Citizen Appeal Regarding Municipal Equipment Purchase Inadmissible
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA private citizen appealed a supervisory authority's decision which ratified a municipality's purchase of a flail mower attachment, an action previously rejected for ratification by the municipal assembly, following the municipality's initial decision to purchase the equipment and accept a substantial donation toward it. The court declared the appeal inadmissible because, under relevant law, a private individual challenging a supervisory authority's decision concerning municipal affairs only has standing if the decision directly alters that individual's pre-existing legal situation, which was not the case here as the appellant was acting to protect general interests and suffered no direct prejudice.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 48 PAmm, Art. 206 LOC, Art. 3 PAmm, Art. 60 cpv. 1 PAmm, Art. 207 LOC, art. 60 PAmm; Citizen Appeal Regarding Municipal Equipment Purchase Inadmissible: The court declared the appeal inadmissible because, under relevant law, a private individual challenging a supervisory authority's decision concerning municipal affairs only has standing if the decision directly alters that individual's pre-existing legal situation, which was not the case here as the appellant was acting to protect general interests and suffered no direct prejudice.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the final orders after establishing that the appeal was inadmissible based on its provisions regarding the finality of decisions made by the Council of State as supervisory authority.
Cited in the final orders, likely relevant to the procedural basis or general appeal rules, though the core decision was inadmissibility.
Cited in the final orders, relating to the scope of appeals to the Cantonal Administrative Tribunal, relevant to the issue of admissibility.
Testo completo
Incarto n. 52.1999.00253 · Lugano 21 ottobre 1999 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario: · Monica Campana Liebi, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 20 settembre 1999 di
__________, Contro
la decisione 1°settembre 1999, no 3691, del Consiglio di Stato che ratificato l’acquisto di un braccio tagliascarpate effettuato dal municipio di __________;
richiamato l’art. 48 PAmm;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che in data 13 settembre 1997 in occasione dell’ annuale incontro con il municipio di __________, il municipio di __________ ha manifestato la necessità di acquistare un braccio tagliascarpate; il comune di __________ ha così effettuato una donazione dell’importo di fr. 30’000.--;
che il municipio di __________, dopo aver deciso in data 3 marzo 1998 l’acquisto del braccio tagliascarpate, ha accettato l’offerta della ditta __________ - peraltro unica impresa ad essere stata interpellata - ammontante a fr. 22’905.--: l’esecutivo ha in seguito pagato la relativa fattura di fr. 24’505,40.--;
che con messaggio 9 dicembre 1998 (trattanda no 5) il municipio di __________ ha chiesto all’assemblea comunale la ratifica della donazione di fr. 30’000.- come pure quella relativa all’acquisto del braccio tagliascarpate;
che la donazione di fr. 30’000.-- è stata ratificata dall’assemblea comunale in data 18 dicembre 1998; durante la seduta del 25 marzo 1999 è stata per contro respinta, in difetto della necessaria maggioranza qualificata, la ratifica dell’acquisto del braccio tagliascarpate;
che, giusta l’art. 206 LOC, la mancata ratifica dell’acquisto in parola è stata portata a conoscenza del Consiglio di Stato che, quale autorità di vigilanza sui comuni, con risoluzione 1° settembre 1999 ha ratificato l’acquisto del braccio tagliascarpate;
che con ricorso 20 settembre 1999 __________ si é aggravato contro la menzionata decisione governativa davanti a questo Tribunale; dei motivi addotti a sostegno dell’impuignativa si dirà, per quanto necessario, nel seguito;
considerato, in
diritto
che prima di entrare nel merito di una istanza o di un ricorso l'autorità esamina d'ufficio la propria competenza (art. 3 PAmm);
che il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è dato, nei casi previsti dalla legge, contro decisioni di un dipartimento, di commissioni speciali e del Consiglio di Stato (art. 60 cpv. 1 PAmm): la deducibilità per ricorso di una decisione al Tribunale cantonale amministrativo è quindi regolata secondo il cosiddetto sistema enumerativo e non per clausola generale (Rep. 1968, pag. 204, consid. 3);
che giusta l'art. 207 LOC le decisioni rese dal Consiglio di Stato in veste di autorità di vigilanza sui comuni sono definitive (cpv. 1; inoltre le precisazioni di cui in RDAT I-1992 N. 5, pag. 18), riservato a chi è leso nei suoi legittimi interessi, escluso il comune, il diritto di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo (cpv. 2);
che il ricorso del privato cittadino al Tribunale amministrativo è pertanto ricevibile solo nel caso in cui l'autorità di vigilanza ha modificato, a scapito di costui, la situazione preesistente (cfr. per tutte DTF 111 Ia 282 consid. 2a con riferimenti): in altre parole la legittimazione ad impugnare decisioni dell'autorità di vigilanza al Tribunale amministrativo è data unicamente a chi subisce direttamente un pregiudizio in conseguenza della decisione della predetta autorità (RDAT 1981 N. 19);
che, nel concreto caso, il giudizio del Consiglio di Stato non causa al ricorrente, agente a tutela di interessi generali, alcun pregiudizio diretto; la sua situazione giuridica rimane immutata;
che, di conseguenza, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile;
che la tassa di giustizia è a carico del ricorrente;
visti gli art. 207 LOC; 3, 18, 28, 48, 60 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è irricevibile.
2. La tassa di giustizia di fr. 200.-- è a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria