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52.1999.226 • TCA TI 52.1999.226 Generato dall'IA

Administrative Fine Affirmation in Retaining Wall Violation Case

Numero d'incarto 52.1999.226
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A party sought the review of a prior administrative court decision that upheld a fine for constructing an unpermitted retaining wall outside the buildable zone, which was confirmed due to the work's significance, its prohibited location, and the appellant's history of building violations. The court dismissed the request for review, reasoning that the stated grounds—such as allegations of undue municipal scrutiny or unaddressed third-party violations—did not satisfy any of the statutory criteria required for extraordinary review (e.g., new facts, criminal influence on the decision, or exceeding the scope of the initial ruling), thus affirming the original fine.

Regesto Legislator

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Art. 48 PAmm, Art. 6 CEDU, Art. 61 PAmm, Art. 35 PAmm, Art. 35 lett. a PAmm, Art. 35 lett. b PAmm; Administrative Fine Affirmation in Retaining Wall Violation Case: The court dismissed the request for review, reasoning that the stated grounds—such as allegations of undue municipal scrutiny or unaddressed third-party violations—did not satisfy any of the statutory criteria required for extraordinary review (e.g., new facts, criminal influence on the decision, or exceeding the scope of the initial ruling), thus affirming the original fine.

Parole chiave

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motivo di revisione muro di sostegno contravvenzione per violazione edilizia presupposti legali istanza di autorizzazione all’esecuzione – Decisione revoca della decisione amministrativa Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 48 PAmm
The court cited this article as the procedural basis for rejecting the manifestly unfounded request for review in a simplified manner.
Art. 6 CEDU
che, apprezzando liberamente (ex art. 6 CEDU) e non soltanto nei limiti della violazione del diritto per abuso di potere (ex art.
Art. 61 PAmm
Art. 35 PAmm
The court cited this article when examining the grounds for admissibility of the request for review, which was ultimately rejected.
Art. 35 lett. a PAmm
che la revisione può essere ammessa soltanto nei casi previsti dall’art. 35 PAmm;
Art. 35 lett. b PAmm
fatti rilevanti dagli atti (art. 35 lett. b PAmm);
Art. 35 lett. c PAmm
· nessun crimine o delitto ha influito sulla decisione a pregiudizio dell’istante (art. 35 lett. c PAmm);
Art. 35 lett. d PAmm
· l’istante non è infine venuto a conoscenza di fatti nuovi rilevanti, né ha scoperto nuove prove che non aveva potuto fornire senza sua colpa nella procedura precedente (art. 35 lett. d PAmm);
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 35 PAmm

The court cited this article when examining the grounds for admissibility of the request for review, which was ultimately rejected.

art. 48 PAmm

The court cited this article as the procedural basis for rejecting the manifestly unfounded request for review in a simplified manner.

art. 28 PAmm

This article was cited in the final list of provisions before the operative part, implying its general application framework.

art. 18 PAmm

This article was cited in the final list of provisions before the operative part, implying its general application framework.

art. 3 PAmm

This article was cited in the final list of provisions before the operative part, implying its general application framework.

art. 36 PAmm

Although mentioned in the final list of provisions, this article was not explicitly cited in the numbered orders 1 or 2, which concern the rejection of the request and costs.

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Testo completo

Incarto n. 52.99.00226 · Lugano 3 settembre 1999 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario: · Leopoldo Crivelli

vista l'istanza 16 luglio 1999 di

__________, Chiedente

il riesame della sentenza 24 giugno 1999 con cui il Tribunale cantonale amministrativo ha respinto l'impugnativa presentata dallo stesso istante avverso la decisione 17 marzo 1999 con cui il Consiglio di Stato ha confermato una multa di fr. 3'000.--, inflittagli dal municipio di __________ con risoluzione 1. dicembre 1998 per aver costruito senza permesso un muro di sostegno fuori della zona edificabile (part. n. __________ RFD);

richiamato l'art. 48 PAmm,

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto

che con decisione 1. dicembre 1998 il municipio di __________ ha inflitto all’istante una multa di fr. 3’000.- per aver costruito senza permesso, fuori della zona edificabile, un muro di sostegno lungo una ventina di metri ed alto da m 1.60 ad 1.80,

che la multa è stata confermata in ultima istanza dal Tribunale cantonale amministrativo con sentenza 24 giugno 1999;

che, apprezzando liberamente (ex art. 6 CEDU) e non soltanto nei limiti della violazione del diritto per abuso di potere (ex art. 61 PAmm), tutte le circostanze del caso concreto, in particolare l’importanza dell’opera, l’ubicazione fuori della zona edificabile e la recidiva specifica del ricorrente, questo tribunale ha in sostanza ritenuto che la multa dovesse essere confermata siccome conforme ai criteri di commisurazione sanciti dall’art. 46 LE;

che il Tribunale cantonale amministrativo ha escluso che le obiezioni sollevate dal ricorrente permettessero di procedere ad una riduzione; nell’atteggiamento assunto dall’autorità comunale nei suoi confronti non è stato ravvisato alcun accanimento; gli interventi del municipio sono stati addebitati esclusivamente all’indisciplina di cui ha dato prova l’insorgente in ambito edilizio;

che prive di fondamento, già perché del tutto indimostrate, sono pure ritenute le contestazioni sollevate dall’insorgente con riferimento ad altri abusi commessi da terzi nella zona di __________; fossero anche stati dimostrati non avrebbero comunque portato a diversa conclusione, poiché in ambito penale ognuno risponde per le proprie mancanze;

che con istanza 16 luglio 1999 __________ ha chiesto al Tribunale cantonale amministrativo di rivedere il predetto giudizio, ribadendo di essere oggetto di attenzioni particolari da parte del municipio di __________, che chiuderebbe invece un occhio su altri abusi;

che, analogamente invitato a pronunciarsi, il 27 agosto 1999 __________ ha espressamente chiesto che l’istanza fosse trattata alla stregua di una formale domanda di riesame;

considerato, in

diritto

che contro le sentenze del Tribunale cantonale amministrativo è dato il rimedio straordinario della revisione;

che la revisione può essere ammessa soltanto nei casi previsti dall’art. 35 PAmm;

che istanze di revisione manifestamente infondate possono essere respinte in limine con breve motivazione ex art. 48 PAmm;

che nell’evenienza concreta i motivi addotti dall’istante a sostegno della sua richiesta non giustificano in nessun caso una revisione del giudizio impugnato:

· il Tribunale cantonale amministrativo non è andato ultra petita e non ha nemmeno aggiudicato meno di quanto la controparte ha riconosciuto (art.

35 lett. a PAmm);

· questo tribunale non ha nemmeno omesso di apprezzare per inavvertenza

fatti rilevanti dagli atti (art. 35 lett. b PAmm);

· nessun crimine o delitto ha influito sulla decisione a pregiudizio dell’istante (art. 35 lett. c PAmm);

· l’istante non è infine venuto a conoscenza di fatti nuovi rilevanti, né ha scoperto nuove prove che non aveva potuto fornire senza sua colpa nella procedura precedente (art. 35 lett. d PAmm);

che stando così le cose, l’istanza va senz’altro respinta, addebitando al richiedente le relative spese;

visti gli art. 3, 18, 28, 35, 36 PAmm;

dichiara e pronuncia:

1. L’istanza è respinta.

2. La tassa di giustizia e le spese di fr. 100.- sono a carico dell’istante.

3. Intimazione a: · __________,

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario