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52.1999.207 • TCA TI 52.1999.207 Generato dall'IA

Moot Appeal Following Concession of Supervisory Commission

Numero d'incarto 52.1999.207
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A party appealed a supervisory commission's decision to the administrative tribunal, but the commission subsequently agreed with the appellant's position, rendering the appeal moot. Consequently, the court struck the appeal from the rolls, annulled the challenged decision, awarded the appellant costs for the proceedings due to the necessity of judicial intervention, and ordered the commission to pay a fixed sum in reimbursement of legal expenses.

Regesto Legislator

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Moot Appeal Following Concession of Supervisory Commission: Consequently, the court struck the appeal from the rolls, annulled the challenged decision, awarded the appellant costs for the proceedings due to the necessity of judicial intervention, and ordered the commission to pay a fixed sum in reimbursement of legal expenses.

Parole chiave

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rimborso delle spese concessione precetto esecutivo decisione delegata vigilanza dell'autorità competente ricorso del personale Sentenza o decisione senza scheda
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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§.

The court explicitly cited this section (which serves as an order) to annul the decision of the CV-LEPIC.

2.

The court cited order point 2 regarding the imposition of no fees or expenses and the order for the respondent to pay costs (ripetibili) to the appellant.

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Testo completo

Incarto n. 52.99.00207 · Lugano 4 ottobre 1999 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente del Tribunale cantonale amministrativo Lorenzo Anastasi

assistito dal segretario: · Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 27 luglio 1999 della

__________, patr. da: avv. __________, contro

la decisione 21 luglio 1999 della Commissione di vigilanza per l'applicazione della legge sull'esercizio della professione di impresario costruttore (CV-LEPIC);

preso atto che con la risposta 1º settembre 1999, la CV-LEPIC, ha aderito al ricorso;

ritenuto che la ricorrente ha dovuto adire il Tribunale cantonale amministrativo per soddisfare la sua richiesta, per cui si giustifica la corresponsione di un'indennità per ripetibili;

considerato pertanto che il procedimento è divenuto privo d'oggetto;

decreta:

1. Il ricorso è stralciato dai ruoli poiché divenuto privo d'oggetto.

§. La decisione 21 luglio 1999 della CV-LEPIC è pertanto annullata.

2. Non si prelevano né tasse, né spese.

La CV-LEPIC verserà alla ricorrente fr. 250.-- a titolo di ripetibili.

3. Intimazione a:

Il presidente del Tribunale cantonale amministrativo · Il segretario