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52.1999.250 • TCA TI 52.1999.250 Generato dall'IA

Appeal Against Communal Assembly Resolutions on Management Commission, Accounts, and Litigation Authorization

Numero d'incarto 52.1999.250
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A petitioner appealed a State Council decision that partially upheld their challenge against several resolutions from a communal assembly, specifically concerning the appointment of a management commission, the approval of 1998 final accounts, and authorization to initiate litigation. The Administrative Tribunal partially accepted the appeal, agreeing that the approval of the final accounts was invalid due to procedural violations (lack of item-by-item voting), and further annulled the authorization to initiate litigation because the decision was made without a valid prior report from the management commission, which had only been appointed at that same assembly, thereby violating relevant procedural articles. The court dismissed challenges concerning the commission member's appointment (as it was a mandatory office) and the handling of a motion, finding other points inadmissible or correctly handled by the lower authority.

Regesto Legislator

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Art. 107 LOP, Art. 146 cpv. 1 LOP, Art. 46 cpv. 1 PAmm, Art. 147 lett. a LOP, Art. 18 cpv. 1 PAmm, Art. 63 cpv. 2 PAmm; Appeal Against Communal Assembly Resolutions on Management Commission, Accounts, and Litigation Authorization: The Administrative Tribunal partially accepted the appeal, agreeing that the approval of the final accounts was invalid due to procedural violations (lack of item-by-item voting), and further annulled the authorization to initiate litigation because the decision was made without a valid prior report from the management commission, which had only been appointed at that same assembly, thereby violating relevant procedural articles. The court dismissed challenges concerning the commission member's appointment (as it was a mandatory office) and the handling of a motion, finding other points inadmissible or correctly handled by the lower authority.

Parole chiave

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impugnazione di decisioni amministrative autorità con potere di nomina violazioni delle norme procedurali ricorso del personale rendiconto di Stato eccezione di incostituzionalità Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 107 LOP
Ha poi chiesto di annullare l'approvazione dei conti consuntivi per disattenzione dell'art. 107 LOP, che prescrive una deliberazione articolo per articolo e sul complesso.
Art. 146 cpv. 1 LOP
La competenza del Tribunale è data (art. 146 cpv. 1 LOP).
Art. 46 cpv. 1 PAmm
Il ricorso è tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione del ricorrente certa (art.
Art. 147 lett. a LOP
1 PAmm) e la legittimazione del ricorrente certa (art. 147 lett. a LOP).
Art. 18 cpv. 1 PAmm
Può inoltre essere deciso sulla scorta degli atti (art. 18 cpv. 1 PAmm).
Art. 63 cpv. 2 PAmm
1, l'insorgente non contesta più la nomina di __________ in seno alla commissione della gestione ma chiede l'annullamento dell'elezione dell'intera commissione: domanda però vietata dall'art. 63 cpv. 2 PAmm.
Art. 77 LOP
Cited as the legal basis for the violation leading to the annulment of the authorization to litigate.
Art. 28 PAmm
Cited for the allocation of court fees based on the degree of success.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 77 LOP

Cited as the legal basis for the violation leading to the annulment of the authorization to litigate.

art. 63 PAmm

Cited for declaring inadmissible the new claim requesting the annulment of all resolutions adopted by the assembly.

art. 46 PAmm

Cited to confirm the timeliness of the appeal (procedural requirement).

art. 28 PAmm

Cited for the allocation of court fees based on the degree of success.

art. 146 LOP

Cited to confirm the Tribunal's jurisdiction.

art. 147 LOP

Cited to confirm the appellant's standing/legitimation.

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Testo completo

Incarto n. 52.1999.00250 · Lugano 7 dicembre 1999 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario: · Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 16 settembre 1999 di

__________, Contro

la decisione 1°settembre 1999 (n. 3577) del Consiglio di Stato che ha parzialmente accolto il ricorso 19 maggio 1999 dell'insorgente avverso alcune deliberazioni adottate dall'assemblea patriziale di __________ del 30 aprile 1999;

viste le risposte:

- 29 settembre 1999 del Consiglio di Stato;

- 14 ottobre 1999 dell'Amministrazione Patriziale di __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

A. L'assemblea patriziale di __________ è stata convocata in seduta ordinaria il giorno 30 aprile 1999, ove ha nominato la commissione della gestione per l'anno 1999 (trattanda n. 1), ha approvato i conti consuntivi 1998 (trattanda n. 2) ed ha autorizzato l'ufficio patriziale a stare in lite con la __________ (trattanda n. 5).

B. Con ricorso

19 maggio 1999 __________, cittadino patrizio di __________, è insorto contro le tre menzionate deliberazioni innanzi al Consiglio di Stato. L'insorgente ha anzitutto domandato di annullare la nomina di __________ in seno alla commissione della gestione, poiché l'eletto non era presente all'assemblea e non ha pertanto dichiarato di accettare la carica. Ha poi chiesto di annullare l'approvazione dei conti consuntivi per disattenzione dell'art. 107 LOP, che prescrive una deliberazione articolo per articolo e sul complesso. Relativamente a questa trattanda l'insorgente ha anche sollevato delle incongruenze alla voce "locazione cave" e lamentato l'omessa registrazione dell'assunzione di personale avventizio. __________ ha inoltre contestato l'autorizzazione a stare in lite con la __________ ed il contestuale stanziamento di un credito di fr. 20'000.-- per il motivo che non erano ancora note le pretese formulate da tale società contro il patriziato. Da ultimo il ricorrente ha chiesto una verifica circa il modo in cui é stata trattata la mozione dallo stesso presentata alla trattanda n. 7 (mozioni ed interpellanze) concernente la gestione delle cave.

C. Con risoluzione 1 settembre 1999 il Consiglio di Stato ha evaso il gravame, accogliendolo parzialmente. Esso ha tutelato l'elezione di __________ alla carica di membro della commissione della gestione. Trattandosi di carica obbligatoria, non era necessaria la presenza dell'interessato all'assemblea che lo ha nominato. Il Governo ha invece annullato l'approvazione dei conti consuntivi 1998 per violazione dell'art.

107 LOP. Sempre in relazione ai conti il Consiglio di Stato ha ulteriormente accertato un'errata contabilizzazione alla voce "locazione cave" ed ha inoltre richiamato l'ufficio patriziale ad una più esauriente informazione su questo tema. Ha invece escluso che il patriziato avesse sopportato oneri per l'assunzione di personale avventizio. Il Consiglio di Stato ha poi respinto il ricorso per quanto concerneva l'autorizzazione a stare in lite con la __________: l'informazione passata dall'ufficio patriziale appariva corretta e sufficiente. Il Consiglio di Stato ha infine ritenuto corretto il seguito dato alla mozione presentata dall'insorgente.

D. Con ricorso

16 settembre 1999 __________ si è aggravato al Tribunale amministrativo contro il giudicato governativo. L'insorgente non critica più specificatamente l'elezione di __________ alla carica di membro della commissione della gestione. Egli rileva tuttavia che l'intera commissione della gestione è stata designata solo in occasione della seduta medesima del 30 aprile 1999, per cui non era ancora in carica quando ha rassegnato i relativi rapporti all'intenzione dell'assemblea tenutasi a quella data. Il ricorrente chiede pertanto l'annullamento di tutte le deliberazioni adottate dall'assemblea patriziale nell'adunanza del 30 aprile 1999. L'insorgente ribadisce in seguito le sue censure contro l'autorizzazione a stare in lite con __________, rimproverando al Consiglio di Stato di non averle affrontate. Egli non si dichiara nemmeno soddisfatto per la motivazione con cui è stata evasa l'asserita assunzione di personale avventizio. Formula infine delle osservazioni in merito alla trattazione della mozione presentata in epilogo dell'assemblea.

Il Consiglio di Stato e l'ufficio patriziale hanno sollecitato la reiezione dell'impugnativa. Quest'ultima autorità ha anche chiesto al Tribunale di stralciare il consid. 3a del giudizio impugnato, ove il Consiglio di Stato aveva rilevato una violazione dell'art. 107 LOP, contestando l'esigenza del voto articolo per articolo del conto consuntivo.

Considerato, in

diritto

1. La competenza del Tribunale è data (art. 146 cpv. 1 LOP). Il ricorso è tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione del ricorrente certa (art. 147 lett. a LOP). Il gravame è dunque ricevibile in ordine. Può inoltre essere deciso sulla scorta degli atti (art. 18 cpv. 1 PAmm).

2. Prima di entrare nel merito del gravame appare necessario, nel concreto caso, di delimitare la ricevibilità delle domande formulate dalle parti.

2.1. L'insorgente chiede l'annullamento di tutte le deliberazioni adottate dall'assemblea patriziale nell'adunanza 30 aprile 1999. Questa domanda è però inammissibile, in quanto contraria all'art.

63 cpv. 2 PAmm, che vieta la presentazione di nuove domande al Tribunale amministrativo. Davanti al Consiglio di Stato l'insorgente si era difatti limitato a chiedere l'annullamento delle deliberazioni di cui alle trattande n.

1 (nomina della commissione della gestione, limitatamente alla nomina di __________), n. 2 (approvazione dei conti consuntivi 1998) e n. 5 (autorizzazione a stare in lite con la __________; cfr. conclusioni del ricorso

19 maggio 1998, pag. 4 seg.). E' certamente vero che, nelle motivazioni del ricorso inoltrato al Governo e della successiva replica, l'insorgente ha evocato anche l'ipotesi della nullità di tutte le deliberazioni assembleari. Egli non ha tuttavia mutato le conclusioni, formulate chiaramente e separatamente dalle motivazioni, con cui si è limitato a postulare l'annullamento delle tre menzionate deliberazioni. Delle tre predette domande sottoposte al giudizio del Governo una sola è poi ricevibile nella presente sede, ossia quella di annullamento dell'autorizzazione a stare in lite con la __________ (trattanda n. 5), respinta dall'autorità inferiore. In effetti, per quanto concerne la trattanda n. 1, l'insorgente non contesta più la nomina di __________ in seno alla commissione della gestione ma chiede l'annullamento dell'elezione dell'intera commissione: domanda però vietata dall'art. 63 cpv. 2 PAmm. L'approvazione dei conti consuntivi 1998 (trattanda n. 2) è invece già stata annullata da parte del Consiglio di Stato, che ha accolto - su questo oggetto - il gravame di __________. Per questo motivo il Tribunale non può nemmeno entrare nel merito delle critiche ulteriormente rivolte in questa sede dall'insorgente in merito alla contabilizzazione dell'assunzione di personale avventizio durante il trascorso esercizio.

2.2. Nella risposta al ricorso l'ufficio patriziale ha domandato di stralciare il consid. 3a del giudizio impugnato, ove il Consiglio di Stato aveva rilevato una violazione dell'art. 107 LOP, che regolamenta la procedura di voto per l'approvazione dei conti, mettendo in dubbio l'esigenza del voto articolo per articolo del conto consuntivo. Tale richiesta, che in realtà costituisce una contestazione di una motivazione, è però inammissibile. La verifica dell'applicazione dell'art. 107 LOP poteva essere effettuata dal Tribunale solo se il patriziato avesse tempestivamente impugnato il giudicato governativo di annullamento dell'approvazione dei conti consuntivi 1998.

2.3. Il ricorrente formula poi delle considerazioni personali - anziché delle vere e proprie contestazioni - in merito alla trattazione della mozione concernente la gestione delle cave che egli aveva presentato in epilogo alla seduta del 30 aprile 1999. Egli non formula, inoltre, delle precise conclusioni in merito, analogamente a quanto aveva fatto dinanzi al Consiglio di Stato. E' pertanto quantomai dubbia la ricevibilità in quanto ricorso, su questo punto, della memoria 16 settembre 1999. Ad ogni buon conto, dall'esame degli atti al Tribunale non risulta che siano state commesse irregolarità a questo riguardo: il fatto che, dopo aver preso atto della mozione, l'assemblea non abbia anche ordinato all'ufficio patriziale, cui è stata consegnata, di presentare un preavviso scritto sulla stessa alla successiva seduta, non sollevava l'ufficio patriziale dall'ossequio di quest'obbligo, cui è già legalmente tenuto in applicazione dell'art. 42 del regolamento patriziale, approvato dalla sezione enti locali il 2 febbraio 1999. Detto impegno è del resto pacificamente ammesso dallo stesso ufficio patriziale. Per questo motivo, comunque sia un eventuale ricorso su questo punto andrebbe respinto, come aveva sentenziato il Governo.

3. La sola domanda ricevibile nella presente sede consiste pertanto nella richiesta di annullare l'autorizzazione a stare in lite con la __________ (trattanda n. 5). Tale domanda deve essere accolta. In effetti, a seguito dell'annullamento mediante risoluzione 24 febbraio 1999 (n. 776) del Consiglio di Stato della nomina effettuata nell'assemblea il 21 dicembre 1998, la commissione della gestione per l'esercizio 1999 é stata designata solo in occasione della seduta del 30 aprile 1999, per cui essa non era ancora in carica quando ha rassegnato il rapporto su questa trattanda, datato 21 aprile 1999, all'intenzione dell'assemblea medesima. L'assemblea ha quindi deliberato su questo oggetto senza (un valido) rapporto della commissione della gestione, violando in tal modo gli art. 40 e 84 del regolamento patriziale (via l'art. 77 LOP). Non appare pertanto necessario di esaminare le ulteriori censure mosse dell'insorgente contro la deliberazione assembleare in parola. La circostanza secondo cui il messaggio dell'ufficio patriziale dovrà essere oggetto di nuovo esame e preavviso da parte della commissione della gestione e di nuova deliberazione assembleare permette comunque sostanzialmente di risolvere i problemi affacciati dall'insorgente. In effetti, dal momento che il procedimento arbitrale ha frattanto avuto inizio, l'assemblea sarà in condizione di conoscere con precisione l'effettiva consistenza delle pretese accampate nei confronti del patriziato da controparte.

4. Sulla scorta di quanto precede, il ricorso deve essere parzialmente accolto. La tassa di giudizio deve essere posta a carico del ricorrente proporzionalmente al suo grado di soccombenza (art. 28 PAmm). Il patriziato, che non è intervenuto in lite a tutela di interessi economici propri, viene sollevato dalla partecipazione alle spese.

Per questi motivi,

visti gli art. 77, 146, 147 LOP, 3, 18, 28, 46, 61, 63 PAmm;

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è parzialmente accolto.

§. Di conseguenza il dispositivo n. 1 della decisione 1 settembre 1999 (n. 3577) del Consiglio di Stato è modificato come segue:

*"Il ricorso è parzialmente accolto.*

*§. Di conseguenza sono annullate le deliberazioni 30 aprile 1999 dell'assemblea patriziale di __________ relative all'approvazione dei conti consuntivi 1998 (trattanda n. 2) e all'autorizzazione a stare in lite con la ditta*

*__________ (trattanda n. 5)".*

2. La tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 250.--, sono poste a carico dell'insorgente.

3. Intimazione a: · __________;

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario