Appeal Dismissed: Time-Barred Challenge to Water Consumption Fees
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA litigant appealed a departmental decision that upheld a municipality's confirmation of potable water supply fees for 1997, contesting the billed consumption amounts as excessive. The court dismissed the appeal because the initial challenge to the water bills, submitted to the relevant authority, was deemed time-barred, having been filed long after the mandatory 15-day deadline stipulated in the local regulation and clearly indicated on the invoices; furthermore, the court noted that the fees were based on meter readings which had been verified, implying the substance of the challenge regarding excessive consumption would also have failed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4 PAmm, Art. 40 LMSP, Art. 42 LMSP, Art. 43 PAmm, Art. 18 cpv. 1 PAmm, Art. 5 PA; Appeal Dismissed: Time-Barred Challenge to Water Consumption Fees: The court dismissed the appeal because the initial challenge to the water bills, submitted to the relevant authority, was deemed time-barred, having been filed long after the mandatory 15-day deadline stipulated in the local regulation and clearly indicated on the invoices; furthermore, the court noted that the fees were based on meter readings which had been verified, implying the substance of the challenge regarding excessive consumption would also have failed.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision defines the jurisdiction of the administrative court, cited in the preamble to the judgment.
This provision concerns the right to appeal, cited in the preamble to the judgment.
This provision governs the procedure for contesting invoices, cited in the preamble to the judgment.
This provision concerning administrative acts is cited in the preamble to the judgment.
These provisions of the Ticino Administrative Procedure Law are cited in the preamble to the judgment.
This provision details where complaints must be sent, cited in the reasoning leading to the dismissal.
This provision on the court's jurisdiction is cited in the preamble to the judgment, which forms the basis for the procedural framework.
This provision on the right to appeal is cited in the preamble to the judgment.
This provision on conducting the procedure without further evidence is cited in the reasoning, not the dispositive orders.
This provision on standing is cited in the reasoning, not the dispositive orders.
This provision on the court's jurisdiction is cited in the preamble to the judgment.
This provision on the right to appeal is cited in the preamble to the judgment.
This provision concerning administrative acts is cited in the preamble to the judgment.
These provisions of the Ticino Administrative Procedure Law are cited in the preamble to the judgment.
This provision governs the procedure for contesting invoices, cited in the preamble to the judgment.
This provision details where complaints must be sent, cited in the reasoning, but not explicitly in the dispositive orders.
This article defines the court's jurisdiction, cited in the preamble of the decision.
This article concerns the standing to appeal, cited in the preamble of the decision.
This article sets the deadline for contesting invoices, cited in the preamble of the decision.
This article regarding administrative acts is cited in the preamble of the decision.
These articles of the Ticino Administrative Procedure Law are cited in the preamble of the decision.
This article regarding the proper channel for complaints is cited in the reasoning of the decision.
Testo completo
Incarto n. 52.99.00030 · Lugano 26 luglio 1999 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria: · Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 25 gennaio 1999 di
__________ contro
la decisione 12 gennaio 1999, no. 3, del Dipartimento delle istituzioni, Divisione degli interni, che ha confermato la risoluzione 8 luglio 1998 del municipio di __________ in merito all'emissione della tassa di erogazione dell'acqua potabile relativa all'anno 1997;
viste le risposte:
- 15 febbraio 1999 del Dipartimento delle istituzioni;
- 16 aprile 1999 del comune di __________, rappresentato dal suo municipio;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il 18 giugno 1997 __________ del comune di __________ (in seguito: __________) ha emesso a carico di __________, una fattura di fr.
501.70 per il consumo di acqua potabile relativo al primo semestre 1997 (343 m3), puntualmente pagata il 29 agosto 1997;
che il 20 novembre 1997 l'AAP ha emesso la fattura relativa al secondo semestre 1997 ammontante a fr. 414.40 (246 m3), rimasta impagata;
che il 20 maggio 1998 il ricorrente si è rivolto all'AAP contestando i consumi di acqua potabile addebitatigli, ritenendoli spropositati;
che il municipio di __________, quale rappresentante dell'AAP nei confronti di terzi, ha riconfermato l'esattezza delle bollette emesse; l'ulteriore scambio di corrispondenza non ha modificato le posizioni delle parti;
che con scritto 8 luglio 1998 il municipio di __________ ha nuovamente ribadito la correttezza degli importi fatturati, indicando poi che *"contro tale decisione è dato ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 15 giorni dall'intimazione"*;
che il 14 agosto 1998 __________ è insorto davanti al Consiglio di Stato, asserendo di consumare in modo parsimonioso l'acqua e che pertanto gli importi fatturatigli sarebbero esorbitanti;
che giusta l'art. 4 PAmm in relazione con l'art. 40 LMSP il Consiglio di Stato ha trasmesso il gravame per competenza al Dipartimento delle istituzioni, che lo ha respinto, ritenendo infondate le censure sollevate dal ricorrente;
che il 25 gennaio 1999 __________ è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulando l'annullamento della decisione dipartimentale, riproponendo in sostanza le stesse censure sollevate in precedenza;
che il Dipartimento delle istituzioni ha postulato la reiezione del gravame; ad identica conclusione è giunto il municipio di __________, delle cui motivazioni, si dirà, per quanto necessario, nel seguito;
considerato, in
diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 40 LMSP; il ricorso, tempestivo e presentato da una persona legittimata a ricorrere (art. 42 LMSP, art. 43 PAmm), è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm);
che la richiesta formulata verbalmente dal ricorrente di essere sentito oralmente non può essere accolta; né la legislazione cantonale, né quella federale garantiscono alla parte il diritto di essere udita oralmente, essendo sufficiente che essa possa far valere le proprie ragioni per scritto (DTF 117 II 132, consid. 3b, pag. 137 e rinvii; A. Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, Bellinzona / Cadenazzo 1988, n. 141 e 146).
che per principio, possono formare oggetto di ricorso soltanto le decisioni, ovvero i provvedimenti adottati dall’autorità iure imperii, in casi concreti ed individuali, per costituire, modificare o sopprimere diritti od obblighi degli amministrati fondati sul diritto pubblico o per accertarne l’esistenza, l’inesistenza o l’estensio-ne (cfr. art. 5 PA e 1 PAmm; RDAT II-1994, n. 8 e 16; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 4a ad art. 1 PAmm; Scolari, Diritto amministrativo, Bellinzona 1989, vol. I, n. 200);
che in concreto le bollette emesse il 18 giugno ed il 20 novembre 1997 sono da considerarsi decisioni; esse hanno infatti fissato l'obbligo per l'amministrato di versare la tassa richiesta per il consumo dell'acqua potabile (cfr. RDAT II-1991, n. 14);
che lo scritto 8 luglio 1998 del municipio di __________, limitandosi a riconfermare quanto già precedentemente stabilito, non ha costituito, modificato o accertato alcun diritto o obbligo per il ricorrente, per cui esso non rappresenta una decisione;
che giusta l'art. 69 del Regolamento per l'erogazione di acqua potabile (in seguito: REAP) del comune di __________ contestazioni delle fatture devono essere notificate all'APP, e per essa al municipio di __________ (cfr. art. 4 REAP);
che conformemente a tale disposto sulle bollette del__________ figura che *"eventuali reclami sono da inoltrare al municipio, ufficio contribuzioni, entro 15 giorni a partire dalla data di emissione"*;
che il ricorrente ha invece presentato il proprio reclamo al__________ soltanto il 20 maggio 1998, oltretutto dopo aver già saldato la fattura concernente il primo semestre dell'anno 1997;
che la contestazione in oggetto è dunque avvenuta largamente oltre il termine di 15 giorni, per cui il reclamo dell'insorgente andava considerato tardivo;
che inoltre, vista la chiara indicazione figurante sulle bollette del__________ in merito alle vie di reclamo, il ricorrente non poteva essere tratto in errore sui passi da intraprendere;
che in conseguenza di ciò, il ricorso 14 agosto 1998 doveva sì essere respinto, tuttavia per altri motivi; l'autorità dipartimentale avrebbe dovuto limitarsi a constatare quanto fin qui chiarito, senza esaminare le contestazioni mosse dal ricorrente;
che stando così le cose, il presente gravame va respinto, con seguito di tasse e spese;
che abbondanzialmente giova osservare che le censure sollevate dal ricorrente in merito all'esorbitanza del consumo addebitatogli sarebbero comunque state respinte; nessun rimprovero può infatti essere mosso al__________: essa ha fatturato il consumo di acqua potabile misurato dal contatore, il cui buon funzionamento è stato sottoposto a verifica su ordine di tale autorità.
Per questi motivi,
visti gli art. 5 PA; 40 e 42 LMSP; 4 e 69 REAP; 1 segg. PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria