Municipality v. Basement Door Enlargement for Vehicle Access
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellants sought to enlarge an existing basement door to a width of 3.54 meters to allow vehicle access and parking, a request initially denied by the municipality and upheld by the State Council, both citing local regulations that prohibit the formation of garage openings and mandate vertical module structuring for apertures. The administrative court dismissed the appeal, reasoning that the proposed enlargement constitutes the prohibited formation of an opening for a garage, regardless of whether it is an enlargement of an existing opening, and that the action stridently conflicts with the aesthetic requirements for vertical aperture structuring, finding no exceptional circumstances to justify a deviation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 18 PAmm, art. 21 LE, art. 60 PAmm, art. 61 PAmm; Municipality v. Basement Door Enlargement for Vehicle Access: The administrative court dismissed the appeal, reasoning that the proposed enlargement constitutes the prohibited formation of an opening for a garage, regardless of whether it is an enlargement of an existing opening, and that the action stridently conflicts with the aesthetic requirements for vertical aperture structuring, finding no exceptional circumstances to justify a deviation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision relates to the admissibility of the appeal, which was implicitly confirmed by the decision to reject the substance of the appeal.
This procedural rule was cited in the context of deciding the case based on the files submitted.
Although cited in the final section, this provision likely governs the allocation of costs, which is explicitly ordered in the dispositive.
This provision governs the charging of judicial fees (tassa di giustizia), which is explicitly ordered in the dispositive.
Testo completo
Incarto n. 52.99.00060 · Lugano 30 marzo 1999 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo
§composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario: · Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 16 febbraio 1999 di
__________ patrocinati da: avv. __________ contro
la decisione 26 gennaio 1999, no. 324, del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la risoluzione 28 ottobre 1998 con cui il municipio di __________ ha negato loro il permesso di allargare la porta del piano cantina della loro casa d'abitazione (part. no. __________ RFD di __________);
viste le risposte:
- 3 marzo 1999 del municipio di __________;
- 3 marzo 1999 del Consiglio di Stato, Bellinzona;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il 4 agosto 1998 il municipio di __________ ha autorizzato i ricorrenti __________ e __________ a ristrutturare una casa d'abitazione monofamiliare situata nella zona del nucleo di __________ (part. n. __________ RF; zona NC1);
che il 30 settembre 1998 i ricorrenti hanno chiesto il permesso di allargare la porta del piano cantina da m 1.60 a m 3.54, lasciando invariata l'altezza di m 2.10, in modo da permettere ai veicoli di accedere allo scantinato e sostarvi;
che con decisione 28 ottobre 1998 il municipio ha respinto la domanda, ritenendola in contrasto con gli art. 54 cpv. 3 e 53 cpv. 3 NAPR, che impongono di strutturare le aperture secondo moduli verticali e vietano la formazione di aperture per autorimesse;
che con giudizio 26 gennaio 1999 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata da __________ e __________;
che il Governo ha anzitutto ritenuto che trattandosi dell'allargamento di un'apertura esistente e non della formazione di una nuova apertura, l'intervento non disattendesse il divieto di formare aperture per autorimesse sancito delle NAPR;
che il Consiglio di Stato ha nondimeno confermato il diniego della licenza, ritenendo che l'allargamento della porta esistente si ponesse comunque in contrasto con l'obbligo di configurare le aperture secondo moduli verticali sancito dalle NAPR succitate;
che contro il predetto giudizio governativo i soccombenti si aggravano davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio della licenza rifiutata;
che i ricorrenti sostengono che l'allargamento sarebbe necessario per porre la porta della cantina in simmetria con le aperture sovrastanti; aggiungono inoltre che negando la concessione di una deroga analoga a quella accordata per la formazione di ampie finestre vetrate al secondo piano il municipio sarebbe incorso in un arbitrio;
che il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato e dal municipio di __________;
considerato, in
diritto
che il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine giusta l'art. 21 LE e può essere deciso sulla base degli atti (art. 18 PAmm), con succinta motivazione siccome palesemente infondato;
che gli art. 53 cpv. 3 e 54 cpv. 3 NAPR di __________ pacificamente applicabili alla fattispecie vietano espressamente la formazione di aperture per autorimesse,
che il divieto in questione non è che una conseguenza diretta dell'obbligo di strutturare le aperture secondo moduli verticali sancito dalle medesime disposizioni;
che l'allargamento previsto serve a permettere l'accesso dei veicoli al piano cantina, in modo da poterveli anche stazionare;
che l'apertura in oggetto è quindi assimilabile a quella di un'autorimessa;
che già per questo motivo non può essere autorizzata;
che, contrariamente a quanto assume il Consiglio di Stato, è del tutto irrilevante che l'apertura venga realizzata attraverso l'allargamento di una porta esistente; la norma in esame vieta la formazione di aperture per autorimesse, indipendentemente dal fatto che vengano realizzate ex novo o mediante la trasformazione (allargamento) di aperture esistenti;
che l'intervento si pone anche in contrasto stridente con l'obbligo di strutturare le aperture secondo moduli verticali;
che le esigenze estetiche protestate dai ricorrenti possono essere soddisfatte altrimenti, spostando semplicemente la porta in modo da metterla in simmetria con l'asse della facciata e con le finestre sovrastanti;
che nulla giustifica la concessione di una deroga; la situazione della porta della cantina non presenta alcunché di eccezionale;
che dalla licenza accordata per formare ampie vetrate al primo piano i ricorrenti non possono dedurre alcunché in loro favore; la situazione della porta in esame è diversa da quella delle finestre del primo piano;
che, stando così le cose, il ricorso va senz'altro respinto, addebitando ai ricorrenti le spese e la tassa di giustizia;
visti gli art. 21 LE; 53, 54 NAPR di Melide; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Spese e tassa di giustizia di fr. 400.-- a carico dei ricorrenti in solido.
3. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario