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52.1999.302 • TCA TI 52.1999.302 Generato dall'IA

Appeal Regarding Municipal Account Approval and Reclassification of Port Costs

Numero d'incarto 52.1999.302
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A party challenged the approval of municipal accounts, arguing that the necessary investment account, which should have included CHF 5,000 in reimbursed costs related to a port development, was missing. The administrative court reasoned that while the State Council correctly identified that the reimbursement costs should have been allocated to an investment account, it was justified in directly modifying the accounts to reclassify the CHF 5,000 from operating costs to the asset side under the port heading, thereby reducing the operating deficit. The court ultimately rejected the appeal insofar as it sought the formal creation of the investment account, considering such a request mere formalism when the required financial correction had been made, affirming the State Council's modification as permissible under its authority as an appellate body.

Regesto Legislator

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Art. 106 lett. b LOP, Art. 146 LOP, Art. 46 cpv. 1 PAmm, Art. 147 lett. a LOP, Art. 18 cpv. 1 PAmm, Art. 145 LOP; Appeal Regarding Municipal Account Approval and Reclassification of Port Costs: The administrative court reasoned that while the State Council correctly identified that the reimbursement costs should have been allocated to an investment account, it was justified in directly modifying the accounts to reclassify the CHF 5,000 from operating costs to the asset side under the port heading, thereby reducing the operating deficit. The court ultimately rejected the appeal insofar as it sought the formal creation of the investment account, considering such a request mere formalism when the required financial correction had been made, affirming the State Council's modification as permissible under its authority as an appellate body.

Parole chiave

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conti finanziari autorità comunali rimborso delle spese patrimonio amministrativo costo d'esercizio stato richiesto Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 106 lett. b LOP
In sintesi l'insorgente ha denunciato l'omessa presentazione del conto degli investimenti prescritto all'art. 106 lett. b LOP, il quale avrebbe dovuto illustrare tutte le uscite concernenti il porto patriziale, compreso l'importo di fr.
Art. 146 LOP
Cited as the basis for the Tribunal's jurisdiction over the appeal.
Art. 46 cpv. 1 PAmm
Cited to confirm that the appeal was timely filed.
Art. 147 lett. a LOP
1 PAmm) e la legittimazione dell'insorgente certa (art. 147 lett. a LOP).
Art. 18 cpv. 1 PAmm
Cited as the basis for deciding the matter based on the existing records without further investigation.
Art. 145 LOP
Cited in connection with the scope of review when the Executive acts as a supervisory authority.
Art. 59 PAmm
diritto, come autorità di ricorso (art. 59 PAmm).
Art. 28 PAmm
Cited as the basis for ordering the court fee to be charged to the appellant in the rejected appeal.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 106 LOP

Cited as a legal basis concerning the requirement to present the investment account, which was central to the dispute.

Art. 146 LOP

Cited as the basis for the Tribunal's jurisdiction over the appeal.

Art. 145 LOP

Cited in connection with the scope of review when the Executive acts as a supervisory authority.

Art. 68 LOP

Cited among the articles governing the decision, although its specific role is not detailed in the dispositive orders other than general context.

Art. 46 cpv. 1 PAmm

Cited to confirm that the appeal was timely filed.

Art. 18 cpv. 1 PAmm

Cited as the basis for deciding the matter based on the existing records without further investigation.

Art. 28 PAmm

Cited as the basis for ordering the court fee to be charged to the appellant in the rejected appeal.

Art. 31 PAmm

Cited as the basis for ordering the appellant to pay appropriate compensation (restitutions) to the appellee.

Art. 2 PAmm

Cited among the articles governing the decision.

Art. 3 PAmm

Cited among the articles governing the decision.

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Testo completo

Incarto n. 52.1999.00302 · Lugano 17 febbraio 2000 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario: · Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 9 novembre 1999 di

__________, Contro

la decisione 20 ottobre 1999 (n. 4369) del Consiglio di Stato che ha evaso ai sensi dei considerandi il ricorso 23 marzo 1999 dell'insorgente contro la deliberazione 7 marzo 1999 con cui l'assemblea patriziale di __________ ha approvato i conti consuntivi 1998;

viste le risposte:

- 24 novembre 1999 del Consiglio di Stato;

- 10 dicembre 1999 del Patriziato di __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

A. L'assemblea patriziale di __________ è stata convocata in seduta ordinaria il giorno 7 marzo 1999 per deliberare, tra l'altro, sull'approvazione dei conti consuntivi dell'esercizio 1998 (trattanda n. 2). Durante l'evasione di questo oggetto la cittadina __________ ha presentato una serie di domande, cui hanno dato risposta il presidente ed il cassiere. L'interessata si è dichiarata soddisfatta delle risposte. I conti sono indi stati approvati con la necessaria maggioranza: 15 voti favorevoli, 2 astenuti, fra cui __________, e nessun voto contrario.

B. Con ricorso

23 marzo 1999 __________ è insorta contro la menzionata deliberazione innanzi al Consiglio di Stato. In sintesi l'insorgente ha denunciato l'omessa presentazione del conto degli investimenti prescritto all'art. 106 lett. b LOP, il quale avrebbe dovuto illustrare tutte le uscite concernenti il porto patriziale, compreso l'importo di fr. 5'000.-- per ripetibili pagate dal patriziato nel 1998 ai proprietari confinanti, che si erano aggravati con successo contro la licenza edilizia rilasciata per tale infrastruttura, erroneamente annoverato tra i costi del conto economico. L'insorgente ha pertanto postulato l'annullamento della deliberazione assembleare e la retrocessione degli atti all'ufficio patriziale affinché presentasse dei conti consuntivi completi e corretti.

C. Con risoluzione 20 ottobre 1999 il Consiglio di Stato ha evaso ai sensi dei considerandi il gravame. Per quanto concerneva le spese della progettazione del porto esso ha rilevato che per l'allestimento dell'esame sull'impatto ambientale era stato votato un credito specifico di fr. 15'000.-- nel 1992, già interamente ammortizzato. Per le altre spese di progettazione era invece stato votato un credito di fr. 30'000.-- nel 1995, consumato per fr. 27'500.-- ed ammortizzato per fr. 3'500.--: si giustificava pertanto l'attivazione a bilancio del porto per fr. 24'000.--; per l'esercizio 1998 il patriziato non aveva tuttavia incontrato spese di progettazione, per cui non necessitava l'allestimento di un conto degli investimenti. Il Governo ha invece ritenuto che le ripetibili pagate alle controparti nel 1998 dovessero essere caricate, in quanto spese accessorie di un investimento, nel relativo conto (degli investimenti), che andava di conseguenza allestito. Per semplificare l'eliminazione di tale vizio, il Governo ha proceduto d'ufficio ad una modifica dei conti. Esso ha stralciato dai costi del conto economico l'importo di fr. 5'000.-- per ripetibili, riducendo di conseguenza il disavanzo d'esercizio di pari somma; quest'ultima è invece stata aggiunta all'attivo del bilancio sotto la voce porto, riducendo nella stessa misura la perdita d'esercizio.

D. Con ricorso

9 novembre 1999 __________ si è aggravata al Tribunale amministrativo contro il giudicato governativo. L'insorgente lamenta una contraddizione tra il riconoscimento della necessità di allestire il conto degli investimenti e la rettifica d'ufficio dei consuntivi operata da parte del Consiglio di Stato, che di fatto ignora tale necessità e che nel contempo ingerisce nelle competenza dell'assemblea di approvare i conti.

Il Consiglio di Stato ed il patriziato di __________ hanno postulato la reiezione del gravame.

Considerato, in

diritto

1. La competenza del Tribunale è data (art. 146 LOP), il ricorso è tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione dell'insorgente certa (art. 147 lett. a LOP). Il gravame è pertanto ricevibile in ordine. Può inoltre essere deciso sulla scorta degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).

2. Con riferimento alla realizzazione del porto, il Consiglio di Stato ha negato la necessità di integrare i consuntivi 1998 con il conto degli investimenti previsto all'art. 106 lett. b LOP sia per quanto concerneva il credito specifico relativo all'allestimento dell'esame sull'impatto ambientale, votato nel 1992, sia per quanto atteneva alle altre spese di progettazione autorizzate mediante stanziamento di credito nel 1995. Nel primo caso perché la spesa era già stata completamente ammortizzata; nel secondo caso perché non si erano invece verificate spese concernenti tale investimento durante l'esercizio 1998. Tale assunto è corretto. Su questo punto il giudizio governativo merita pertanto tutela. La ricorrente sembra invero criticare, del resto, solo la seconda conclusione, quando afferma che il Consiglio di Stato ha accertato la necessità di allestire un conto degli investimenti già a partire dall'esercizio 1995: questo non significa però che tale conto dovesse essere presentato anche in un esercizio ove non si erano verificate simili spese, come quello del 1998. In materia di contabilità patriziale non sussiste difatti una disposizione analoga all'art.

21 cpv. 2 lett. c del regolamento sulla gestione finanziaria e contabilità dei comuni del 30 giugno 1987, secondo cui il consuntivo deve essere completato da un elenco dei crediti votati con gli importi utilizzati e quelli ancora disponibili. Il Consiglio di Stato ha tuttavia riconosciuto la necessità di integrare il consuntivo 1998 con il conto degli investimenti prescritto all'art. 106 lett. b LOP per il motivo che a tale conto andava necessariamente attributo l'importo di fr. 5'000.-- per ripetibili pagate nel 1998 dal patriziato a seguito dell'annullamento della licenza edilizia concernente il porto.

Il Governo ha dunque accolto, su questo punto, le censure sollevate dalla ricorrente nel gravame 23 marzo 1999. Questa si duole però del fatto che il Consiglio di Stato, anziché annullare l'approvazione dei consuntivi e retrocedere gli atti all'ufficio patriziale affinché sottoponesse all'assemblea il consuntivo corredato dal conto degli investimenti e corretto nel risultato, abbia disposto direttamente una modifica d'ufficio dei conti approvati dall'assemblea: esso ha tolto dai costi del conto economico l'importo di fr. 5'000.-- per ripetibili, riducendo il disavanzo d'esercizio di tale somma; questa è stata addizionata all'attivo del bilancio sotto la voce porto, con la conseguenza di ridurre nella stessa misura la perdita d'esercizio.

Il Consiglio di Stato ha giustificato il suo operato, dettato da finalità di semplificazione, appellandosi *"anche"* alla sua funzione di autorità di vigilanza sui patriziati (art. 130 segg. LOP; cfr. risoluzione impugnata, consid. 5, pag. 10; ma in particolare risposta 24 novembre 1999, lett. C, pag. 2). Quando il Governo interviene in tale veste le sue decisioni sono definitive, ovvero non appellabili al Tribunale amministrativo (art. 145 LOP). Ammettendo tale ipotesi a questo giudice verrebbero precluse, nel concreto caso, tanto la possibilità di sindacare la scelta del Consiglio di Stato di sostituirsi all'assemblea patriziale nell'approvazione dei conti quanto - soprattutto - la facoltà di verificare se tali conti, così come approvati dal Governo, ossequino fedelmente i disposti legali, ma in particolare l'art. 106 lett. b LOP, che prescrive la presentazione del conto degli investimenti, e siano pertanto completi.

In realtà, tuttavia, il Consiglio di Stato non ha effettivamente dovuto far capo *"anche"* alle prerogative che gli competono quale autorità di vigilanza per apportare le modifiche in rassegna, poiché vi poteva già procedere direttamente, senza violare il

diritto, come autorità di ricorso (art. 59 PAmm). Assodata la ricevibilità della contestazione della possibilità, per il Governo, di modificare i consuntivi, che appare tuttavia legittima, può poi essere ulteriormente tutelata la semplice precisazione vincolante disposta nel giudizio impugnato secondo cui i consuntivi dell'esercizio 1998 avrebbero dovuto essere corredati dal conto degli investimenti a causa della spesa per ripetibili in rassegna. La richiesta, formulata dall'insorgente in questa sede, di effettiva stesura del menzionato conto onde potervi iscrivere quella sola spesa, pecca - a questo punto - di formalismo fine a sé stesso e non può pertanto essere ascoltata.

3. Sulla scorta di quanto precede il ricorso deve essere respinto. La tassa di giudizio è posta a carico della ricorrente (art. 28 PAmm). L'insorgente è inoltre tenuta a rifondere al patriziato, assistito da un legale, delle adeguate ripetibili (art. 31 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 68, 106, 130 segg., 145, 146 LOP, 2, 3, 28, 31 PAmm;

dichiara e pronuncia:

1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

2. La tassa di giudizio, di fr. 500.-- è posta a carico della ricorrente, la quale è altresì condannata a versare al patriziato di __________ e un importo di fr. 300.-- per ripetibili.

3. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario