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52.1999.221 • TCA TI 52.1999.221 Generato dall'IA

Driving License Revocation Upheld Due to Alcoholism and Road Safety Risk

Numero d'incarto 52.1999.221
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The administrative court reviewed an appeal against the indefinite revocation of a driving license, which followed an accident where the appellant registered a very high blood alcohol level (2.27-2.79 per mille). The court upheld the revocation, reasoning that an expert psychiatric evaluation revealed a personality profile prone to excessive alcohol consumption, a tendency to downplay its dangers, and pathologically elevated markers for habitual abuse, indicating the appellant lacked the necessary psychological awareness and conviction for sustained sobriety, thus posing an ongoing threat to road safety despite apparent temporary abstinence.

Regesto Legislator

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Art. 10 cpv. 2 LALCStr, Art. 43 PAmm, Art. 18 PAmm, Art. 62 PAmm, Art. 14 cpv. 2 lett. c LCStr, Art. 16 cpv. 1 LCStr; Driving License Revocation Upheld Due to Alcoholism and Road Safety Risk: The court upheld the revocation, reasoning that an expert psychiatric evaluation revealed a personality profile prone to excessive alcohol consumption, a tendency to downplay its dangers, and pathologically elevated markers for habitual abuse, indicating the appellant lacked the necessary psychological awareness and conviction for sustained sobriety, thus posing an ongoing threat to road safety despite apparent temporary abstinence.

Parole chiave

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ritiro della concessione sicurezza stradale abuso di alcol guida recidiva in stato di ebbrezza guida nonostante revoca della patente personalità Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 17 cpv. 1 bis LCStr

This provision dictates the indeterminate revocation of the driving license due to alcoholism or other forms of drug addiction, which is the core issue upheld by rejecting the appeal.

art. 14 cpv. 2 lett. c LCStr

Cited as the legal basis for the conditions concerning drug addiction that must be met for the driving license to be issued.

art. 16 cpv. 1 LCStr

Cited as the legal basis for the revocation of licenses when the legal conditions for their issuance are no longer met.

art. 61 PAmm

Cited as part of the procedural framework governing the scope of review (i.e., verifying the correct application of law, error in assessment of facts, and abuse of power).

art. 62 PAmm

Cited as part of the procedural framework governing the review of whether the facts were established correctly and completely by lower instances.

art. 10 cpv. 2 LALCStr

Cited as the provision establishing the jurisdiction of the Cantonal Administrative Tribunal to hear the case.

art. 28 PAmm

Cited in the concluding section regarding the assessment of court costs.

art. 18 PAmm

Cited in the concluding section regarding the admissibility based on the administrative file (decided on the basis of the file).

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Testo completo

Incarto n. 52.99.00221 · Lugano 2 novembre 1999 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo

Composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

Segretario: · Monica Campana Liebi, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 27 agosto 1999 di

__________, patr. da: avv. __________; contro

la decisione 20 luglio 1999, no 3139, del Consiglio di Stato che respinge l’impugnativa presentata dall’insorgente avverso la risoluzione 27 maggio 1999 con cui la Sezione della circolazione del Dipartimento delle istituzioni le ha revocato la licenza di condurre a tempo indeterminato;

vista la risposta 1° settembre 1999 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

A. Con risoluzione 27 maggio 1999 la Sezione della circolazione ha revocato a __________ la licenza di condurre veicoli a motore a tempo indeterminato, disponendo altresì di non concederle nessun riesame della decisione prima del mese di maggio 2000 e subordinando, in ogni caso, la sua riammissione alla guida alla presentazione di un certificato medico e di un rapporto del STCA attestanti, dopo un periodo di controllo di almeno dodici mesi, l'avvenuta disintossicazione e la scomparsa di qualsivoglia dipendenza psicofisica da bevande alcoliche. Ad un eventuale ricorso è stato negato l'effetto sospensivo.

Tale risoluzione è stata resa dopo che __________ è stata sottoposta ad un controllo dell'alcolemia nel sangue a seguito di un incidente della circolazione. In data 20 novembre 1998, alle ore 18.45, la ricorrente si è infatti immessa su una strada principale senza avvedersi del sopraggiungere di una vettura prioritaria contro la quale ha pertanto colliso. Il tasso di concentrazione alcolica prelevato nel sangue è stato determinato nell'ordine di 2,27 - 2,79 per mille.

B. Contro la predetta decisione dipartimentale, con ricorso 14 giugno 1999, __________ si è aggravata presso il Consiglio di Stato. In quella sede ha sottolineato che dalle analisi effettuate dal dr. __________ non è emerso nessun elemento che possa indurre a ritenerla dipendente dall’alcol. In merito al rapporto peritale del STCA, ha sostenuto che le conclusioni a cui è giunto il perito non sono suffragate da nessun dato scientifico, ma unicamente dal suo comportamento successivo all’incidente.

Conclude quindi che la misura adottata nei suoi confronti non è assolutamente giustificata.

C. Con decisione 20 luglio 1999 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso fondandosi sulle risultanze del rapporto peritale 10 maggio 1999 del STCA, dal quale ha desunto la presenza di un quadro caratterizzato da un consumo alcolico smodato associato ad un consumo abituale eccessivo che, benchè apparentemente sospeso, non consente alla ricorrente di superare motu proprio la tendenza al consumo eccessivo di bevande alcoliche.

D. __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo postulando in via provvisionale la restituzione immediata della licenza di condurre. Nel merito chiede che la decisione impugnata venga annullata e che la licenza di condurre le venga revocata per una durata massima di 6 mesi.

Adduce in buona sostanza che la decisione impugnata si fonda esclusivamente sulla convinzione peritale che ha desunto la dipendenza dall’alcol della ricorrente dal comportamento tenuto dalla medesima dopo aver commesso l’infrazione che ha dato avvio alla vertenza in esame.

A sostegno dell’impugnativa osserva infine di non avere precedenti e di essere donatrice di sangue.

E. Il Consiglio di Stato propone, di contro, di respingere il ricorso e di confermare la risoluzione impugnata.

Considerato, in

diritto

1. 1.1 La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 10 cpv. 2 LALCStr.

La legittimazione attiva della ricorrente, siccome direttamente toccata dal provvedimento impugnato, è pacifica ai sensi dell'art.

43 PAmm.

Il ricorso, tempestivo, è perciò ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti (art. 18 PAmm).

1.2. Trattandosi di una revoca a scopo di sicurezza il potere cognitivo di questo Tribunale si limita alla verifica di una eventuale violazione del diritto, segnatamente con riferimento ad un apprezzamento erroneo di un fatto e ad eccesso o abuso di potere (art. 61 cpv. 1 e 2 PAmm), e alla verifica se l'accertamento dei fatti ad opera delle istanze inferiori è stato esatto e completo (art. 62 PAmm).

2. La licenza di condurre è un permesso di polizia che autorizza alla guida di veicoli a motore. Essa può essere rilasciata soltanto se, tra le altre cose, il richiedente non è dedito al bere o ad altre forme di tossicomania che possono diminuire l'idoneità alla guida (art.14 cpv. 2 lett. c LCStr). Le licenze e i permessi devono essere revocati se è accertato che le condizioni legali stabilite per il loro rilascio non sono mai state o non sono più adempiute; essi possono essere revocati se non sono state osservate le limitazioni o gli obblighi, ai quali il rilascio era stato subordinato nel caso particolare (art. 16 cpv. 1 LCStr).

L'art. 17 cpv. 1 bis LCStr prevede che la licenza di condurre è revocata per una durata indeterminata se il conducente non è idoneo a guidare un veicolo a motore a causa d'alcolismo o altre forme di tossicomania. La revoca comporta un periodo di prova di almeno un anno.

3. Dalla perizia 10 maggio 1999 fatta esperire dal STCA per determinare se la ricorrente è o meno afflitta da una forma di alcolismo che le pregiudica la facoltà di condurre veicoli a motore in tutta sicurezza, si rileva che l’insorgente presenta un profilo etilistico della personalità tendente oltretutto a banalizzare questa sua propensione così come a sottovalutare la pericolosità degli eccessi alcolici per la guida e per il proprio stato di salute.

Il profilo etilistico è del resto confermato anche dagli esami di laboratorio dove il valore della CDT (indice di abuso abituale) è risultato chiaramente patologico.

Dalla suddetta perizia emerge inoltre che la ricorrente, sebbene le sia stata riscontrata un’ alcolemia particolarmente elevata (2,27-2,79), non ritiene che la responsabilità dell’incidente debba essere imputata all’alcol.

Ciò detto, risulta evidente come l’insorgente non abbia raggiunto né la consapevolezza psicologica dei danni che può provocare il consumo di alcol, né tantomeno il convincimento della necessità di mantenersi sobria.

Al proposito, significativo è il fatto che la normalizzazione della CDT (indice di abuso abituale) è stata ottenuta in data 26 aprile 1998 (doc. 4) ovvero a seguito di 4 misurazioni mensili del sangue e dunque soltanto dopo 4 mesi dalla revoca della licenza di condurre.

Di fronte a tale atteggiamento, sebbene un consumo abituale eccessivo appaia momentaneamente sospeso, non v'è alcuna sicurezza che l’insorgente non incorra nuovamente in infrazioni alla LCStr circolando in stato alterato e ciò quand’anche non abbia precedenti.

In siffatte evenienze, è dunque evidente che la ricorrente attualmente non offre nessuna garanzia dal punto di vista della sicurezza qualora dovesse essere riammessa alla guida.

Neppure il fatto che l’insorgente adduca di essere donatrice di sangue le giova. Dalla documentazione agli atti (doc. 5 ) risulta che la penultima donazione di sangue è datata 16 novembre 1998, ovvero quattro giorni prima di incorrere nell’incidente della circolazione che ha dato avvio alla presente procedura; l’ultima donazione è poi stata effettuata il 17 giugno 1998, ovvero ben 6 mesi dopo la revoca della licenza quando la CDT si era ormai normalizzata (cfr. doc. 4). Nessuna donazione è per contro stata effettuata nei mesi successivi all’incidente.

Da ultimo ancora va osservato che dal punto di vista amministrativo non si può concedere fiducia all’ insorgente, accordandole la licenza di condurre, affinché si determini a mantenersi sobria. Ne deriva che il provvedimento di revoca a tempo indeterminato adottato dalla Sezione della circolazione e confermato dal Consiglio di Stato merita di essere confermato.

4. La ricorrente ha infine marginalmente sottolineato che la privazione della licenza di condurre la pregiudica nell'esercizio della sua attività lavorativa.

La necessità di disporre della licenza di condurre può essere esaminata soltanto nell'ambito di una revoca a scopo di ammonimento (art. 33 cpv. 2 OAC). Non viene per contro tenuta in considerazione quando è stata pronunciata una revoca a scopo di sicurezza dove si deve statuire essenzialmente circa l'idoneità o meno di una persona alla guida di veicoli ( art. 33 cpv. 1 OAC; Perrin, Délivrance et retrait du permis de conduire, tesi Friborgo, 1982, pag. 195).

La questione, indipendentemente dalla verifica se sussista veramente una necessità a disporre della licenza di condurre, non può dunque nemmeno essere presa in considerazione in questo contesto.

5. Stante quanto precede, il ricorso va dunque respinto.

Con l’emanazione del presente giudizio, la domanda volta a chiedere in via provvisionale la restituzione immediata della licenza di condurre diviene priva di oggetto (art. 21 PAmm).

La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art.

28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 14 cpv. 2 lett. c LCStr, 16 cpv. 1 e 3 lett. b, 17 cpv. 1 bis lett. d LCStr,

10 cpv. 2 LALCStr, 18, 28, 60, 61, 62 , 65 PAmm dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 800.-- sono poste della ricorrente.

3. Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale amministrativo federale di Losanna nel termine di 30 giorni.

3. Intimazione a: · __________, __________ __________; __________ __________.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La segretaria