Construction Company Appeal Against Incidental Contravention Report Inadmissible
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA construction company owner appealed a supervisory commission's decision that issued a contravention report for starting construction work exceeding 30,000 Swiss Francs without being registered, and provisionally ordered a work stoppage; the court declared the appeal inadmissible because the appellant explicitly contested only the contravention report, which was deemed an incidental administrative act not causing irreparable harm under the relevant procedural law, and thus not immediately appealable, leaving the work stoppage order untouched.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 292 CPS, Art. 15 LEPIC, Art. 46 PAmm, Art. 17 cpv. 1 LEPIC, Art. 44 PAmm, art. 28 PAmm; Construction Company Appeal Against Incidental Contravention Report Inadmissible: A construction company owner appealed a supervisory commission's decision that issued a contravention report for starting construction work exceeding 30,000 Swiss Francs without being registered, and provisionally ordered a work stoppage; the court declared the appeal inadmissible because the appellant explicitly contested only the contravention report, which was deemed an incidental administrative act not causing irreparable harm under the relevant procedural law, and thus not immediately appealable, leaving the work stoppage order untouched.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe reasoning states that the appeal was declared inadmissible because the challenged act (the notice of contravention) was an incidental decision that could not cause irreparable harm, citing this article on the impugnability of prejudicial and incidental decisions.
Cited in the final consideration section regarding procedural rules applied during the decision process.
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Cited in the final consideration section regarding the applicable law.
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Testo completo
Incarto n. 52.99.00094 · Lugano 25 agosto 1999 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario: · Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 31 marzo 1999 di
__________ contro
la decisione 17 marzo 1999 della Commissione di vigilanza per l'applicazione della legge sull'esercizio della professione di impresario costruttore (CV-LEPIC);
vista la risposta 14 aprile 1999 della CV-LEPIC;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il 16 marzo 1999 il municipio di __________ ha segnalato alla CV-LEPIC che l’impresa di costruzioni del ricorrente __________ aveva iniziato lavori di costruzione di una casa d'abitazione unifamiliare sulla part. n. __________ RFD;
che il 17 marzo 1999 la CV-LEPIC ha intimato al ricorrente un rapporto di contravvenzione per aver avviato lavori di costruzione con costi preventivabili superiori a 30’000.- fr. senza che la sua impresa fosse iscritta all’albo delle imprese di costruzione;
che con decisione dello stesso giorno la CV-LEPIC ha ordinato in via provvisionale al ricorrente di sospendere immediatamente i lavori avviati sulla part. n. __________ RFD, con la comminatoria dell'art. 292 CPS;
che il 31 marzo 1999 __________, titolare dell'impresa, ha introdotto un ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, asserendo di non aver iniziato alcun lavoro e chiedendo pertanto lo stralcio del rapporto di contravvenzione;
che la CV LEPIC ha chiesto il rigetto dell’impugnativa nella misura in cui fosse risultata ricevibile;
considerato, in
diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 15 LEPIC;
che la legittimazione attiva dell’insorgente, direttamente e personalmente toccato dal provvedimento impugnato, è di per sé data;
che il ricorso è tempestivo (art. 46 PAmm);
che oggetto dell’impugnativa è unicamente il rapporto di contravvenzione, di cui l’insorgente chiede lo stralcio;
che il ricorso non è rivolto contro l’ordine di sospensione dei lavori, che per esplicita dichiarazione del ricorrente non toccherebbe suoi legittimi interessi;
che, a dispetto della sua natura contravvenzionale, il procedimento non è retto dalla LPContr, ma dalla PAmm (art. 17 cpv. 1 LEPIC);
che secondo l’art. 44 PAmm le decisioni pregiudiziali e incidentali possono essere impugnate solo se provocano al ricorrente un danno non altrimenti riparabile (Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 44 PAmm, N. 2 b);
che l’avviso di contravvenzione è un atto amministrativo, mediante il quale l'autorità titolare dell’azione penale instaura un rapporto processuale con un indiziato di reato, informandolo dell’apertura di un procedimento contravvenzionale a suo carico ed offrendogli la possibilità di giustificarsi dagli addebiti che gli vengono rivolti;
che, nella misura in cui si voglia riconoscere a tale provvedimento indole di decisione processuale, volta ad attribuire al prevenuto qualità di parte, si deve negarne l’impugnabilità;
che tale atto, di natura incidentale, siccome funzionale al procedimento, è infatti del tutto insuscettibile di procurare all’insorgen-te un danno non altrimenti riparabile;
che il ricorso va quindi dichiarato irricevibile;
che la tassa di giustizia è a carico dell’insorgente;
visti gli art. 15, 16 LEPIC, 3, 18, 28, 60, 61 PAmm, dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è irricevibile.
2. La tassa di giustizia di fr. 100.- è a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario