Appeal Inadmissible Due to Untimely Filing in Official Language
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA party filed an appeal challenging the program for a design competition concerning highway noise reduction barriers, but the Administrative Cantonal Court dismissed the appeal as inadmissible because it was not filed in the official language of the Canton, which is Italian; the court reasoned that procedural law requires submissions to the cantonal authorities to be in the official language, and since the appellant failed to resubmit the appeal in Italian within the mandatory ten-day period granted, the filing was deemed non-compliant with formal requirements and thus inadmissible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 8 PAmm, Art. 9 PAmm, Art. 116 Cost, art. 48 PAmm, art. 43 PAmm, art. 28 PAmm; Appeal Inadmissible Due to Untimely Filing in Official Language: b) I cittadini coinvolti in un procedimento amministrativo o giudiziale devono dunque rivolgersi alle autorità cantonali servendosi della lingua ufficiale del Cantone (DTF 102 Ia 3 ss.). In effetti il principio della territorialità delle lingue nazionali nella procedura amministrativa o giudiziaria non è contrario né all'art. 116 Cost., che vale soltanto nei rapporti con le autorità federali (DTF 83 III 57), né al diritto costituzionale di libertà della lingua, né all'art. 6 no. 3 lett. a ed e CEDU (cfr. RDAT II-1993 no. 78). Considerato che in Ticino la lingua ufficiale è l'italiano, i ricorrenti devono utilizzare tale lingua per rivolgersi alle autorità cantonali.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article appears in the list of provisions considered for the decision to declare the appeal inadmissible.
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This article appears in the list of provisions considered and justifies the finding that the appeal was declared inadmissible after failure to remedy formal defects.
This article appears in the list of provisions considered and justifies the finding that the appeal was declared inadmissible due to language requirements.
This provision regarding formal requirements was cited in the prior communication to the appellant, leading to the subsequent inadmissibility order.
Testo completo
Incarto n. 52.99.00169 · Lugano 8 luglio 1999 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario: · Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso del 14 giugno 1999 di
__________ contro
il programma del concorso 1. giugno 1999 indetto dal Dipartimento del territorio per la progettazione di strutture destinate al risanamento fonico dell'autostrada A2 nella zona di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto ed in diritto
A. Il
14 giugno 1999 __________, ha inoltrato al Tribunale cantonale amministrativo un ricorso, redatto in lingua tedesca, contro una decisione del Dipartimento del territorio.
B. Il
16 giugno 1999 questo Tribunale ha scritto al ricorrente quanto segue:
*"In possesso del vostro scritto citato a margine, vi comunichiamo che, conformemente alle norme stabilite dall'art. 46 della Legge di procedura per le cause amministrative, il ricorso deve essere redatto in lingua italiana, firmato dalle parti o dai loro procuratori.*
*Errori di scrittura o di calcolo possono essere rettificati in ogni momento.*
*Richiamato l'art. 9 della legge citata, con la presente le assegnamo un termine perentorio di 10 giorni per ripresentare il suo ricorso in lingua italiana, con la comminatoria che trascorso infruttuosamente tale termine, il ricorso sarà dichiarato irricevibile."*
C. a) Giusta l'art. 8 PAmm i ricorsi devono essere scritti in lingua italiana. L'art.
9 PAmm precisa poi che i ricorsi che non adempiono i requisiti di legge vengono ritornati all'interessato con l'invito a rifarli entro un termine perentorio, sotto comminatoria che, trascorso infruttuoso tale termine, saranno dichiarati irricevibili.
b) I cittadini coinvolti in un procedimento amministrativo o giudiziale devono dunque rivolgersi alle autorità cantonali servendosi della lingua ufficiale del Cantone (DTF 102 Ia 3 ss.). In effetti il principio della territorialità delle lingue nazionali nella procedura amministrativa o giudiziaria non è contrario né all'art. 116 Cost., che vale soltanto nei rapporti con le autorità federali (DTF 83 III 57), né al diritto costituzionale di libertà della lingua, né all'art. 6 no. 3 lett. a ed e CEDU (cfr. RDAT II-1993 no. 78). Considerato che in Ticino la lingua ufficiale è l'italiano, i ricorrenti devono utilizzare tale lingua per rivolgersi alle autorità cantonali.
D. Nella fattispecie il ricorrente non ha redatto il ricorso in lingua italiana nel termine assegnatogli.
Sulla scorta delle motivazioni di cui sopra, il ricorso dev'essere dichiarato irricevibile.
Per questi motivi,
visti gli art. 8, 9, 28, 43, 48 PAmm,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è irricevibile.
2. La tassa di giustizia di fr. 100.-- è a carico del ricorrente.
3. Intimazione a: · __________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario