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52.1999.176 • TCA TI 52.1999.176 Generato dall'IA

Owner v. State Executive Regarding Definitive Seizure of Dog

Numero d'incarto 52.1999.176
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The case concerns an appeal against a state executive's decision that deemed an owner's appeal concerning the definitive seizure and transfer of their dog to an animal society inadmissible, arguing that the underlying initial order for removal was a final administrative act that was no longer challengeable because it had become res judicata and was already executed. The administrative court upheld the inadmissibility ruling, reasoning that the initial municipal decision of February 23, 1999, which explicitly provided for the animal's physical elimination by veterinarians, clearly established a definitive measure for public safety, not a provisional one pending criminal investigation, rendering the subsequent March 30, 1999, order merely a confirmatory note that did not constitute a new decision capable of being appealed.

Regesto Legislator

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Art. 107 LOC, Art. 208 LOC, Art. 43 PAmm, Art. 18 cpv. 1 PAmm, Art. 55 cpv. 1 PAmm, Art. 1 PAmm; Owner v. State Executive Regarding Definitive Seizure of Dog: The administrative court upheld the inadmissibility ruling, reasoning that the initial municipal decision of February 23, 1999, which explicitly provided for the animal's physical elimination by veterinarians, clearly established a definitive measure for public safety, not a provisional one pending criminal investigation, rendering the subsequent March 30, 1999, order merely a confirmatory note that did not constitute a new decision capable of being appealed.

Parole chiave

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ordine del pignoramento forza di cosa giudicata allontanamento inchiesta amministrativa sequestro di beni revoca della decisione amministrativa Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 107 LOC
Cited in the preamble, though the decision ultimately upholds the inadmissibility of the appeal based on the finality of a prior decision, this article was the basis for the initial administrative orders leading to the dispute.
Art. 208 LOC
Cited in the preamble as conferring jurisdiction to the Administrative Tribunal.
Art. 43 PAmm
La legittimazione attiva del ricorrente è data dagli art. 43 PAmm e 209 LOC.
Art. 18 cpv. 1 PAmm
Art. 55 cpv. 1 PAmm
art. 55 cpv. 1 PAmm; RDAT II-1994, n.
Art. 1 PAmm
diritto pubblico o per accertarne l'esistenza, l'inesistenza o l'estensione (cfr. art. 55 cpv. 1 PAmm; RDAT II-1994, n. 8 e 16; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 4 ad art. 1 PAmm; A. Scolari, Diritto amministrativo, vol. 1, n. 200).
art. 209 LOC
Cited in the preamble as providing for the active legitimacy of the appellant.
art. 1 segg. PAmm
Cited in the preamble, related to the procedural framework for the appeal.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 107 LOC

Cited in the preamble, though the decision ultimately upholds the inadmissibility of the appeal based on the finality of a prior decision, this article was the basis for the initial administrative orders leading to the dispute.

art. 208 LOC

Cited in the preamble as conferring jurisdiction to the Administrative Tribunal.

art. 209 LOC

Cited in the preamble as providing for the active legitimacy of the appellant.

art. 1 segg. PAmm

Cited in the preamble, related to the procedural framework for the appeal.

Art. 66 al. 1 LTF

The costs are imposed upon the appellant as per the standard procedural rule for rejected appeals.

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Testo completo

Incarto n. 52.99.00176 · Lugano 1º settembre 1999 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretaria: · Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 16 giugno 1999 di

__________, __________, patr. da: avv. __________, Contro

la decisione 26 maggio 1999, no. 2291, del Consiglio di Stato, che ha accolto per quanto ricevibile il ricorso del ricorrente, avverso la risoluzione 30 marzo 1999 con la quale il municipio di __________ ha ordinato il sequestro definitivo del cane dell'insorgente ed il suo affidamento alla Società __________ degli animali di __________;

viste le risposte:

- 23 giugno 1999 del municipio di __________;

- 30 giugno 1999 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

A. Il 20 febbraio 1999 il cane di proprietà di __________, un volpino maschio, placchetta no. __________, ha morsicato __________ __________, poi deceduta in data 16 marzo 1999. In relazione al decesso è stata aperta un'inchiesta penale, le cui risultanze non sono tuttavia ancora note.

Con lettera 22 febbraio 1999 quattro persone si sono rivolte al municipio di __________ lamentandosi di essere state morsicate dal cane in questione e ne hanno chiesto la soppressione immediata.

B. Con decisione 23 febbraio 1999, il municipio di __________, richiamato l'art. 107 LOC, ha intimato a __________ di provvedere immediatamente all'allontanamento dell'animale, rivolgendosi alla Società protezione animali oppure ai veterinari della zona per l'eliminazione fisica. La decisione, munita degli ordinari rimedi di

diritto, non è stata impugnata ed il 18 marzo 1999 il ricorrente ha consegnato l'animale alla società in parola.

C. Con risoluzione 30 marzo 1999 il municipio di __________ ha ordinato il sequestro definitivo dell'animale e il suo affidamento alla Società protezione animali di __________. L'ordine è stato impartito sulla base degli art. 107 LOC, 152 del regolamento organico comunale del 3 febbraio 1994 e dell'ordinanza municipale sulla detenzione dei cani del 25 gennaio 1994.

D. Con ricorso 16 aprile 1999 __________ è insorto davanti al Consiglio di Stato, postulando l'annullamento della decisione 30 marzo 1999, con la quale era stato disposto il sequestro definitivo dell'animale ed il suo affidamento alla società summenzionata.

Il 26 maggio 1999 l'Esecutivo cantonale ha dichiarato irricevibile il gravame per quanto rivolto contro l'ordine di allontanamento, considerato che sia quest'ultimo che l'ordine di soppressione erano già stati disposti nella decisione 23 febbraio 1999, ormai cresciuta in giudicato. Il Governo ha poi ritenuto illegale l'ordine di sequestro, in quanto trattasi di un provvedimento cautelare di natura provvisoria, dunque non applicabile alla presente fattispecie. Anche ammettendo che con la misura di sequestro il municipio avesse voluto porre in atto una misura di confisca, il provvedimento sarebbe in ogni caso da annullare, in quanto privo di base legale. Il Consiglio di Stato ha pertanto annullato l'ordine in questione.

E. Contro tale pronuncia __________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento. A mente del ricorrente l'ordine di allontanamento contenuto nella decisione 23 febbraio 1999 aveva carattere provvisorio in attesa delle risultanze dell'inchiesta penale, mentre la risoluzione 23 febbraio 1999 disponeva una misura definitiva. A torto dunque il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile il ricorso su tale punto. Sostiene che le aggressioni rimproverate al suo cane non sono state comprovate, né egli ha mai avuto la possibilità di verificare la fondatezza delle accuse mossegli né tantomeno di prendere posizione.

F. All'accoglimento del gravame si è opposto il Consiglio di Stato, riconfermandosi nelle conclusioni poste a fondamento della propria decisione. Ad identica conclusione è giunto il municipio di __________ con delle argomentazioni, di cui si dirà, all'occorrenza, nel seguito.

Considerato, in

diritto

1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 208 LOC. La legittimazione attiva del ricorrente è data dagli art. 43 PAmm e 209 LOC. Il gravame, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti (art.

18 cpv. 1 PAmm).

2. Per principio possono formare oggetto di ricorso soltanto le decisioni, ovvero i provvedimenti adottati dall'autorità iure imperii, in casi concreti ed individuali, per costituire, modificare o sopprimere diritti od obblighi degli amministrati fondati sul

diritto pubblico o per accertarne l'esistenza, l'inesistenza o l'estensione (cfr. art. 55 cpv. 1 PAmm; RDAT II-1994, n. 8 e 16; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 4 ad art. 1 PAmm; A. Scolari, Diritto amministrativo, vol. 1, n. 200).

3. A mente del ricorrente l'ordine di allontanamento contenuto nella decisione 23 febbraio 1999 aveva unicamente carattere provvisorio. L'interpretazione data dall'insorgente non regge.

3.1. Nella risoluzione in parola si legge infatti quanto segue:

"Nell'intento di tutelare l'incolumità dei cittadini che transitano sulla strada comunale nei pressi della sua abitazione, richiamato l'art. 107 LOC il Municipio le intima:

-di provvedere immediatamente all'allontanamento dell'animale.

Per questa operazione può rivolgersi alla Società protezione animali di __________, che ci legge in copia; oppure per l'eliminazione fisica ai signori veterinari di zona __________ o __________ di __________."

Il municipio aveva dunque chiarito in modo inequivocabile che non si trattava di un provvedimento provvisorio. Non poteva infatti essere interpretata altrimenti l'indicazione del nome di due veterinari per procedere all'eliminazione fisica, misura a chiaro carattere definitivo. Pure il fatto che il provvedimento era volto a salvaguardare l'incolumità dei cittadini doveva indurre il ricorrente a ritenere che l'ordine aveva tale connotazione. Egli non poteva dunque credere che l'allontanamento fosse provvisorio in attesa delle risultanze dell'inchiesta penale, non venendo fatto alcun riferimento a tale circostanza.

3.2. Il successivo scritto 30 marzo 1999 non ha modificato, costituito o soppresso alcun diritto od obbligo dell'amministrato. A prescindere dalla terminologia impropria utilizzata, l'ordine era volto unicamente a puntualizzare e ribadire la precedente risoluzione. Infatti il municipio, richiamata la decisione 23 febbraio 1999, ha indicato che il "sequestro definitivo dell'animale" si rendeva necessario, non essendo stato dato seguito al primo ordine di allontanamento (in realtà eseguito il 18 marzo 1999). In sostanza si tratta dunque soltanto di uno scritto confermativo, non di una decisione nel senso sopracitata, che pertanto non può neppure essere oggetto di ricorso.

3.3. Considerato che la decisione 23 febbraio 1999 non solo è cresciuta in giudicato, bensì è anche stata eseguita, la stessa non può ora più essere rimessa in discussione. A giusta ragione il Consiglio di Stato ha dunque dichiarato irricevibile il gravame del ricorrente per quanto rivolto contro l'ordine di allontanamento.

Viste le considerazioni sin qui esposte, l'esame del dispositivo no. 2 della decisione impugnata diviene irrilevante. Infatti le delucidazioni addotte dal Governo in merito alla confisca dell'animale sono superflue, in quanto, come si è visto, lo scritto 30 marzo 1999 era unicamente volto a ribadire il precedente ordine.

4. Sulla scorta di quanto fin qui esposto, il ricorso va respinto. La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 600.-- sono poste a carico del ricorrente.

Per questi motivi,

visti gli art. 107; 208 e 209 LOC; 152 Regolamento organico comunale di Prugiasco del

3 febbraio 1994 e ordinanza municipale sulla detenzione dei cani del 25 gennaio 1994; 1 segg. PAmm;

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 600.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La segretaria