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52.1999.208 • TCA TI 52.1999.208 Generato dall'IA

Spouse's Declaration of Reconciliation Not Grounds for Premature Revision of Residency Permit Decision

Numero d'incarto 52.1999.208
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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An individual, whose residency permit was rejected following a prior ruling based on evidence that they had ceased living with their Swiss spouse since early 1997, sought revision of the final administrative court decision, alleging they had reconciled and resumed cohabitation in June 1999, supported by a spouse's declaration. The court dismissed the revision request as inadmissible, reasoning that the decision being challenged was still appealable via ordinary administrative appeal to the Federal Tribunal, making the revision premature, and further finding that the alleged reconciliation, even if considered a new fact, was presented months after it occurred, thus violating the mandatory fifteen-day deadline for filing a revision based on newly discovered facts.

Regesto Legislator

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Art. 48 PAmm, Art. 35 lett. d PAmm, Art. 38 PAmm, Art. 36 PAmm, art. 35 PAmm, art. 31 PAmm; Spouse's Declaration of Reconciliation Not Grounds for Premature Revision of Residency Permit Decision: The court dismissed the revision request as inadmissible, reasoning that the decision being challenged was still appealable via ordinary administrative appeal to the Federal Tribunal, making the revision premature, and further finding that the alleged reconciliation, even if considered a new fact, was presented months after it occurred, thus violating the mandatory fifteen-day deadline for filing a revision based on newly discovered facts.

Parole chiave

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coniuge motivi di revisione revoca del permesso di dimora revisione in materia d'asilo rettifica degli atti di stato civile permesso per ricongiungimento familiare Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 48 PAmm
Cited in the final orders as the basis for declaring the request inadmissible.
Art. 35 lett. d PAmm
che giusta l'art. 35 lett. d PAmm è dato il rimedio della revisione se l'istante, dopo la decisione, è venuto a conoscenza di fatti nuovi rilevanti o ha scoperto prove decisive che non aveva potuto fornire senza sua colpa nella procedura precedente;
Art. 38 PAmm
che la revisione è un mezzo di impugnazione straordinario, in principio non sospensivo (art. 38 PAmm), che la revisione non è data quando il difetto lamentato può essere censurato impugnando la decisione attraverso la via ordinaria di ricorso (RDAT II - 1995, N.
Art. 36 PAmm
Cited in the final orders, as the violation of the 15-day term established by this article was a basis for declaring the request inadmissible.
art. 35 PAmm
Cited in the final orders, relating to the conditions for revision, which were not met.
art. 31 PAmm
Cited in the preamble to the decision, likely for general procedural context regarding the Tribunal's action.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 48 PAmm

Cited in the final orders as the basis for declaring the request inadmissible.

art. 36 PAmm

Cited in the final orders, as the violation of the 15-day term established by this article was a basis for declaring the request inadmissible.

art. 35 PAmm

Cited in the final orders, relating to the conditions for revision, which were not met.

art. 31 PAmm

Cited in the preamble to the decision, likely for general procedural context regarding the Tribunal's action.

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Testo completo

Incarto n. 52.99.00208 · Lugano 20 agosto 1999 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi

segretario: · Thierry Romanzini, vicecancelliere

statuendo sull'istanza di revisione 27 luglio 1999 di

__________, patr. dall'avv. __________, contro

la sentenza 2 luglio 1999 con cui il Tribunale cantonale amministrativo, in terza istanza, ha respinto il ricorso 22 marzo 1999 inoltrato dall'istante avverso la decisione 25 novembre 1998 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di rilascio di un permesso di domicilio risp. di rinnovo della dimora;

richiamato l'art. 48 PAmm;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

che il 15 luglio 1993 la cittadina dominicana __________

(1950) è entrata in Svizzera per sposarsi il 6 agosto successivo con __________, di nazionalità elvetica;

che a seguito del matrimonio, essa ha ottenuto un permesso di dimora, regolarmente rinnovato, con ultima scadenza fissata al 14 luglio 1998;

che con risoluzione 25 novembre 1998, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni ha respinto la domanda di __________ volta al rilascio di un permesso di domicilio, in quanto non viveva più con il coniuge a partire dall'inizio del 1997 (abuso di diritto);

che la predetta decisione è stata confermata sia dal Consiglio di Stato il 3 marzo 1999 sia dal Tribunale cantonale amministrativo il 2 luglio 1999, il quale ha fissato alla soccombente il 31 agosto 1999 quale ultimo termine per lasciare il territorio cantonale;

che con istanza di revisione 27 luglio 1999, munita di domanda di effetto sospensivo, __________ chiede a questo Tribunale di rivedere il predetto giudizio, sostenendo di essere ritornata a vivere insieme al marito a Viganello a partire dal mese di giugno 1999; a comprova di tale fatto produce una dichiarazione del coniuge;

che l'istanza non è stata intimata alla controparte;

considerato, in

diritto

che giusta l’art. 48 PAmm l’autorità di ricorso può, immediatamente o dopo richiamo degli atti, decidere con breve motivazione di respingere il ricorso se esso si riveli inammissibile o manifestamente infondato;

che la norma è applicabile anche alle istanze di revisione (RDAT 1983 N 32; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 48);

che giusta l'art. 35 lett. d PAmm è dato il rimedio della revisione se l'istante, dopo la decisione, è venuto a conoscenza di fatti nuovi rilevanti o ha scoperto prove decisive che non aveva potuto fornire senza sua colpa nella procedura precedente;

che l'istanza di revisione deve essere proposta all'autorità che ha giudicato in ultima istanza entro 15 giorni dalla scoperta del motivo di revisione di cui all'art. 35 lett. d PAmm;

che nuovi, ai sensi dell'art. 35 lett. d PAmm, sono soltanto quei fatti che già si erano verificati al momento in cui potevano ancora essere allegati nella procedura precedente, ma che non sono stati addotti perché la parte interessata, pur facendo uso della necessaria diligenza, non ne era a conoscenza o non aveva motivo di farli valere (cfr. Borghi / Corti, op. cit., ad art. 35 N 2);

che la revisione è un mezzo di impugnazione straordinario, in principio non sospensivo (art. 38 PAmm), che la revisione non è data quando il difetto lamentato può essere censurato impugnando la decisione attraverso la via ordinaria di ricorso (RDAT II - 1995, N. 17);

che la sentenza 2 luglio 1999 di questo Tribunale è a tutt'oggi impugnabile mediante ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale e di conseguenza l'istanza di revisione si rivela, già per questo motivo, prematura e dunque irricevibile;

che l'istanza dovrebbe comunque essere dichiarata irricevibile, perché inoltrata due mesi dopo che è intervenuto il motivo di revisione, ovvero l'asserita riconciliazione dei coniugi (cfr. istanza, pag. 2, in ordine), in violazione quindi del termine di 15 giorni fissato dall'art. 36 PAmm;

che la tesi dell'interessata, secondo cui un certo lasso di tempo era necessario ai coniugi per accertarsi della loro reale volontà di riconciliarsi non può essere tutelata;

che sarebbe infatti bastato che l'istante informasse il Tribunale dell'avvenuta riconciliazione una volta che i coniugi avevano ripreso vita in comune;

che infine l'istanza, fosse stata ricevibile, avrebbe dovuto essere respinta nel merito;

che l'asserita avvenuta riconciliazione, alla luce di quanto esposto, avrebbe infatti potuto essere fatta valere tempestivamente, informandone il Tribunale prima dell'emanazione della decisione: i fatti addotti dall'istante non costituiscono pertanto dei fatti nuovi ai sensi dell'art.

35 lett. d PAmm;

che stante quanto precede l'istanza di revisione va pertanto dichiarata irricevibile;

che la tassa di giustizia segue la soccombenza;

Per questi motivi,

visti gli art. 31, 35, 36, 48 PAmm

dichiara e pronuncia:

1. L’istanza è irricevibile.

2. La tassa di giustizia di fr. 500.– è a carico dell’istante.

3. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario