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52.1999.199 • TCA TI 52.1999.199 Generato dall'IA

Police Officer v. State Council on Disciplinary Suspension

Numero d'incarto 52.1999.199
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

A municipal police officer, facing a disciplinary investigation initiated after being questioned regarding potential accessory to illegal entry and stay of an individual, appealed a decision by the head of the State Council which denied the request to suspend the effect of his appeal against the municipal decision suspending him from duty and salary. The Administrative Cantonal Tribunal dismissed the appeal as moot because the State Council had subsequently ruled on the underlying main appeal, thereby extinguishing the basis for the contested preliminary measure (the denial of suspension of effect).

Regesto Legislator

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Art. 208 LOC, Art. 21 cpv. 4 PAmm, Art. 134 cpv. 5 LOC, Art. 21 cpv. 2 PAmm, art. 134 LOC, art. 3 PAmm; Police Officer v. State Council on Disciplinary Suspension: The Administrative Cantonal Tribunal dismissed the appeal as moot because the State Council had subsequently ruled on the underlying main appeal, thereby extinguishing the basis for the contested preliminary measure (the denial of suspension of effect).

Parole chiave

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sospensione dell'istruzione agente di polizia regime disciplinare effetti delle pronunce pregiudiziali provvedimenti provvisori reati contro la pubblica autorità Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 208 LOC
Cited among the articles governing the ruling, although the main outcome is procedural (striking the case).
Art. 21 cpv. 4 PAmm
208 LOC in combinazione con gli art. 21 cpv. 4 PAmm e 134 cpv.
Art. 134 cpv. 5 LOC
che l'art. 134 cpv. 5 LOC dichiara infatti inappellabili soltanto le sanzioni disciplinari minori (ammonimento e multa sino a fr.
Art. 21 cpv. 2 PAmm
che la competenza del presidente dell'autorità di ricorso ad adottare misure provvisionali (art. 21 cpv. 2 PAmm) presuppone la litispendenza: cessa con l'emanazione del giudizio di merito;
art. 134 LOC
Cited among the articles governing the ruling, related to disciplinary sanctions appealability.
art. 3 PAmm
Cited among the articles governing the ruling, likely related to procedural aspects.
art. 18 PAmm
Cited among the articles governing the ruling, likely related to procedural aspects.
art. 21 PAmm
Cited among the articles governing the ruling, relevant to provisional measures, although the case was struck for becoming moot.
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 208 LOC

Cited among the articles governing the ruling, although the main outcome is procedural (striking the case).

art. 134 LOC

Cited among the articles governing the ruling, related to disciplinary sanctions appealability.

art. 3 PAmm

Cited among the articles governing the ruling, likely related to procedural aspects.

art. 18 PAmm

Cited among the articles governing the ruling, likely related to procedural aspects.

art. 21 PAmm

Cited among the articles governing the ruling, relevant to provisional measures, although the case was struck for becoming moot.

art. 28 PAmm

Cited among the articles governing the ruling, likely related to procedural aspects.

art. 31 PAmm

Cited among the articles governing the ruling, likely related to procedural aspects.

art. 43 PAmm

Cited among the articles governing the ruling, likely related to procedural aspects.

art. 60 PAmm

Cited among the articles governing the ruling, likely related to procedural aspects.

art. 61 PAmm

Cited among the articles governing the ruling, likely related to procedural aspects.

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Testo completo

Incarto n. 52.99.00199 · Lugano 29 luglio 1999 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario: · Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 13 luglio 1999 di

__________, patr. da: avv. __________, Contro

la decisione 2 luglio 1999 del Presidente del Consiglio di Stato, che respinge la domanda di concessione dell'effetto sospensivo al ricorso inoltrato dall'insorgente avverso la decisione 27 maggio 1999 con cui il municipio di __________ l'ha sospeso dalla funzione e dallo stipendio nell'ambito del procedimento disciplinare;

viste le risposte:

- 21 luglio 1999 del municipio di __________;

- 27 luglio 1999 del Consiglio di Stato, Bellinzona;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

che il ricorrente __________ è agente della polizia comunale di __________;

che il 15 maggio 1999 la polizia cantonale l'ha interrogato in qualità di prevenuto nell'ambito di un'inchiesta preliminare, prospettandogli il reato di favoreggiamento all'entrata ed al soggiorno illegali di una cittadina colombiana;

che con decisione 27 maggio 1999 il municipio di __________ ha aperto un'inchiesta disciplinare nei confronti dell'insorgente al fine di accertare l'esistenza di eventuali violazioni dei doveri di servizio connesse ai reati addebitatigli;

che con lo stesso provvedimento il ricorrente è stato sospeso dalla carica e privato dallo stipendio;

che contro questa misura cautelare __________ è insorto davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento;

che in via provvisionale l'insorgente ha chiesto al Presidente del Consiglio di Stato di conferire effetto sospensivo al ricorso;

che con decisione 2 luglio 1999 il Presidente del Consiglio di Stato ha respinto l'istanza, ritenendo che l'interesse generale prevalesse su quello dell'insorgente;

che contro il predetto giudizio del Presidente del Governo __________ si è aggravato davanti a questo Tribunale, chiedendone l'annullamento e postulando la sua reintegrazione nella carica o perlomeno nello stipendio;

che a sostegno del suo gravame l'insorgente riprende e sviluppa le considerazioni svolte in prima istanza;

che il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato, che rileva di aver respinto nel frattempo l'impugnativa di cui si è detto sopra;

che il municipio postula a sua volta il rigetto del gravame con argomenti che per quanto necessario verranno discussi qui appresso;

considerato, in

diritto

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 208 LOC in combinazione con gli art. 21 cpv. 4 PAmm e 134 cpv. 6 LOC;

che l'art. 134 cpv. 5 LOC dichiara infatti inappellabili soltanto le sanzioni disciplinari minori (ammonimento e multa sino a fr. 100.--); contro gli altri provvedimenti, compreso quello di natura cautelare della sospensione dalla carica e della privazione dello stipendio, è invece dato ricorso al Consiglio di Stato, il cui giudizio è deducibile al Tribunale cantonale amministrativo, competente in base alla clausola generale sancita dall'art.

208 LOC;

che la legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e direttamente toccato dal provvedimento impugnato, è certa;

che, contrariamente a quanto assume il municipio, il ricorso, tempestivo, è quindi ricevibile in ordine;

che oggetto dell'impugnativa qui in esame è la decisione con cui il Presidente del Consiglio di Stato ha respinto la domanda di provvedimenti cautelari (conferimento dell'effetto sospensivo) pedissequa al ricorso inoltrato dallo stesso insorgente contro la decisione, pure di natura cautelare, con cui il municipio di __________ l'ha sospeso dalla carica di agente di polizia e privato dallo stipendio per la durata del procedimento disciplinare aperto nei suoi confronti;

che la competenza del presidente dell'autorità di ricorso ad adottare misure provvisionali (art. 21 cpv. 2 PAmm) presuppone la litispendenza: cessa con l'emanazione del giudizio di merito;

che il giudizio 20 luglio 1999 con cui il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso inoltratogli da __________ ha privato di qualsiasi effetto la decisione del Presidente del Governo qui impugnata;

che il ricorso qui in esame va di conseguenza stralciato dai ruoli siccome diventato privo d'oggetto;

che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e dall'assegnazione di ripetibili;

visti gli art. 134, 208 LOC, 3, 18, 21, 28, 31, 43, 60, 61 PAmm dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è stralciato dai ruoli siccome privo d'oggetto.

2. Non si prelevano né spese, né tassa di giustizia.

3. Non si assegnano ripetibili.

4. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario