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52.1999.263 • TCA TI 52.1999.263 Generato dall'IA

Petitioner v. Municipality Regarding Access to Meeting Transcript and Right to be Heard

Numero d'incarto 52.1999.263
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A petitioner challenged the administrative decision that rejected the request for a complete transcript of a recorded municipal meeting, arguing the provided minutes were incomplete and that his right to be heard was violated when the reviewing authority listened to the recording in his absence. The court granted the appeal and annulled the decision, reasoning that the reviewing authority violated the petitioner's right to be heard by reviewing crucial evidence (the recording) without his presence, thereby preventing him from commenting on its content and indicating what was omitted from the official minutes, thus necessitating a remand to properly verify his right to the documents and then re-hear the evidence in his presence.

Regesto Legislator

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Art. 208 cpv. 1 LOC, Art. 29 Cost, Art. 65 PAmm, Art. 19 cpv. 2 PAmm, Art. 31 PAmm, art. 19 cpv. 2 PAmm in relazione con l'art. 185 cpv. 1 CPC; Petitioner v. Municipality Regarding Access to Meeting Transcript and Right to be Heard: The court granted the appeal and annulled the decision, reasoning that the reviewing authority violated the petitioner's right to be heard by reviewing crucial evidence (the recording) without his presence, thereby preventing him from commenting on its content and indicating what was omitted from the official minutes, thus necessitating a remand to properly verify his right to the documents and then re-hear the evidence in his presence.

Parole chiave

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diritto di essere sentito diritto di accesso ai documenti registrazione clandestina di conversazioni eccezione di incostituzionalità autorità comunali procedura orale Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 208 cpv. 1 LOC
Cited to confirm the court's jurisdiction to rule on the merits of the appeal.
Art. 29 Cost
Cited in the preamble (visti) to the decision, representing the constitutional basis for the right to be heard, which was found to be violated.
Art. 65 PAmm
che non spetta a questo tribunale sopperire alle carenze istruttorie delle istanze inferiori (art. 65 PAmm);
Art. 19 cpv. 2 PAmm
che giusta l'art. 19 cpv. 2 PAmm in relazione con l'art.
Art. 31 PAmm
Applied in the dispositive section to rule on the non-assignment of costs (no costs awarded and no indemnity for lack of counsel).
art. 19 cpv. 2 PAmm in relazione con l'art. 185 cpv. 1 CPC
Cited as part of the legal grounds supporting the decision to grant the appeal and annul the prior decision due to a violation of the right to be heard regarding the evidence.
art. 20 PAmm
Cited as part of the legal grounds supporting the decision regarding the right to review administrative proceedings documents.
art. 209 lett. b LOC
Cited to confirm the admissibility of the appeal.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 19 cpv. 2 PAmm in relazione con l'art. 185 cpv. 1 CPC

Cited as part of the legal grounds supporting the decision to grant the appeal and annul the prior decision due to a violation of the right to be heard regarding the evidence.

art. 20 PAmm

Cited as part of the legal grounds supporting the decision regarding the right to review administrative proceedings documents.

art. 29 Cost.

Cited in the preamble (visti) to the decision, representing the constitutional basis for the right to be heard, which was found to be violated.

art. 208 cpv. 1 LOC

Cited to confirm the court's jurisdiction to rule on the merits of the appeal.

art. 209 lett. b LOC

Cited to confirm the admissibility of the appeal.

art. 213 cpv. 2 LOC

Cited to confirm the admissibility of the appeal.

art. 31 PAmm

Applied in the dispositive section to rule on the non-assignment of costs (no costs awarded and no indemnity for lack of counsel).

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Testo completo

Incarto n. 52.1999.00263 · Lugano 12 aprile 2000 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretaria: · Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 23 settembre 1999 di

__________, Contro

la decisione 15 settembre 1999, no. 3809, del Consiglio di Stato che ha evaso ai sensi dei considerandi il ricorso inoltrato dal ricorrente avverso la risoluzione 25 maggio 1999, no. 183, con la quale il municipio di __________ gli ha negato il rilascio del verbale completo della riunione tenutasi il 15 marzo 1999;

viste le risposte:

- 12 ottobre 1999 del municipio di __________;

- 13 ottobre 1999 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

che il 15 marzo 1999 __________ ha avuto un incontro con il municipio di __________ al fine di discutere di alcune problematiche;

che con l'accordo del ricorrente, la riunione è stata interamente registrata su nastro magnetico, al fine di permettere la redazione di un verbale completo e quale prova a futura memoria;

che il 20 maggio 1999 l'insorgente ha preso visione presso la cancelleria comunale del verbale della riunione redatto dal segretario comunale;

che ritenendolo incompleto, egli ha rifiutato di entrarne in possesso;

che con lettera 20 maggio 1999 __________ ha chiesto all'autorità municipale il rilascio del verbale completo della riunione; la richiesta è stata respinta con risoluzione 25 maggio 1999;

che con ricorso 1. giugno 1999 il ricorrente ha impugnato tale decisione davanti al Consiglio di Stato, chiedendo di ordinare al municipio di __________ di trascrivere integralmente il verbale della riunione, o per quanto d'interesse all'insorgente, e di consegnargliene una copia;

che dopo aver ascoltato la registrazione, l'Esecutivo cantonale ha ritenuto che il verbale redatto dal segretario comunale era completo e che era divenuta priva d'oggetto la domanda di consegna dello stesso, in quanto pendente causa ne era stata consegnata una copia al ricorrente;

che il Governo ha dunque *"evaso ai sensi dei considerandi"* il gravame, respingendo in sostanza le richieste dell'insorgente;

che contro tale pronuncia __________ è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento e chiedendo l'accoglimento delle richieste da lui formulate in precedenza, al fine d'ottenere un verbale corretto e completo;

che tra le diverse censure sollevate, il ricorrente lamenta pure una violazione del diritto di essere sentito, in quanto l'autorità giudicante ha ascoltato la registrazione dell'incontro 15 marzo 1999 in sua assenza, contrariamente a quanto da lui esplicitamente richiesto;

che all'accoglimento del ricorso si è opposto il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni; ad identica conclusione è giunto il municipio di Iragna con delle motivazioni, di cui si dirà, ove occorresse, nel seguito.

Considerato, in

diritto

che la competenza a statuire nel merito della vertenza è data dall'art. 208 cpv. 1 LOC; il ricorso, tempestivo e presentato da una persona legittimata a ricorrere, è dunque ricevibile in ordine (art. 209 lett. b e 213 cpv. 2 LOC) e può essere evaso sulla base delle prove in atti;

che il Governo ha ritenuto che il municipio di Iragna non poteva opporsi al rilascio del verbale dell'incontro, in quanto il ricorrente vanterebbe un interesse personale e diretto, avendo partecipato all'incontro;

che gli art. 29 Cost. (4 Cost., ora abrogato) e 20 PAmm riservano tale facoltà unicamente alle parti coinvolte in un procedimento di diritto amministrativo sia esso contenzioso o meno (cfr. STA

17 giugno 1997 in re G.);

che nel caso concreto le tavole processuali non sono sufficienti per determinare se esista un tale procedimento di diritto amministrativo;

che non spetta a questo tribunale sopperire alle carenze istruttorie delle istanze inferiori (art. 65 PAmm);

che già per questo motivo si giustifica annullare la decisione impugnata e rinviare gli atti all'Esecutivo cantonale per nuova decisione;

che la risoluzione qui impugnata avrebbe in ogni caso dovuto essere annullata per altro motivo;

che giusta l'art. 19 cpv. 2 PAmm in relazione con l'art. 185 cpv. 1 CPC le parti hanno il diritto di assistere all'assunzione delle prove; tale facoltà può essere limitata, qualora ciò sia necessario per garantire segreti industriali o commerciali della parte interessata; tale diritto comprende anche la facoltà di pronunciarsi su documenti probatori che sono stati acquisiti agli atti senza previo contraddittorio (RDAT 1986, no. 21);

che nella fattispecie il Consiglio di Stato ha preso conoscenza del contenuto della cassetta in atti in assenza del ricorrente;

che nulla impediva a tale autorità di procedere all'ascolto del nastro in presenza del ricorrente, il quale avrebbe così potuto chiarire quali punti sarebbero stati omessi nel verbale contestato;

che il Governo non ha neppure concesso la possibilità all'insorgente di esprimersi a posteriori sull'istruttoria esperita e neppure ha motivato tale modo di procedere nella propria decisione, malgrado il ricorrente avesse espressamente richiesto che l'audizione della cassetta avvenisse in sua presenza;

che l'insorgente non ha pertanto avuto la possibilità di prendere posizione in merito alle prove assunte e che così facendo l'Esecutivo cantonale ha violato il suo diritto di essere sentito;

che pertanto il ricorso va accolto e gli atti ritornati al Consiglio di Stato, affinché rimedi alle omissioni in cui è caduto; esso sarà dunque tenuto dapprima a verificare se il ricorrente può effettivamente vantare un diritto all'esame degli atti; in caso di risposta affermativa esso dovrà poi ascoltare il nastro magnetico in presenza del ricorrente ed a concedergli la possibilità d'indicare quali passaggi della discussione non sarebbero stati riportati nel verbale contestato;

che visto l'esito del ricorso non si prelevano né tasse né spese; considerato che l'insorgente non si è avvalso del patrocinio di un avvocato, non si assegnano ripetibili (art. 31 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 29 Cost.; 208 cpv. 1, 209 lett. b e 213 cpv. 2 LOC; 1 segg. PAmm in particolare gli art. 19 cpv. 2 PAmm in relazione con l'art. 185 cpv. 1 CPC e 20 PAmm;

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è accolto.

§. Di conseguenza:

1.1. La decisione 15 settembre 1999, no. 3809, del Consiglio di Stato è annullata.

1.2. Gli atti sono ritornati al Consiglio di Stato, affinché proceda ai sensi dei considerandi.

2. Non si prelevano né tasse, né spese. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione a: · __________;

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La segretaria