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52.1999.256 • TCA TI 52.1999.256 Generato dall'IA

Appeal Against Administrative Warning Following Rear-End Collision Near Pedestrian Crossing

Numero d'incarto 52.1999.256
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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The administrative court reviewed an appeal against an official warning issued following a traffic accident where the appellant, while approaching a pedestrian crossing, braked suddenly when a bus stopped for a pedestrian, leading to being rear-ended and her vehicle then partially entering the crossing without injuring the pedestrian. The court determined that although the appellant had previously been fined for failing to yield to the pedestrian, which was not appealed, the administrative warning could be reviewed independently by re-examining the facts, noting the appellant's moderate speed, the short braking distance, and the evidence suggesting she may have been pushed onto the crossing by the following vehicle traveling at a higher speed. Consequently, the court ruled that the collision with the pedestrian could not be attributed with sufficient certainty to culpable imprudence by the appellant, leading to the cancellation of the administrative warning.

Regesto Legislator

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Art. 10 LALCStr, Art. 46 cpv. 1 PAmm, Art. 43 PAmm, Art. 6 CEDU, Art. 62 PAmm, Art. 16 cpv. 2 LCStr; Appeal Against Administrative Warning Following Rear-End Collision Near Pedestrian Crossing: The court determined that although the appellant had previously been fined for failing to yield to the pedestrian, which was not appealed, the administrative warning could be reviewed independently by re-examining the facts, noting the appellant's moderate speed, the short braking distance, and the evidence suggesting she may have been pushed onto the crossing by the following vehicle traveling at a higher speed. Consequently, the court ruled that the collision with the pedestrian could not be attributed with sufficient certainty to culpable imprudence by the appellant, leading to the cancellation of the administrative warning.

Parole chiave

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tamponamento diritto della circolazione stradale guida nonostante revoca della patente incidente ciclistico violazione del segnale luminoso legittimazione a ricorrere Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 10 LALCStr
La competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire contro le decisioni amministrative del Consiglio di Stato in materia di circolazione stradale discende dall'art. 10 LALCStr.
Art. 46 cpv. 1 PAmm
Il gravame - tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art.
Art. 43 PAmm
1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm) - è ricevibile in ordine.
Art. 6 CEDU
Il provvedimento che dispone l'ammonimento di un conducente non ha carattere di una decisione sulla fondatezza di un'accusa penale ai sensi dell'art. 6 CEDU (R.
Art. 62 PAmm
1 e 2 PAmm) ed alla verifica se l'accertamento dei fatti ad opera delle istanze inferiori è stato esatto e completo (art. 62 PAmm).
Art. 16 cpv. 2 LCStr
The provision under which the administrative warning was issued, the decision on which was subsequently annulled.
Art. 31 PAmm
Applied to order the State to reimburse the appellant for legal costs (ripetibili).

Giurisprudenza citata

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DTF 125 II 561
Driver Culpability vs. Traffic Endangerment in License Revocation for Negligent Homicide
DTF 121 II 217
DTF 119 Ib 163
L'autorità amministrativa può nondimeno scostarsi dagli accertamenti operati dal giudice penale in palese contrasto con le risultanze degli atti (DTF 119 Ib 163 seg.).
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 31 PAmm

Applied to order the State to reimburse the appellant for legal costs (ripetibili).

art. 16 cpv. 2 LCStr

The provision under which the administrative warning was issued, the decision on which was subsequently annulled.

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Testo completo

Incarto n. 52.1999.00256 · Lugano 31 ottobre 2000 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretaria: · Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 20 settembre 1999 di

__________, patr. da: avv. __________, Contro

la decisione 1. settembre 1999, no. 3599, del Consiglio di Stato che ha respinto l'impugnativa della ricorrente avverso la risoluzione 25 giugno 1999, con la quale la sezione della circolazione le ha inflitto un ammonimento;

vista la risposta 23 settembre 1999 del servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

A. a) Il 15 marzo 1999 __________ è stata protagonista a __________ di un incidente della circolazione stradale.

La strada teatro dell'incidente è suddivisa in tre corsie, due delle quali nella direzione percorsa dalla ricorrente, mentre quella di estrema destra è riservata ai bus di linea. Mentre la ricorrente si stava approssimando ad un passaggio pedonale, un bus del servizio pubblico ha rallentato progressivamente fino a fermarsi, per consentire ad un pedone di attraversare la via. Sulla corsia centrale si trovava la ricorrente seguita da un'altra vettura condotta da __________. Alla vista improvvisa del pedone, l'insorgente ha frenato bruscamente, venendo tamponata dal veicolo che la seguiva. La vettura della ricorrente si è poi arrestata parzialmente sul passaggio pedonale, toccando il pedone, che non ha riportato alcuna ferita né contusione.

b) A seguito di tali fatti l'11 aprile 1999 __________ è stata condannata ad una multa di fr. 300.-- per essersi approssimata ad un passaggio pedonale omettendo di concedere la precedenza ad un pedone che si apprestava ad attraversare il campo stradale. L'autorità ha ritenuto violati gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 33 LCStr. La risoluzione non è stata contestata.

c) Con decisione 25 giugno 1999 la Sezione della circolazione ha inflitto alla ricorrente un ammonimento in applicazione dell'art. 16 cpv. 2 LCStr.

B. Con ricorso

16 luglio 1999 __________ ha impugnato la predetta decisione davanti al Consiglio di Stato, postulandone l'annullamento. In sostanza, la ricorrente ha lamentato una violazione del diritto di essere sentita, in quanto prima della pronuncia dell'ammonimento non ha avuto la possibilità di esprimersi. Contesta inoltre ogni responsabilità nell'accaduto: la sua vettura sarebbe finita parzialmente sul passaggio pedonale, unicamente perché sospintavi dall'automobile del coprotagonista __________. Senza l'urto da tergo, essa si sarebbe fermata prima del passaggio pedonale. Chiede infine di essere sentita.

C. All'accoglimento del gravame si oppone il servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.

Considerato, in

diritto

1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire contro le decisioni amministrative del Consiglio di Stato in materia di circolazione stradale discende dall'art. 10 LALCStr.

Il gravame - tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm) - è ricevibile in ordine. Per i motivi esposti qui di seguito, questo tribunale prescinde da un’audizione personale della ricorrente.

2. Il provvedimento che dispone l'ammonimento di un conducente non ha carattere di una decisione sulla fondatezza di un'accusa penale ai sensi dell'art. 6 CEDU (R. Schaffhauser, Die strafund verwaltungsrechtliche Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Strassenverkehrsrecht 1992 bis 1999, San Gallo 2000, pag. 263). Pertanto il potere cognitivo di questo tribunale si limita alla verifica della violazione del diritto, che comprende in particolare l'apprezzamento erroneo di un fatto, l'eccesso e l'abuso di potere (art. 61 cpv. 1 e 2 PAmm) ed alla verifica se l'accertamento dei fatti ad opera delle istanze inferiori è stato esatto e completo (art. 62 PAmm).

3. La licenza di condurre può essere revocata al conducente che, violando le norme della circolazione, ha compromesso la sicurezza del traffico o disturbato terzi. In casi di lieve entità, può essere pronunciato un ammonimento (art. 16 cpv. 2 LCStr).

Secondo il Tribunale federale, per decidere se è dato un caso di lieve entità bisogna tener conto della gravità della colpa commessa e della reputazione del multato come conducente di veicoli a motore. Il fatto di aver compromesso gravemente la sicurezza del traffico dev'essere considerato solamente se rilevante per commisurare la colpa (DTF 125 II 561 segg.).

4. Di principio, l'autorità amministrativa competente ad ordinare la revoca della licenza di condurre non può scostarsi dagli accertamenti di fatto contenuti in una decisione penale cresciuta in giudicato. Deve attenervisi anche se la stessa è stata emanata nell'ambito di una procedura sommaria, si fonda unicamente su di un rapporto di polizia ed eventuali testimoni sono stati uditi soltanto dagli agenti di polizia, in assenza del prevenuto. L'interessato non può pretendere che in sede amministrativa si proceda ad ulteriori accertamenti quando sapeva o poteva prevedere, in ragione della gravità dei fatti che gli sono stati rimproverati, che sarebbe pure incorso in una procedura di revoca della licenza di condurre e, ciò malgrado, abbia omesso nell'ambito della procedura penale di fare valere i suoi diritti o vi abbia rinunciato (DTF 121 II 217 = JdT 1996, 698). L'autorità amministrativa può nondimeno scostarsi dagli accertamenti operati dal giudice penale in palese contrasto con le risultanze degli atti (DTF 119 Ib 163 seg.).

5.Nella fattispecie, __________ non ha impugnato la decisione di multa pronunciata nei suoi confronti, che è pertanto cresciuta in giudicato. L’esigua gravità degli addebiti mossi all’insorgente in sede penale e la conseguente imprevedibilità dell’avvio di una procedura di ammonimento non impediscono tuttavia a questo tribunale di riconsiderare le risultanze degli accertamenti esperiti dagli agenti di polizia intervenuti sul luogo della collisione e di scostarsi dalle conclusioni tratte da quell’autorità penale.

In quest’ottica, occorre anzitutto considerare che al momento dell’urto la ricorrente circolava ad una velocità moderata, quantificabile attorno a 30-40 km/h e comunque inferiore al limite prescritto di 50 km/h. Velocità che può senz’altro essere considerata adeguata per rapporto alle condizioni della strada e del traffico. Lo confermano le brevi tracce di frenata (m 3.14) lasciate dall’auto. Ai fini del giudizio va poi tenuto debitamente conto del fatto che la collisione è avvenuta a m 4.10 dal passaggio pedonale e che l’auto dell’investitore, di mole maggiore,circolava a velocità ben più sostenuta, attestata in modo inequivocabile dalle lunghe tracce di frenata lasciate sulla carreggiata (m 6.75-7.05).

Ora, se si considera la distanza tra il punto d’impatto ed il passaggio pedonale (m 4.10), la più o meno equivalente lunghezza dell’auto della ricorrente, la lunghezza delle tracce di frenata (m 3.14), la modica lunghezza dell’invasione del passaggio pedonale (90 cm, pari a

42 cm di tracce di frenata e 50 cm di sporgenza del veicolo dall’asse anteriore), la maggior mole e la velocità sostenuta del veicolo investitore, non si può affatto escludere che la ricorrente fosse riuscita ad arrestarsi per tempo e che sia stata spinta sulle strisce dall’auto che l’ha tamponata. Non potendosi attribuire con sufficiente certezza l’urto con il pedone ad un’imprevidenza colpevole della ricorrente, l’irrogazione di un ammonimento non appare giustificata.

6. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va pertanto accolto e la decisione impugnata annullata. Le ripetibili sono poste a carico dello Stato (art. 31 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 6 CEDU; 16 cpv. 2, 26 cpv.1, 27 cpv. 1,

31 cpv. 1 e 33 LCStr; 10 LALCStr; 1 segg. PAmm;

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è accolto.

§. Di conseguenza, sono annullate le decisioni 1. settembre 1999, n. 3599, del Consiglio di Stato e 25 giugno 1999 della Sezione della circolazione.

2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese. Lo Stato del Canton Ticino rifonderà alla ricorrente fr. 500.-- a titolo di ripetibili.

3. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La segretaria