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52.1999.59 • TCA TI 52.1999.59 Generato dall'IA

Foreign Medical Professional v. State Council (Exceptional Practice Authorization)

Numero d'incarto 52.1999.59
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A medical professional with a foreign degree sought judicial review after the State Council upheld the denial of a renewed authorization to practice medicine, with the lower department and the State Council citing sufficient local specialists and equipment as justification for refusing the exceptional authorization under Article 57 of the Health Law. The Administrative Court declared the appeal inadmissible because the relevant law stipulates that decisions made by the State Council concerning these exceptional medical practice authorizations are final and not subject to appeal before the Administrative Court; however, the Court noted *obiter dictum* that this procedural lack of review likely violates the right to a fair trial under Article 6 ECHR and urged legislative remedy.

Regesto Legislator

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Art. 57 LSan, Art. 3 PAmm, Art. 60 PAmm, Art. 55 cpv. 1 LSan, Art. 56 cpv. 1 lett. a LSan, Art. 59 cpv. 5 LSan; Foreign Medical Professional v. State Council (Exceptional Practice Authorization): The Administrative Court declared the appeal inadmissible because the relevant law stipulates that decisions made by the State Council concerning these exceptional medical practice authorizations are final and not subject to appeal before the Administrative Court; however, the Court noted *obiter dictum* that this procedural lack of review likely violates the right to a fair trial under Article 6 ECHR and urged legislative remedy.

Parole chiave

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diritto estero decisioni incidentali sindacato giurisdizionale riesame medico competenza legislativa stato di salute Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 57 LSan
Cited in the final orders list, its application is the substantive issue leading to the contested decision, though the appeal was declared inadmissible based on procedural grounds.
Art. 3 PAmm
Cited in the final orders list, relating to the jurisdiction/competence for the appeal.
Art. 60 PAmm
Cited in the final orders list, related to the enumerated nature of the Administrative Tribunal's competence.
Art. 55 cpv. 1 LSan
L'autorizzazione è di principio rilasciata dal DOS (art. 55 cpv. 1 LSan) ed è subordinata al possesso *“di un diploma, di un attestato o di un certificato di un istituto universitario o scuola svizzeri riconosciuti”* (art.
Art. 56 cpv. 1 lett. a LSan
1 LSan) ed è subordinata al possesso *“di un diploma, di un attestato o di un certificato di un istituto universitario o scuola svizzeri riconosciuti”* (art. 56 cpv.
Art. 59 cpv. 5 LSan
Contro le decisioni del DOS è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo (art. 59 cpv. 5 LSan).
Art. 6 CEDU
Cited in the final orders list, although not used for the final order itself, it was referenced in the context of the procedural defect identified.
Art. 28 PAmm
This article appears in the list of provisions considered for the final judgment and is related to the declaration of inadmissibility (as implied by the reference to Art. 3 PAmm and the reasoning in section 5 concerning the lack of competence).
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 28 PAmm

This article appears in the list of provisions considered for the final judgment and is related to the declaration of inadmissibility (as implied by the reference to Art. 3 PAmm and the reasoning in section 5 concerning the lack of competence).

Art. 3 PAmm

Cited in the final orders list, relating to the jurisdiction/competence for the appeal.

Art. 61 PAmm

Cited in the final orders list, likely related to general appeal procedures, although the decision declares inadmissibility based on competence.

Art. 60 PAmm

Cited in the final orders list, related to the enumerated nature of the Administrative Tribunal's competence.

Art. 18 PAmm

Cited in the final orders list, likely concerning the scope or admissibility of the appeal.

Art. 57 LSan

Cited in the final orders list, its application is the substantive issue leading to the contested decision, though the appeal was declared inadmissible based on procedural grounds.

Art. 56 LSan

Cited in the final orders list, it relates to the general requirements for professional authorization which triggered the application of the exceptional rule (Art. 57 LSan).

Art. 55 LSan

Cited in the final orders list, relating to the general requirement for authorization to practice medicine.

Art. 6 CEDU

Cited in the final orders list, although not used for the final order itself, it was referenced in the context of the procedural defect identified.

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Testo completo

Incarto n. 52.99.00059 · Lugano 31 marzo 1999 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario: · Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 16 febbraio 1999 della

__________ patrocinato da: avv. __________ contro

la decisione 26 gennaio 1999, no. 339, del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 18 settembre 1998 con cui il Dipartimento delle opere sociali ha negato al dr. med. __________ l'autorizzazione all'esercizio dipendente dalla professione di medico;

viste le risposte:

- 3 marzo 1999 del Consiglio di Stato, Bellinzona;

- 5 marzo 1999 del Dipartimento delle opere sociali;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

A. Nel 1992 il Dipartimento delle opere sociali (DOS) ha autorizzato il dr. __________, 1939, primario di radiologia presso __________ (__________) e portatore di un titolo di studio italiano, a lavorare quale medico assistente presso la __________. L'autorizzazione, rinnovata di anno in anno, si fondava sull’art. 57 LSan, che abilita il Consiglio di Stato ad ammettere all’esercizio indipendente o dipendente della professione anche i titolari di diplomi esteri.

Il 3 luglio 1998 la clinica qui ricorrente ha chiesto un ulteriore rinnovo dell'autorizzazione.

Il 17 settembre 1998 il DOS ha respinto l'istanza, ritenendo che non sussistesse un bisogno tale da giustificare un ulteriore rinnovo.

B. Con giudizio 26 gennaio 1999 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l’impugnativa contro di esso inoltrata dalla __________. Con succinta motivazione il Governo ha in sostanza ritenuto che “l’elevata densità di apparecchiature e di medici specialisti in radiologia” escludessero “la possibilità di concedere ulteriori autorizzazioni straordinarie di esercizio ai sensi dell’art. 57 LSan”.__________

C. Contro il predetto giudizio governativo la soccombente insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo il rilascio dell'autorizzazione rifiutata.

In sostanza, l'insorgente contesta che l'art. 57 LSan subordini il rilascio di autorizzazioni eccezionali all'esercizio della professione di medico alla condizione che venga dimostrata l'esistenza, in capo alla popolazione, di un bisogno effettivo di prestazioni sanitarie.

D. Il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato e dal DOS, che non formulano particolari osservazioni.

Considerato, in

diritto

Prima di entrare nel merito del ricorso occorre verificare se sia data la competenza del Tribunale cantonale amministrativo (art. 3 PAmm).

1. Notoriamente, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo non è data per clausola generale, ma secondo il cosiddetto sistema enumerativo. Ciò significa che il ricorso a questo tribunale è dato soltanto nei casi previsti dalla legge (art. 60 PAmm; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 60 PAmm,

N. 2 seg.).

2. L'esercizio indipendente o dipendente della professione di medico è soggetto ad autorizzazione. L'autorizzazione è di principio rilasciata dal DOS (art. 55 cpv. 1 LSan) ed è subordinata al possesso *“di un diploma, di un attestato o di un certificato di un istituto universitario o scuola svizzeri riconosciuti”* (art. 56 cpv.

1 lett. a LSan). Contro le decisioni del DOS è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo (art. 59 cpv. 5 LSan).

3. Dagli art. 55 cpv. 1 e 56 cpv. 1 lett. a LSan discende che i titolari di diplomi esteri non possono per principio essere autorizzati all’esercizio indipendente o dipendente della professione.

Autorizzazioni in deroga a questa regola possono tuttavia essere rilasciate dal Consiglio di Stato, “ove le circostanze lo richiedono ed accertata la mancanza di portatori di diplomi, attestati o certificati di istituti universitari o scuole svizzeri riconosciuti” (art. 57 cpv .1 LSan). L'autorizzazione è limitata nel luogo e/o nel tempo. Le decisioni rese dal Consiglio di Stato in base all’art. 57 LSan sono definitive.

Nessuna norma prevede infatti la possibilità di impugnare davanti al Tribunale cantonale amministrativo le decisioni rese dal Consiglio di Stato in applicazione della LSan.

4. Avvalendosi della facoltà concessagli dall'art. 4 della legge concernente la delega di competenze organizzative del Consiglio di Stato e dei suoi dipartimenti del 25 giugno 1928 (RL 2.4.1.6), il Governo ha attribuito al Direttore del DOS la competenza a rilasciare autorizzazioni eccezionali a favore di operatori sanitari sprovvisti di un titolo di studio svizzero. Le competenze del DOS sono invece state delegate all’Ufficio sanità (cfr. allegato al regolamento sulle deleghe di competenze decisionali del 24 agosto 1994; RL 2.4.1.8).

A norma dell'art. 4 cpv. 4 della legge in questione, contro le decisioni delle istanze subordinate (delegate) è dato ricorso al Consiglio di Stato, a meno che la legge concretamente applicabile non preveda il ricorso diretto al Tribunale cantonale amministrativo. La norma si limita a stabilire la possibilità di impugnare direttamente al Consiglio di Stato o al Tribunale cantonale amministrativo le decisioni rese dalle istanze delegate. Non sovverte l’ordinamento delle vie ricorsuali di cui si è detto sopra. Contro le decisioni rese dall’Ufficio sanità in applicazione delle competenze del DOS ad esso delegate è quindi dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo. Le decisioni rese dal Direttore del DOS in base all’art. 57 LSan continuano invece ad essere impugnabili davanti al Consiglio di Stato, che decide definitivamente, poiché la LSan non prevede la possibilità di dedurle in seconda istanza davanti a questo tribunale (STA 19.9.96 in re __________).

5. Nel caso in esame, il dr. __________ non è portatore di un titolo di studio svizzero. Può quindi essere autorizzato all'esercizio della professione soltanto a titolo eccezionale a norma dell'art. 57 LSan.

Con la decisione 17 settembre 1998, oggetto del presente ricorso, il DOS ha respinto l'istanza di rinnovo dell'autorizzazione all’esercizio dipendente della professione, rilasciata annualmente a partire dal 1992 alla __________ a favore del dr. __________. Il Consiglio di Stato, con il giudizio qui impugnato, ha confermato il provvedimento, considerandolo, al di là delle apparenze, alla stregua di un atto reso dal Direttore del DOS in base alla delega sancita dall'allegato al regolamento sulle deleghe di competenze decisionali.

Configurato in questi termini il provvedimento in esame, l'impugnativa deve necessariamente essere dichiarata irricevibile per incompetenza del Tribunale cantonale amministrativo. Nessuna disposizione della LSan prevede in effetti la possibilità di impugnare davanti a questo Tribunale le decisioni rese dal Consiglio di Stato, rispettivamente dal Direttore del DOS, agente per delega del Governo, in tema di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione ad operatori sanitari sprovvisti di titoli di studio riconosciuti giusta l’art. 56 cpv. 1 lett. a LSan.

L'erronea indicazione dei mezzi di ricorso data dal Consiglio di Stato nel giudizio impugnato non permette di giungere a diversa conclusione. La competenza delle autorità di ricorso è infatti stabilita dalla legge.

6. Di transenna, giova comunque rilevare che nella misura in cui non prevede la possibilità di impugnare davanti ad un tribunale indipendente ed imparziale le decisioni rese dal Consiglio di Stato in materia di rilascio di autorizzazioni all'esercizio di una professione la LSan non è conforme all'art. 6 n. 1 CEDU (cfr. DTF

15.7.94 in re S. = RDAT 1995 N. 11; DTF 29.3.94 in re B. = RDAT 1994 II N. 24). Non potendosi sostituire al legislatore e non potendo nemmeno correggere il difetto mediante un'interpretazione estensiva dell'ordinamento delle competenze stabilito dalla legge, questo Tribunale deve tuttavia limitarsi a sollecitare il Governo ed il Parlamento a porvi rimedio con la necessaria sollecitudine (cfr. in quest'ottica il messaggio 26.6.96, n. 4544, del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente la modifica della LSan, in cui si propone di affidare al DOS anche la competenza a rilasciare l'autorizzazione all’esercizio della professione ad operatori sprovvisti di titoli di studio riconosciuti).

7. Considerata l’erronea indicazione dei mezzi di ricorso data dal giudizio impugnato, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia.

Per questi motivi,

visti gli art. 6 CEDU, 55, 56, 57, 59 LSan; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è dichiarato irricevibile ai sensi dei considerandi.

2. Non si prelevano né spese, né tassa di giustizia.

3. Non si assegnano ripetibili.

4. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario