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52.1999.65 • TCA TI 52.1999.65 Generato dall'IA

Withdrawal of Family Reunification Appeal

Numero d'incarto 52.1999.65
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The administrative court addressed an appeal against a State Council decision that upheld an administrative denial of family reunification authorization for the appellants to join their husband and father, but the court record reflects that the appellants' representative formally withdrew the appeal on March 15, 1999, leading the court to decree that the proceedings were concluded and therefore striking the case from the rolls without imposing fees or costs.

Regesto Legislator

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Withdrawal of Family Reunification Appeal: The administrative court addressed an appeal against a State Council decision that upheld an administrative denial of family reunification authorization for the appellants to join their husband and father, but the court record reflects that the appellants' representative formally withdrew the appeal on March 15, 1999, leading the court to decree that the proceedings were concluded and therefore striking the case from the rolls without imposing fees or costs.

Parole chiave

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ricongiungimento familiare decreto del Consiglio di Stato ritiro dell'istanza giudiziaria allontanamento in diritto degli stranieri procedura d'adozione spese amministrative Sentenza o decisione senza scheda
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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2.

The second order states that no fees or expenses shall be charged.

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Testo completo

Incarto n. 52.99.00065 · Lugano 22 marzo 1999 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario: · Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 22 febbraio 1999 di

____________________ patrocinati dall' avv. __________ contro

la decisione 3 febbraio 1999, no. 474, del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa 29 ottobre 1998 inoltrata dagli insorgenti avverso la risoluzione 14 ottobre 1998 della Sezione degli stranieri, che non concede loro l'autorizzazione per il ricongiungimento familiare con il marito, nonché padre;

preso atto che in data 15 marzo 1999 la patrocinatrice dei ricorrenti ha comunicato di ritirare il ricorso;

considerato pertanto che il procedimento è così esaurito;

decreta:

1. Il ricorso è stralciato dai ruoli.

2. Non si prelevano né tasse, né spese.

3. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario