Water Usage Fee Dispute Over Invalidated Subsidy
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn owner appealed the decision to reject their claim against the imposition of 1999 potable water usage fees for three properties, arguing the calculation failed to account for a previously approved one million franc grant to the water utility, which the municipality contended was invalidated by a prior administrative ruling that denied the grant as an impermissible investment subsidy contrary to the self-financing principle for municipal utilities. The court rejected the appeal because the administrative decision barring the subsidy was binding on the municipality and the user, and furthermore, the withdrawal of the potential subsidy was justified by the municipality's subsequent shift to a compensation scheme, meaning the calculated user fees, while high, were sustainable based on the principle that costs should be covered by fees unless the burden is socially or economically intolerable.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 40 LMSP, Art. 42 LMSP, Art. 18 cpv. 1 PAmm, Art. 151 cpv. 1 LOC, Art. 9 LCint, Art. 61 PAmm; Water Usage Fee Dispute Over Invalidated Subsidy: The court rejected the appeal because the administrative decision barring the subsidy was binding on the municipality and the user, and furthermore, the withdrawal of the potential subsidy was justified by the municipality's subsequent shift to a compensation scheme, meaning the calculated user fees, while high, were sustainable based on the principle that costs should be covered by fees unless the burden is socially or economically intolerable.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the list of articles considered for the final decision, relevant for the admissibility check (legitimation).
Cited in the list of articles considered, relevant to the timeliness of the appeal.
Cited in the list of articles considered, used to decide the appeal based on the case files without further investigation.
Cited in the list of articles considered and applied to impose court costs on the appellant.
Cited in the list of articles considered, confirming the Tribunal's jurisdiction.
Cited in the list of articles considered, confirming the appeal was timely and the appellant was legitimized.
Testo completo
Incarto n. 52.2000.00106 · Lugano 11 luglio 2000 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario: · Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 18 aprile 2000 di
__________ contro
la risoluzione 4 aprile 2000 (n. 8) con cui il dipartimento delle istituzioni ha respinto il reclamo 17 febbraio 2000 della ricorrente contro l'imposizione da parte del municipio di __________ delle tasse di utilizzazione dell'acqua potabile relative all'anno 1999 concernenti tre appartamenti di sua proprietà;
viste le risposte:
- 03 maggio 2000 del dipartimento delle istituzioni;
- 30 maggio 2000 del municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a) Il 17 dicembre 1999 i servizi amministrativi del comune di __________ hanno notificato a __________ e __________ le tasse di utilizzazione dell'acqua potabile per l'anno stesso relative a tre appartamenti di loro proprietà al mapp. __________. Le tasse assommavano a fr. 552,40 per il primo appartamento ed a fr. 266.-- per ciascuno degli altri due appartamenti.
b) Con lettera 29 dicembre 1999 indirizzata al municipio __________ ha contestato l'importo delle tasse in rassegna, adducendo che il fabbisogno da coprire attraverso le tasse d'utenza non teneva conto del contributo di fr. 1'000'000.-- stanziato a fondo perso dal consiglio comunale a favore della locale azienda comunale dell'acqua potabile (ACAP) il 29 ottobre 1990. Con decisione 31 gennaio 2000 il municipio ha respinto il reclamo, per il motivo che con decisione 26 marzo 1998, cresciuta in giudicato, il dipartimento delle istituzioni aveva negato al comune la possibilità di assegnare all'ACAP quel contributo.
B. a) Con ricorso 17 febbraio 2000 __________ è insorta davanti al Consiglio di Stato avverso l'imposizione in rassegna. Essa ha sostenuto che gli utenti non potevano essere penalizzati dal fatto che il municipio non avesse impugnato la decisione dipartimentale 26 marzo 1998.
b) Con decisione 4 aprile 2000 (n. 8) il dipartimento delle istituzioni, cui era stato trasmesso per competenza il gravame, lo ha respinto. Esso ha ritenuto che la menzionata decisione che esso stesso aveva emesso il 26 marzo 1998 vincolasse il comune, come aveva stabilito questo Tribunale, dietro ricorso di __________, nella sentenza 16 agosto 1999, concernente l'approvazione dei conti preventivi dell'ACAP per il 1999. Il dipartimento ha inoltre rilevato che le tasse percepite dal comune fossero comunque sopportabili per l'utenza.
C. Con ricorso
18 aprile 2000 __________ è insorta innanzi a questo Tribunale contro il giudicato dipartimentale. La ricorrente ribadisce la tesi già sostenuta di fronte all'istanza inferiore.
Il dipartimento sollecita la reiezione del gravame. Il municipio di nuova elezione, rinnovato per 4/5, postula invece l'accoglimento dello stesso con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in diritto.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale è data (art. 40 LMSP). Il ricorso è inoltre tempestivo (art. 42 LMSP, 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione della ricorrente certa (art.
42 LMSP, 43 PAmm). L'impugnativa è dunque ricevibile in ordine e può inoltre essere decisa sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
2. 2.1. La gestione delle aziende municipalizzate si basa sul principio dell'autofinanziamento (cfr. art. 151 cpv. 1 LOC e 5 del regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei comuni del 30 giugno 1987). Secondo questo principio le prestazioni dell'azienda possono essere fornite solo se compensate da un'appropriata rimunerazione; quest'ultima deve essere calcolata in modo da coprire almeno le spese globali dell'azienda, compresi gli oneri di capitale (interessi ed ammortamenti). Deroghe a questo principio sono ammesse solo quando la completa copertura dei costi determina un onere socialmente e economicamente insopportabile per l'utente. In questo caso, per garantire l'equilibrio finanziario dell'azienda municipalizzata, il comune può concedere a quest'ultima un aiuto sottoforma di contributo per la copertura del disavanzo d'esercizio. Non sono invece autorizzati contributi sugli investimenti (cfr. Manuale di contabilità per i comuni ticinesi, vol. 2, cifra 14.1).
2.2. Nel concreto caso la ricorrente si duole del fatto che per la determinazione della rimunerazione delle prestazioni dell'azienda - ossia delle tasse a gravare l'utenza - per l'anno 1999, eseguita dal municipio in sede di ordinanza 10 marzo 1999, non sia stato tenuto conto della possibilità di finalmente assegnare all'ACAP il contributo a fondo perso di fr. 1'000'000.--, che figurava nel piano di finanziamento del credito di fr. 5'300'000.-- per la costruzione del nuovo acquedotto votato dal consiglio comunale il 29 ottobre 1990, ratificato dall'allora dipartimento dell'interno il 3 dicembre 1990. Tuttavia, com'è noto alla stessa ricorrente, in applicazione dell'art. 9 LCint il dipartimento delle istituzioni, agendo per delega del Governo, ha successivamente negato al comune tale possibilità attraverso la decisione 26 marzo 1998 con cui ha approvato i conti preventivi del comune per l'esercizio 1998. Questa decisione è ulteriormente stata confermata il 17 agosto successivo dallo stesso dipartimento, in sede di evasione del reclamo interposto contro di essa dai cittadini ed utenti __________ e __________. I predetti hanno rinunciato ad aggravarsi ulteriormente contro questa pronuncia, che __________ ha comunque tentato in un secondo tempo, ma senza successo, di rimettere in discussione attraverso la contestazione dei preventivi concernenti l'esercizio 1999, cui si riferiscono le controverse tasse di utilizzazione. Il suo ricorso è stato respinto in via definitiva da questo Tribunale con giudizio 16 agosto 1999, noto alle parti. La contestazione sollevata dall'insorgente appare pertanto d'acchito improponibile, poiché la fissazione delle tasse d'utenza per l'anno 1999 operata dal municipio non fa - per quanto qui interessa - che attenersi a quanto disposto nella menzionata decisione dipartimentale (via i preventivi comunali per l'esercizio 1999): decisione vincolante tanto nei confronti del comune, che non l'aveva nemmeno impugnata, che degli utenti, di cui due soli l'avevano contestata, senza successo.
2.3. Sia comunque soggiunto, a titolo puramente abbondanziale, che la decisione di revoca dell'approvazione del versamento in rassegna non costituiva una violazione del diritto, cui è circoscritto il potere cognitivo del Tribunale (art. 61 PAmm), poiché appariva giustificata dal mutamento della situazione economica del comune, passato dall'autonomia finanziaria al regime di compensazione. Il versamento di un contributo comunale all'ACAP, già di per sé inammissibile, avrebbe difatti migliorato le finanze di quest'ultima, contribuendo a calmierare le tasse d'utenza, ma avrebbe gravato il fabbisogno del comune e - di riflesso - il fondo di compensazione, quando invece era possibile coprire i costi globali dell'ACAP mediante un aumento delle tasse d'utenza in attuazione del principio dell'autofinanziamento. Come del resto ammette correttamente il municipio di __________ nella risposta 30 maggio 2000, che pur postula l'accoglimento dell'impugnativa, le tasse risultanti a carico degli utenti sono nella media, ancorché nella fascia alta. Il problema - soggiunge il municipio di __________ - è in realtà di ordine politico e riguarda l'aiuto dello Stato verso un comune confrontato con crescenti problemi di ordine economico e di spopolamento, sorti a seguito della chiusura dell'industria __________. Ma in questo campo al Tribunale non è data alcuna competenza (cfr. sull'argomento anche RDAT I-1998 n. 7 consid. 3.2.).
3. Il ricorso deve dunque essere respinto. La tassa di giudizio deve essere posta a carico della ricorrente (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 40, 42 LMSP, 3, 18, 28, 31, 43, 46, 65 PAmm,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giudizio, di fr. 500.--, é posta a carico della ricorrente.
3. Intimazione a: · __________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario