Challenger v. Municipal Council President Election Validity
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA challenger appealed a decision that upheld the election of a municipal council president, which had been conducted using a single secret ballot despite two candidates being nominated, thereby bypassing the mandatory two-step procedure for contested elections outlined in the relevant regulations. The court reasoned that the election violated the required "eventual voting" procedure, as mandated by law for disputed nominations, and further noted that the initial secret ballot itself was procedurally flawed because the municipal rules required elections to be conducted by a show of hands, making the entire nomination invalid regardless of whether the result clearly reflected the majority's intent.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 208 cpv. 1 LOC, Art. 46 cpv. 1 PAmm, Art. 43 PAmm, Art. 209 lett. a LOC, Art. 18 cpv. 1 PAmm, Art. 48 cpv. 1 LOC; Challenger v. Municipal Council President Election Validity: The court reasoned that the election violated the required "eventual voting" procedure, as mandated by law for disputed nominations, and further noted that the initial secret ballot itself was procedurally flawed because the municipal rules required elections to be conducted by a show of hands, making the entire nomination invalid regardless of whether the result clearly reflected the majority's intent.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as the general legal basis for annulling a decision adopted under a vitiated voting procedure.
Cited in the reasoning as the potential basis for the appellant's legitimacy to challenge the election itself, if the admissibility of the appeal against the previous ruling was successful.
Cited to establish the Tribunal's jurisdiction over the matter.
Cited to define the composition of the presidential office of the municipal council.
Cited regarding when the presidential office is appointed.
Cited regarding the non-mandatory nature of the offices within the presidential office.
Cited as the procedural rule violated concerning the required procedure for runoff votes when there are multiple candidates.
Cited in the reasoning regarding the prescribed voting system (show of hands) for appointments by the municipal council.
Cited to confirm the appellant's standing to challenge the lower authority's decision declaring the appeal inadmissible.
Cited to justify deciding the appeal based on the file without further investigation.
Cited as the basis for waiving the collection of court fees.
Order 2 explicitly states that no court fees or expenses will be collected (although no specific procedural article for waiving fees in the final order itself).
Testo completo
Incarto n. 52.1999.00228 · Lugano 29 ottobre 1999 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario: · Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 8 settembre 1999 di
__________, contro
la risoluzione 1 settembre 1999 (n. 3606) del Consiglio di Stato che ha respinto il ricorso 17 giugno 1999 dell'insorgente avverso la nomina del presidente del consiglio comunale di __________ effettuata nella seduta del 7 giugno 1999;
viste le risposte:
- 21 settembre 1999 di __________;
- 22 settembre 1999 del Consiglio di Stato;
- 28 settembre 1999 del Municipio di __________;
preso atto della richiesta di revoca dell'effetto sospensivo di __________ e delle osservazioni:
- 27 settembre 1999 di __________;
- 21 settembre 1999 del Consiglio di Stato;
- 30 settembre 1999 del Municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a) Il consiglio comunale di __________ é stato convocato in seduta ordinaria il giorno 7 giugno 1999 per deliberare, tra l'altro, sulla nomina dell'ufficio presidenziale, composto da un presidente, un vicepresidente e 2 scrutatori (art. 10 del regolamento comunale, RC).
b) Trattandosi di nominare il presidente del legislativo, il capogruppo __________ ha inoltrato la candidatura di __________. __________, pure appartenente al gruppo __________, ha invece proposto il vicepresidente uscente del legislativo __________, parimenti __________. Il presidente del consesso ha quindi messo in votazione la proposta di un consigliere comunale di procedere all'elezione con voto segreto, che è stata accettata. In votazione segreta __________ ha indi raccolto 10 suffragi, mentre 16 consiglieri hanno votato per __________. Il presidente ha pertanto proclamato eletto quest'ultimo. Subito dopo egli ha tuttavia invitato il consesso a ripetere, senza successo, la votazione per alzata di mano.
B. a) Con ricorso 17 giugno 1999 il consigliere comunale __________ ha impugnato l'elezione del presidente del legislativo innanzi al Consiglio di Stato, al quale ha domandato di annullarla, eccependo una violazione delle disposizioni sulle votazioni eventuali.
b) Con risoluzione 1 settembre 1999 il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile il gravame, per il motivo che l'insorgente non aveva sollevato quella censura già in occasione dell'elezione del presidente. Il Governo ha altresì abbondanzialmente rilevato che, quantunque la procedura di elezione del presidente del legislativo fosse viziata, la volontà di quest'organo si fosse manifestata in modo chiaro, per cui non vi era spazio per annullare l'impugnata deliberazione.
C. Con ricorso 8 settembre 1999 __________ ha impugnato la predetta risoluzione innanzi a questo Tribunale, al quale ha domandato di annullarla insieme alla deliberazione del consiglio comunale che essa ha protetto. Il ricorrente ribadisce le motivazioni e le domande addotte in prima istanza, contestando preliminarmente il diniego della legittimazione a ricorrere oppostogli dall'istanza inferiore.
Il Consiglio di Stato e __________ hanno sollecitato la reiezione dell'impugnativa. Il municipio di __________ ha comunicato al Tribunale di non presentare osservazioni.
Con istanza di provvedimenti cautelari 21 settembre 1999 __________ ha postulato la revoca dell'effetto sospensivo al ricorso.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale é data (art. 208 cpv. 1 LOC) ed il ricorso tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm). L'insorgente è inoltre legittimato a dolersi del fatto che il Governo ha dichiarato irricevibile il suo gravame (art. 43 PAmm); dovesse avere successo su questo oggetto, egli sarebbe senz'altro legittimato ad impugnare la controversa elezione (art. 209 lett. a LOC). Il gravame é pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla scorta degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
2. Giusta l'art. 48 cpv. 1 LOC l'ufficio presidenziale del consiglio comunale é costituito da un presidente, uno o due vicepresidenti e due scrutatori. Esso viene nominato ogni anno, la prima volta nella seduta costitutiva e, in seguito, all'apertura della prima sessione ordinaria (art. 48 cpv. 2 LOC). Le cariche in seno all'ufficio presidenziale non sono obbligatorie (art. 48 cpv. 3 LOC). L'art. 10 RC ricalca quanto dispone l'art. 48 LOC, precisando nel contempo l'istituzione di una sola carica di vicepresidente ed inoltre che, in caso di assenza del presidente, egli viene supplito dal vicepresidente o, in subordine, da uno scrutatore da designare mediante sorteggio.
3. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che l'elezione di __________ a presidente del legislativo fosse viziata per il motivo che, posto di fronte a due candidature, il consiglio comunale avrebbe dovuto procedere con votazioni eventuali, secondo quanto stabilito dall'art. 9 RALOC (cfr. inoltre art. 28 lett. b RC), effettuando pertanto due votazioni: nella prima dovevano essere messi in contrapposizione i due candidati, nella seconda - detta votazione finale - doveva essere votato solo il candidato che aveva conseguito il maggior numero di consensi nella prima votazione. Il Consiglio di Stato ha tuttavia dichiarato irricevibile il gravame inoltratogli da __________ per il motivo che l'insorgente non aveva sollevato subito quella censura, ovvero in occasione della controversa elezione: donde la decadenza del diritto di eccepirla innanzi alle autorità di ricorso (RDAT I-1996 N. 2 consid. 2.4. con rinvii). Il Governo ha altresì abbondanzialmente rilevato che, quantunque la procedura di elezione fosse viziata, la volontà del consiglio comunale si era manifestata in modo chiaro, per cui non vi era spazio per annullare l'impugnata deliberazione. L'opinione del Consiglio di Stato non può tuttavia essere condivisa.
4. E' anzitutto certo, in primo luogo, che l'elezione del presidente del consiglio comunale, carica contesa tra due candidati, non ha avuto luogo secondo la procedura delle votazioni eventuali, come prescritto dall'art. 9 RALOC e 28 lett. b RC (cfr. inoltre Ratti, Il Comune, vol. I, pag. 217). Il legislativo non ha in particolare esperito una delle due votazioni necessarie all'uopo, ovvero quella finale.
Al ricorrente non poteva inoltre essere preclusa la possibilità di sollevare questa violazione innanzi al Consiglio di Stato. In effetti, come risulta dal verbale (delle discussioni) della seduta del 7 giugno 1999, frattanto approvato nella seduta del 13 settembre u.s., il presidente uscente, che diresse i lavori di elezione, subito dopo la proclamazione dell'eletto esortò il legislativo all'esecuzione di una ulteriore votazione. Come risulta dalle spiegazioni fornite al servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato con lettera 28 luglio 1999 del segretario comunale, quest'ultimo, che fungeva anche da estensore del verbale del legislativo, aveva difatti preparato un promemoria sulla procedura da seguire per il rinnovo delle cariche in seno all'ufficio presidenziale, che aveva consegnato al presidente e che contemplava anche la procedura delle votazioni eventuali nell'ipotesi di più candidature. Risulta altresì dal menzionato scritto che il segretario comunale richiamò ulteriormente al presidente del consesso, subito dopo l'esperimento della prima (ed unica) votazione segreta, la necessità di eseguire la votazione finale. Sennonché, per un malinteso, quest'ultimo diede seguito a questa sollecitazione pronunciando la frase *"Metto al voto la votazione per alzata di mano"* (cfr. verbale della seduta), che venne intesa quale verifica con voto palese dell'esito dell'elezione segreta, suscitando l'opposizione del consesso. In queste circostanze il ricorrente non era tenuto a richiamare, durante quella stessa seduta e trattanda, l'obbligo di rispettare la procedura delle votazioni eventuali, dal momento che la necessità di effettuare una seconda, imprescindibile votazione non venne trascurata bensì fu oggetto di trattazione da parte del legislativo, che la evase però erroneamente rifiutandosi di dar seguito alla sollecitazione in tal senso venuta dal presidente uscente.
Accertata una disattenzione delle disposizioni regolamentanti la procedura delle votazioni eventuali, si impone ovvero l'annullamento della nomina del presidente del consiglio comunale ovvero, per lo meno, il rinvio degli atti al legislativo affinché prosegua secondo la menzionata procedura all'effettuazione della votazione finale. A torto il Consiglio di Stato pretende che, comunque sia, la volontà del consiglio comunale è attestata in maniera sufficientemente chiara dall'esito dell'unica votazione esperita. Solo ossequiando fedelmente le disposizioni sulle votazioni il legislativo può infatti adottare delle deliberazioni valide ed inoppugnabili: è questo il senso dell'art. 212 lett. c LOC, che prevede la sanzione dell'annullamento di una deliberazione adottata secondo una procedura di voto viziata, indipendentemente dagli effetti che il vizio può aver spiegato sull'esito della votazione stessa. Nel concreto caso si impone la soluzione più radicale, consistente nell'annullamento della nomina, poiché anche la prima ed unica votazione effettuata soffre di un vizio rilevante, sia sotto l'aspetto formale che per le possibili ripercussioni sul risultato dello scrutinio, che non spetta però valutare alle autorità di ricorso. In effetti, in attuazione dell'art. 60 cpv. 3 LOC, l'art. 26 cpv. 3 RC prescrive che il sistema di voto per le nomine di competenza del consiglio comunale è per alzata di mano. Il legislativo non può pertanto derogare a questo sistema quando si tratta di eleggere il suo presidente appellandosi all'art.
60 cpv. 2 LOC rispettivamente art. 26 cpv. 2 RC. Ne discende che la nomina del presidente del consiglio comunale presupponeva lo svolgimento di due votazioni, entrambe da effettuare per alzata di mano.
5. Ferme queste premesse il ricorso deve essere accolto e le impugnate decisioni annullate. L'emanazione del presente giudizio rende superflua una decisione sull'istanza di provvedimenti cautelari inoltrata da __________. Il Tribunale rinuncia al prelievo di una tassa di giudizio (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
viste le norme di legge sopraricordate
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso é accolto. Sono pertanto annullate la risoluzione 1 settembre 1999 (n. 3606) del Consiglio di Stato e la deliberazione 7 giugno 1999 con cui il consiglio comunale di __________ ha nominato __________ alla carica di presidente del locale consiglio comunale.
2. Non si prelevano tasse di giudizio né spese.
3. Intimazione a: · __________;
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario