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52.1999.46 • TCA TI 52.1999.46 Generato dall'IA

Appeal of Building Permit Revocation Settled by Modified Construction Agreement

Numero d'incarto 52.1999.46
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A party appealed a state council decision that revoked a municipal building permit for constructing a boundary wall with an embankment, but during an on-site inspection, the parties reached a settlement agreement modifying the construction plans, specifically by limiting the wall's height in certain areas, incorporating a planting area, adding a railing on the garage facade, while maintaining the planned height on the uphill side, leading the Administrative Court to resolve the appeal in accordance with the transaction, thereby modifying the building permit and annulling the prior state council decision without imposing costs or reimbursement.

Regesto Legislator

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Appeal of Building Permit Revocation Settled by Modified Construction Agreement: " 1. L'altezza del muro di cinta verrà limitata a m 1.00 dal livello del tetto dell'autorimessa (sostituzione dei tubi posati attualmente).

Parole chiave

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revoca del permesso di domicilio licenza edilizia controllo dei lavori altezza della costruzione revisione del piano regolatore violazione delle distanze legali Sentenza o decisione senza scheda
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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1.

This point refers to the acceptance of the transaction which resolves the appeal.

2.

This point orders that no fees or expenses are to be levied, corresponding to the cost allocation in the transaction.

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Testo completo

Incarto n. 52.1999.00046 · Lugano 22 dicembre 1999 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario: · Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 8 febbraio 1999 di

____________________patr. da: avv. __________ contro

la decisione 20 gennaio 1999, no. 141 del Consiglio di Stato che annulla la licenza edilizia 4 giugno 1998 rilasciata loro dal municipio di __________ per la costruzione di un muro di cinta con terrapieno sulla part. no. __________ RFD;

preso atto che in occasione del sopralluogo 16 dicembre 1999, dopo discussione, su proposta del giudice delegato le parti sono addivenuti alla seguente transazione:

" 1. L'altezza del muro di cinta verrà limitata a m 1.00 dal livello del tetto dell'autorimessa (sostituzione dei tubi posati attualmente).

2. Nell'angolo S-W verrà realizzata una vasca larga 2 metri ed alta 50 cm (cfr. planimetria allegata) ripiena di terra vegetale nella quale verranno messi a dimora arbusti di basso fusto (tipo azalea).

3. Sul fronte dell'autorimessa verso la strada verrà posata una ringhiera alta al massimo metri 1.00.

4. Nella parte a monte il muro potrà avere l'altezza di metri 2.50 (come a progetto).

5. Il Tribunale cantonale amministrativo stralcerà il ricorso dai ruoli come alla presente transazione senza spese e senza ripetibili né di I.a né di II.a istanza.".

ritenuto che le parti hanno accettato la transazione seduta stante;

decreta:

1. Il ricorso è evaso conformemente alla transazione di cui ai considerandi.

§ La licenza edilizia è modificata di conseguenza .

§§ La decisione 20 gennaio 1999, no 141, del Consiglio di Stato è annullata.

2. Non si prelevano né tasse, né spese.

Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario