Building Permit Denial Upheld Over Inadequate Vehicular Access and Unsecured Right-of-Way
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA request for a building permit for a single-family home was denied because the property was deemed insufficiently urbanized, primarily due to a lack of guaranteed vehicular access, a requirement for building approval under planning law. The court upheld the denial, reasoning that the proposed access route, an unpaved, grassy track, was factually inadequate for a standard residence with a garage, as it was only suitable for off-road vehicles, and legally deficient because the crucial section crossed municipal land not burdened by a registered right-of-way servitude necessary for securing access upon future sale, making personal rights or the prior rejection of a related traffic plan amendment insufficient to establish the required legal and factual accessibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 18 PAmm, Art. 19 cpv. 1 LPT, Art. 77 LALPT, Art. 80 LALPT, art. 22 cpv. 2 lett. b) LPT, art. 19 LPT; Building Permit Denial Upheld Over Inadequate Vehicular Access and Unsecured Right-of-Way: The court upheld the denial, reasoning that the proposed access route, an unpaved, grassy track, was factually inadequate for a standard residence with a garage, as it was only suitable for off-road vehicles, and legally deficient because the crucial section crossed municipal land not burdened by a registered right-of-way servitude necessary for securing access upon future sale, making personal rights or the prior rejection of a related traffic plan amendment insufficient to establish the required legal and factual accessibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article establishes the requirement for adequate urbanization, including sufficient access, which was the main ground for rejecting the appeal.
Cited regarding the requirement that access must be commensurate with the conditions of use, forming part of the main ground for rejection.
Cited as the basis for the Tribunal's competence to decide on the matter.
Applied to allow the appeal to be decided based on the files without an on-site inspection.
Cited in the preamble of the decision, although the court ultimately rejected the appeal on other grounds, concluding that relying on this article was precluded.
Cited in the preamble of the decision, likely related to the procedural context of the underlying administrative action.
Cited in the preamble of the decision, likely related to procedural formalities.
Cited in the preamble of the decision, likely related to procedural formalities.
Cited in the preamble of the decision, likely related to the general scope or principles of administrative procedure.
Cited in the preamble of the decision, likely related to the right to be heard or participation rights.
Cited in the preamble of the decision, related to the substantive legal context.
Cited in the preamble of the decision, establishing the substantive criteria for the building permit.
Cited in the preamble of the decision, related to procedural aspects.
Cited in the preamble of the decision, related to administrative procedure.
Cited in the preamble of the decision, likely relating to general provisions governing appeals or costs.
Cited in the preamble of the decision, related to the substantive legal context.
Cited in the preamble of the decision, related to procedural aspects or costs.
Cited in the preamble of the decision, related to procedural aspects or costs.
Cited in the preamble of the decision, related to procedural aspects or costs.
Testo completo
Incarto n. 52.99.00082 · Lugano 4 maggio 1999 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario: · Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 16 marzo 1999 di
__________ patrocinati da: avv. __________ contro
la decisione 24 febbraio 1999, no. 783, del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la decisione 12 ottobre 1998 con cui il municipio di __________ ha negato loro la licenza edilizia per la costruzione di una casa d'abitazione monofamiliare in località __________ (part. no .__________ RT);
viste le risposte:
- 31 marzo 1999 del Consiglio di Stato;
- 12 aprile 1999 di __________;
- 15 aprile 1999 del municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 28 luglio 1998 i ricorrenti __________ e __________ hanno chiesto al municipio di __________ il permesso di costruire una casa d'abitazione monofamiliare in località __________, su un fondo (part. n. __________ RT) incluso nella “zona residenziale molto estensiva esistente” (R2E2).
L’accesso non era espressamente indicato dai piani della domanda di costruzione. Dall’insieme degli atti risulta tuttavia che era previsto attraverso una pista in terra battuta, ricoperta da un manto erboso, che partendo dalla part. n. __________ RT si sviluppa sulle part. n. __________ e __________ RT, lungo il confine E con le part. n. __________ e __________ RT per poi immettersi in una stradina asfaltata, che scende sino alla strada cantonale (part. n. __________ RT). In pratica, l’accesso seguiva il tracciato previsto dalla variante del piano del traffico che l’assemblea comunale aveva appena respinto con risoluzione del 4 maggio 1998, successivamente confermata dal Consiglio di Stato (ris. gov. n. 3990 del 2.9.98).
Alla domanda si è opposto __________, proprietario del fondo contermine (part. n. __________ RT), contestando l'insufficiente distanza di un corpo accessorio dal confine e la mancanza di un accesso veicolare.
B. Con decisione 12 ottobre 1998 il municipio ha respinto la domanda, ritenendo in sostanza che il fondo non fosse sufficientemente urbanizzato, siccome privo di accesso sufficiente.
Inferiore al minimo prescritto sarebbe pure la distanza dell’autorimessa dal fondo dell’opponente.
C. Con giudizio 24 febbraio 1999 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo a sua volta il ricorso contro di esso inoltrato da __________ e __________.
In sostanza, anche il Governo ha ritenuto che il fondo dei ricorrenti non fosse sufficientemente urbanizzato in quanto privo di accesso veicolare garantito mediante servitù di passo iscritta a carico della part. n. __________ RT, di proprietà del comune.
D. Contro il predetto giudizio i soccombenti si aggravano davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento. Rievocati i fatti salienti, i ricorrenti osservano che il loro fondo è già ora accessibile con veicoli attraverso una strada che passa attraverso la part. n. __________ RT, di proprietà del patriziato, e __________ RT, di proprietà di __________. Il fatto che il fondo del patriziato non sia gravato da un diritto di passo in favore del loro fondo sarebbe irrilevante, poiché la strada esistente sarebbe già ora utilizzata dai proprietari dei fondi vicini (part. n. __________, __________ e __________ RT). __________, soggiungono, sarebbe peraltro titolare di un diritto di passo personale accordatogli dal patriziato di __________ nel 1970.
In conclusione i ricorrenti rimproverano al municipio di rivalersi nei loro confronti per aver avversato con successo in sede di assemblea comunale la variante del piano del traffico che prevedeva di realizzare una strada per urbanizzare le part. n. __________, __________ e __________ RT.
E. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.
Ad identica conclusione perviene il municipio di __________, che contesta dettagliatamente le tesi dell'insorgente, rilevando in particolare come la part. n. __________ RT sia ormai diventata di proprietà del comune.
In favore del rigetto dell'impugnativa si pronuncia infine anche l'opponente con argomenti che verranno discussi qui appresso.
Considerato, in
diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 21 LE. La legittimazione attiva dei ricorrenti, direttamente e personalmente toccati dal provvedimento impugnato è certo. Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
Data la natura delle questioni poste a giudizio, l'impugnativa può essere evasa sulla base degli atti (art. 18 PAmm). Il sopralluogo sollecitato dai ricorrenti non appare invero atto a procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio. La situazione dei luoghi emerge invero chiaramente dalle planimetrie e dalle fotografie prodotte dal municipio.
2. Giusta l'art. 22 cpv. 2 lett. b) LPT, il permesso di costruzione può essere rilasciato soltanto se il fondo è adeguatamente urbanizzato. Per essere considerato tale, il fondo deve, fra l'altro, disporre di un accesso sufficiente, ovvero commisurato alle condizioni di utilizzazione (art. 19 cpv. 1 LPT).
Sufficiente è soltanto l'accesso che risulta garantito di fatto e di diritto (RDAT 1997 I N. 59; DFGP/UPT, Commento alla LPT, ad art. 19
N. 14; Aemisegger/Kuttler/Moor/Ruch, Kommentar zum Raumplanungsgesetz, ad art.
19. N. 23; Scolari, Commentario, II. ed., ad art. 77 LALPT, N. 576 seg.). Il collegamento del fondo dedotto in edificazione alla pubblica via deve in altri termini essere realizzabile tanto dal profilo tecnico-costruttivo, quanto dal profilo giuridico. Ciò significa che nella misura in cui il fondo non sia direttamente accessibile dalla pubblica via e si renda necessario transitare attraverso fondi altrui per accedervi, il diritto di passo deve essere garantito da corrispondenti servitù prediali. Una servitù personale non è sufficiente, poiché non garantisce l’accessibilità del fondo in caso di alienazione. Non occorre comunque che l'accesso venga realizzato prima dell'esecuzione dell'opera: è sufficiente che sia realizzabile tanto dal profilo fattuale, quanto da quello giuridico (DFGP ad art. 22, N. 32; Zaugg, Kommentar zum Baugesetz des Kt. Bern, ad art. 4 N. 1).
3. 3.1. In concreto, i ricorrenti prevedono di rendere accessibile il loro fondo utilizzando la pista in terra battuta ricoperta da un manto erboso, che si diparte dalla stradina asfaltata, di cui si è detto in narrativa, e si sviluppa attraverso le part. n. __________ e __________ RT sino a raggiungere il confine N della part. n. __________ RT.
La pista in questione, così come si presenta attualmente, non può essere considerata un accesso sufficiente dal profilo fattuale. Nelle attuali condizioni il passaggio, privo di qualsiasi sottostruttura e ricoperto da un manto erboso, è agibile soltanto con veicoli fuoristrada. Si presta quindi al massimo ad essere utilizzato per scopi agricoli. Non è di certo sufficiente per servire adeguatamente una casa d’abitazione dotata di un’autorimessa per due veicoli.
Il progetto in esame non prevede d’altro canto alcun intervento volto a trasformare la pista esistente in una strada utilizzabile con normali automobili.
Già dal profilo meramente fattuale il fondo non può quindi essere considerato accessibile.
3.2. Dal profilo del diritto, la realizzabilità dell’accesso è garantita soltanto nella misura in cui attraversa la part. n. __________ RT, di proprietà di __________. Questo fondo risulta infatti gravato da un diritto di passo con ogni veicolo a favore della part. n. __________ RT.
Nella misura in cui verrebbe utilizzato il tratto della pista, di cui si è detto sopra, che va dal confine N della part. n. __________ RT e l’intersezione con la stradina asfaltata, che scende verso la strada cantonale, la realizzabilità dell’accesso non è invece garantita dal profilo giuridico. Il fondo su cui transita questo tratto di pista (part. n. __________ RT), già di proprietà del patriziato di __________ ed ora del comune, non è infatti gravato da alcun diritto di passo a favore del fondo dei ricorrenti.
Invano ritengono i ricorrenti che il diritto di passo accordato a suo tempo dal patriziato a __________ possa essere considerato sufficiente. Questo diritto, di natura peraltro meramente obbligatoria, in quanto non iscritto a RF, non vincola infatti il comune, al quale il fondo è stato assegnato nell’ambito della procedura di RT attualmente in corso. Irrilevante, ai fini del giudizio, è la rivendicazione del passo avanzata dai ricorrenti davanti alla commissione di ricorso di II. istanza.
Né giova ai ricorrenti rilevare che la stradina asfaltata, che sale dalla strada cantonale verso la part. n. __________ RT, è utilizzata da altri proprietari per accedere ai loro fondi. Non è da escludere che i ricorrenti possano rivendicare con successo il diritto di utilizzare questa stradina per parità di trattamento. L’accessibilità del loro fondo non sarebbe comunque sufficientemente garantita dal profilo giuridico nemmeno in questa evenienza, poiché tale diritto rimarrebbe circoscritto alla stradina, senza estendersi al tratto di pista che partendo da quest’ultima porta al confine N della part. n. __________ RT.
Anche volendo configurare questa parte del fondo come un bene d’uso comune, i ricorrenti non avrebbero comunque diritto di disporne al fine di realizzarvi gli interventi che si rendono assolutamente necessari per adeguarlo alle esigenze minime derivanti dall’uso previsto. Il rifiuto dell’assemblea comunale di approvare la variante del piano viario che prevedeva di trasformare questa pista in una strada comunale preclude ai ricorrenti anche la possibilità di avvalersi della facoltà prevista dall’art. 80 LALPT per chiedere al comune di anticipare l’esecuzione del tratto di strada necessario per urbanizzare il loro fondo .
Anche da questo profilo, il ricorso non può quindi essere accolto.
4. In esito alle considerazioni che precedono la decisione governativa impugnata, immune da violazioni del diritto, va senz’altro confermata.
Le spese, la tassa di giustizia e le ripetibili seguono la soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE, 19, 22 LPT; 67, 80 LALPT; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese e la tassa di giustizia di fr. 800.- sono a carico dei ricorrenti in solido.
3. I ricorrenti rifonderanno in solido fr. 1’000.- al comune di __________ e fr. 1’000.- al resistente __________.
4. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario