cfr. lettere 20 giugno 2001 del municipio, 22 giugno 2001 del giudice delegato e 11 luglio 2001 del patrocinatore dell'insorgente);

che la transazione, così modificata, è stata accettata dal ricorrente e dal municipio (cfr. lettere suddette);

che il ricorrente ha altresì sollecitato il municipio di __________ ad impegnarsi:

- a chiedere alla sezione della circolazione la posa di un cartello di divieto di posteggio su lato esterno (sud) del nuovo molo;

- a rinunciare alla realizzazione di quest'ultimo qualora il consiglio comunale non dovesse stanziare il credito per l'esecuzione dei cancelli d'accesso (cfr. lettere 11 e 17 luglio 2001 del patrocinatore del ricorrente);

che, com'è stato spiegato con lettera 16 luglio 2001 del giudice delegato, tali richieste esulano dall'oggetto della lite: esse sono state nondimeno sottoposte al municipio, dal momento che l'insorgente ha subordinato il suo accordo alla summenzionata transazione all'assunzione di tali impegni da parte del municipio: assunzione cui l'esecutivo di __________ ha acceduto con lettera del 19 settembre 2001;

che nulla osta, a questo punto, dal profilo del diritto pubblico concretamente applicabile, all'accoglimento del ricorso conformemente alla transazione sottoscritta dalle parti;

che il Tribunale rinuncia al prelievo di una tassa di giudizio (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE, 3, 18, 27, 28, 31, 46 PAmm;

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è accolto conformemente alla transazione conclusa dalle parti, riprodotta nei considerandi;

§. La risoluzione 29 marzo 2000 (n. 1313) del Consiglio di Stato è integralmente annullata;

2. Non si preleva una tassa di giudizio.

§. Il rimborso allo Stato della nota d'onorario 19 luglio 2001 del perito designato dal Tribunale, ing. __________, di fr. 585.10, è posto a carico del comune di __________.

3. Il comune di __________ è tenuto a versare al ricorrente fr. 2'500.-- per ripetibili, a valere per entrambe le sedi ricorsuali.

4. Intimazione a: · __________

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario