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52.1999.37 • TCA TI 52.1999.37 Generato dall'IA

Italian Citizen v. Swiss Authorities: Expulsion Warning Upheld Due to Social Assistance Reliance

Numero d'incarto 52.1999.37
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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An Italian citizen, married to a Swiss national, appealed a decision that upheld a warning of expulsion issued due to continuous and significant reliance on public assistance exceeding 63,500 Swiss Francs over two years. The court rejected the appeal, reasoning that although the initial warning decision lacked proper legal citation, this defect did not impede the appellant's right to defense, as his substantive arguments were fully heard by the State Council. Furthermore, the continuous reliance on social benefits met the legal threshold for expulsion, but given the appellant's personal, health, and economic difficulties, and his marriage to a Swiss citizen, the court agreed with the lower authority that a full expulsion was inappropriate, thus upholding the lesser measure of a warning as correctly applied under proportionality principles.

Regesto Legislator

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Art. 10 cpv. 1 lett. d ed, Art. 16 cpv. 3 ODDS, Art. 98a OG, Art. 18 cpv. 1 PAmm, Art. 10 lett. d LDDS, Art. 11 cpv. 3 LDDS; Italian Citizen v. Swiss Authorities: Expulsion Warning Upheld Due to Social Assistance Reliance: The court rejected the appeal, reasoning that although the initial warning decision lacked proper legal citation, this defect did not impede the appellant's right to defense, as his substantive arguments were fully heard by the State Council. Furthermore, the continuous reliance on social benefits met the legal threshold for expulsion, but given the appellant's personal, health, and economic difficulties, and his marriage to a Swiss citizen, the court agreed with the lower authority that a full expulsion was inappropriate, thus upholding the lesser measure of a warning as correctly applied under proportionality principles.

Parole chiave

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prestazioni dell'assistenza sociale gratuito patrocinio norme di procedura spese legali espulsione nel diritto degli stranieri aiuti concessi dagli Stati Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 10 cpv. 1 lett. d ed
Con decisione 18 luglio 1997 il Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli stranieri, ha minacciato di espulsione __________ in virtù degli art. 10 cpv. 1 lett. d ed 11 cpv.
Art. 16 cpv. 3 ODDS
3 LDDS combinati con l'art. 16 cpv. 3 ODDS.
Art. 98a OG
Con decisione 25 gennaio 1999, fondata sull'art. 98a OG e sulle relative disposizioni esecutive, l'alta Corte federale ha trasmesso l'impugnativa a questo Tribunale per motivi di competenza e per l'emanazione del giudizio.
Art. 18 cpv. 1 PAmm
L'impugnativa può essere decisa sulla scorta degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
Art. 10 lett. d LDDS
Giusta l'art. 10 lett. d LDDS, lo straniero non può essere espulso dalla Svizzera o da un Cantone se non quando egli stesso, o una persona a cui deve provvedere, cada in modo continuo e rilevante a carico dell'assistenza pubblica (cpv.
Art. 11 cpv. 3 LDDS
In questi casi potrà essere ordinato solo il rimpatrio (art. 11 cpv. 3 LDDS).
Art. 16 cpv. 3 prima
L'art. 16 cpv. 3 prima frase ODDS dispone che per giudicare dell'equità dell'espulsione, occorre tenere conto, segnatamente, della gravità della colpa dell'interessato, della durata del suo soggiorno in Svizzera e del pregiudizio che egli e la sua famiglia subirebbero in caso di espulsione.
Art. 16 cpv. 3 terza
3 LDDS combinati con l'art. 16 cpv.

Giurisprudenza citata

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DTF 119 Ib 4
Per rimpatrio s'intende il trasferimento dello straniero indigente dall'assistenza pubblica del Paese ospitante a quella del Paese d'origine (DTF 119 Ib 4 consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 10 cpv.1 lett. d LDDS

Substantive legal basis for the initial measure (threat of expulsion) confirmed as relevant in the overall context of the appeal decision.

art. 11 LDDS

Substantive legal basis considered when assessing the appropriateness of the measure, leading to the confirmation of the warning instead of expulsion.

art. 16 ODDS

Substantive legal basis used analogously to justify the decision to issue a warning (ammonimento) instead of expulsion.

art. 30 PAmm

Procedural rule cited in the reasons for rejecting the request for legal aid concerning court fees.

art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG

Cited in the list of applicable articles, likely relating to the admissibility of the appeal to the Federal Tribunal from this cantonal decision.

art. 18 PAmm

Cited in the list of applicable articles, relating to the possibility of deciding the appeal based on the files without further investigation.

art. 60 PAmm

Cited in the list of applicable articles, which typically governs court costs (tassa di giustizia) in administrative proceedings.

art. 61 PAmm

Cited in the list of applicable articles, which typically governs the charging of procedural costs.

art. 28 PAmm

Cited in the list of applicable articles, likely related to the general procedure for appeals.

art. 43 PAmm

Cited in the list of applicable articles, relating to the procedure of the administrative court.

art. 46 PAmm

Cited in the list of applicable articles, relating to the procedure of the administrative court.

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Testo completo

Incarto n. 52.99.00037 · Lugano 6 aprile 1999 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi

segretario: · Thierry Romanzini, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 14 gennaio 1999 di

__________ contro

la risoluzione 25 novembre 1998 (n. 5432) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 18 luglio 1997 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli stranieri, in materia di minaccia di espulsione (ammonimento);

richiamata la decisione 25 gennaio 1999 del Tribunale federale;

viste le risposte:

- 8 febbraio 1999 del Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato,

- 16 febbraio 1999 della Sezione degli stranieri (ora: permessi e immigrazione);

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

A. __________ (23 luglio 1967), cittadino italiano, si è sposato in __________ a __________ (provincia di __________) il 10 febbraio 1992 con la cittadina elvetica __________ (14 agosto 1996). I coniugi hanno vissuto in Italia fino alla primavera 1995. Il 1° luglio 1995 l'insorgente è entrato in Svizzera per soggiornarvi. Siccome coniuge di una cittadina elvetica, ha ottenuto un permesso di dimora, che è stato regolarmente rinnovato con ultima scadenza fissata al 31 dicembre 1997.

Il ricorrente ha una formazione di carabiniere, la moglie di ottico. Durante il loro soggiorno in Italia, i coniugi si sono trovati confrontati con problemi di ordine economico, che si sono aggravati con la venuta in Svizzera. Le difficoltà di inserimento professionale non sono state sormontate e sono caduti entrambi a carico dell'assistenza pubblica. Nel corso del mese di maggio 1997, hanno presentato entrambi una domanda AI.

B. Con decisione 18 luglio 1997 il Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli stranieri, ha minacciato di espulsione __________ in virtù degli art. 10 cpv. 1 lett. d ed 11 cpv. 3 LDDS combinati con l'art. 16 cpv. 3 ODDS. L'interessato è stato reso attento che, in caso di recidiva o di comportamento scorretto, l'autorità competente avrebbe adottato nei suoi confronti una misura amministrativa. La diffida si fonda sulla considerazione che il ricorrente e la moglie avevano percepito prestazioni assistenziali per oltre fr. 63'500.–. E' stato tenuto conto del fatto che l’insorgente è coniugato con una cittadina svizzera.

Il 23 dicembre 1997 __________ ha trovato un lavoro remunerato fr. 15.– all'ora in qualità di operaio presso un'impresa di pulizia a __________. L'impiego è cessato il 6 aprile 1998. Il 23 marzo 1998 i coniugi __________ si sono trasferiti da __________ a __________.

C. Contro la minaccia d’espulsione __________ è insorto davanti al Consiglio di Stato. Dopo aver descritto la situazione di precarietà in cui si trovava unitamente alla moglie, ha postulato l'accertamento della nullità della decisione dipartimentale in quanto non indicava esattamente la base legale su cui era fondata, era insufficientemente motivata, nonché contraria al principio della proporzionalità e comunque prematura.

b) Con giudizio 25 novembre 1998, il Consiglio di Stato ha confermato la decisione di prima istanza e ha respinto il gravame.

Il Governo ha innanzitutto considerato che la mancata indicazione, da parte del dipartimento, della legge e delle norme su cui esso fondava il provvedimento, era dovuto ad una svista. L'Esecutivo cantonale ha inoltre ritenuto che, pur tenendo conto dei problemi personali, di salute ed economici incontrati dai coniugi, i presupposti per l'espulsione fossero adempiuti, poiché essi erano a carico dell'assistenza pubblica in modo continuo e rilevante. Il Consiglio di Stato ha nondimeno ritenuto che l’espulsione costituisse un provvedimento inadeguato. Ha quindi avallato l’adozione di un semplice ammonimento, fondato sull’art. 16 cpv. 3 ODDS applicabile per analogia.

La pedissequa domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio è stata respinta. Alla cifra 3 del dispositivo veniva indicato che contro la decisione era dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione.

D. Con ricorso di diritto amministrativo 14 gennaio 1999 __________ è insorto contro la risoluzione governativa innanzi al Tribunale federale, chiedendo in sostanza che venissero annullate le decisioni di prima e seconda istanza. Ha sostenuto che solo la metà dell'ammontare complessivo del debito assistenziale poteva essergli imputato. Ha criticato il dipartimento per aver emesso il provvedimento di ammonimento senza aver indicato esattamente la base legale su cui si fondava. Ha chiesto che venisse accolta la domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio presentata con il ricorso avanti al Consiglio di Stato, in quanto preavvisata favorevolmente dal comune di __________.

E. Con decisione 25 gennaio 1999, fondata sull'art. 98a OG e sulle relative disposizioni esecutive, l'alta Corte federale ha trasmesso l'impugnativa a questo Tribunale per motivi di competenza e per l'emanazione del giudizio.

F. All'accoglimento del ricorso si oppongono sia il dipartimento sia il Consiglio di Stato adducendo delle argomentazioni di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.

Considerato, in

diritto

1. In merito all'ammissibilità del gravame si rinvia, per brevità d'esposizione, alla vincolante decisione prolata il 25 gennaio 1999 dalla II Corte di diritto pubblico del Tribunale federale.

L'impugnativa può essere decisa sulla scorta degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).

2. L'omessa indicazione delle norme di legge poste a fondamento del provvedimento impugnato non costituisce un difetto tale da giustificarne l’annullamento. L’omissione non ha infatti limitato l’insorgente nell’esercizio dei suoi diritti di difesa. Assistito da un legale, __________ ha infatti potuto impugnarlo davanti al Consiglio di Stato, facendo compiutamente valere le proprie ragioni. La reiezione dell’impugnativa non è dovuta al difetto in esame, ma alla mancanza di validi motivi per contestare il provvedimento.

Da questo profilo il ricorso va quindi respinto.

3. Giusta l'art. 10 lett. d LDDS, lo straniero non può essere espulso dalla Svizzera o da un Cantone se non quando egli stesso, o una persona a cui deve provvedere, cada in modo continuo e rilevante a carico dell'assistenza pubblica (cpv. 1). Tale provvedimento può essere pronunciato solo nel caso in cui il ritorno dell'espulso nel suo Paese d'origine è possibile e può essere ragionevolmente richiesto (cpv. 2).

L'espulsione può essere pronunciata solo se dall'insieme delle circostanze sembra adeguata. Saranno parimenti evitati rigori inutili. In questi casi potrà essere ordinato solo il rimpatrio (art. 11 cpv. 3 LDDS). Per rimpatrio s'intende il trasferimento dello straniero indigente dall'assistenza pubblica del Paese ospitante a quella del Paese d'origine (DTF 119 Ib 4 consid. 2b). Tale misura di allontanamento non impedisce, contrariamente all'espulsione, l'entrata in Svizzera; lo straniero può difatti nuovamente recarsi nel nostro Paese allorquando è accertato di non essere più a carico dell'assistenza. Nei casi in cui manca l'accordo del Paese d'origine per mettere a carico dell'assistenza pubblica il proprio cittadino, il rimpatrio può essere paragonato, nel suo risultato, ad un'espulsione senza interdizione di entrata in Svizzera.

L'art. 16 cpv. 3 prima frase ODDS dispone che per giudicare dell'equità dell'espulsione, occorre tenere conto, segnatamente, della gravità della colpa dell'interessato, della durata del suo soggiorno in Svizzera e del pregiudizio che egli e la sua famiglia subirebbero in caso di espulsione. Se un'espulsione, nonostante la sua legale fondatezza conformemente all'art. 10 cpv. 1 lett. a o b LDDS, non appare opportuna in considerazione delle circostanze, lo straniero sarà minacciato di espulsione (art. 16 cpv. 3 seconda frase ODDS, applicabile per analogia anche nel caso previsto alla lett. d: cfr. Wisard, Les renvois et leur exécution en droit des étrangers et en droit d'asile; pagg. 108-109). La minaccia sarà notificata sotto forma di decisione scritta e motivata, che preciserà quanto le autorità si attendono dallo straniero (art.

16 cpv. 3 terza frase ODDS).

4. In concreto, a partire dal mese di giugno 1995 e fino al momento del provvedimento adottato dal dipartimento il 18 luglio 1997, i coniugi __________ hanno beneficiato di un sussidio assistenziale mensile di fr. 2'300.– per il sostentamento dell'intera famiglia, radio TV telefono, elettricità e pagamento pigione - a cui vanno aggiunti gli oneri di cassa malati - per un totale complessivo di fr. 63'500.– al maggio 1997 (v. lettere 26 maggio 1997 dell'Ufficio dell'assistenza sociale alla Sezione degli stranieri; 21 maggio 1997 del medesimo ufficio ai coniugi __________, doc. C). Il ricorrente sostiene che il debito assistenziale complessivo andrebbe diviso per la metà, dal momento che pure la moglie beneficia di tali prestazioni. Sennonché la tesi non può essere di soccorso all'insorgente e non va ulteriormente approfondita. Difatti, seguendo le indicazioni dell'interessato, il debito sarebbe in tutti i casi ancora rilevante (fr. 36'750.–). A tale proposito va osservato che questo Tribunale ha già avuto modo di considerare un importo di fr. 32'000.– sufficiente per adottare una misura di espulsione o di rimpatrio (STA 13 novembre 1998 in re P.). Inoltre il ricorrente risultava a carico dell'assistenza pubblica, al momento del provvedimento di minaccia di espulsione, in modo continuo da ben due anni. Egli adempiva dunque, in quell'istante, i requisiti per l'espulsione giusta l'art.

10 cpv. 1 lett. d LDDS. La risoluzione censurata non procede quindi da un esercizio abusivo del potere d’apprezzamento che la legge riserva all’autorità di polizia in ordine alla valutazione dell’adeguatezza delle misure da adottare. L'autorità, tenendo in considerazione la serie di problemi personali, di salute ed economici sollevati dal ricorrente, sposato con una cittadina svizzera, ha correttamente ritenuto che a quel momento un'espulsione non appariva adeguata alle circostanze (art. 11 cpv. 3 LDDS) e si è giustamente limitata a confermare la decisione dipartimentale di ammonimento (art. 16 cpv.

3 ODDS).

Anche su questo punto il ricorso va dunque respinto.

5. Nemmeno la richiesta di assistenza giudiziaria, presentata davanti all'autorità inferiore ed estesa alla dispensa dal pagamento delle spese procedurali ed all'ammissione al gratuito patrocinio può essere accolta.

Secondo l'art. 30 cpv. 1 e 2 PAmm, il ricorrente può essere dispensato dal pagamento delle spese e dalla prestazione di anticipi, qualora giustifica di non possedere mezzi sufficienti per sopperirvi e il ricorso non è manifestamente infondato. Inoltre qualora le circostanze di fatto e di diritto lo giustifichino, egli può ottenere il gratuito patrocinio. Colui che richiede l'assistenza giudiziaria deve dunque comprovare di trovarsi in uno stato di indigenza e rendere verosimile che la causa presenta possibilità di esito favorevole; queste condizioni sono cumulative. Il requisito dell'indigenza è adempiuto quando il richiedente non è in grado di provvedere con i propri mezzi (sia reddito che sostanza) alla spese giudiziarie e legali senza intaccare il proprio mantenimento e quello della sua famiglia. Il requisito della probabilità di esito favorevole difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona ragionevole e di condizione agiata rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese a cui si esporrebbe.

In concreto, la situazione di bisogno dell'insorgente non dà adito a dubbi (v. certificato municipale per l'ammissione all'assistenza giudiziaria dell'11 agosto 1997). Il ricorso mancava per contro di qualsiasi possibilità di successo.

Non si può quindi prescindere dall’applicazione di una (modica) tassa di giustizia.

Per questi motivi,

visti gli art. 1, 4, 10 cpv.1 lett. d, 11 LDDS; 16 ODDS; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG;

10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 30, 43, 46, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 200.– sono poste a carico del ricorrente.

3. Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.

4. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario