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52.1999.167 • TCA TI 52.1999.167 Generato dall'IA

Noise Abatement Design Competition Conditions Challenge

Numero d'incarto 52.1999.167
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali ripartite

Sintesi Legislator

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Two appellants challenged the program for a public design competition concerning noise abatement structures along a highway and railway, alleging the specified conditions, such as partial coverage and a mandated barrier height, excessively limited creative solutions. The administrative court dismissed the appeals, finding that the competition brief did not violate any law, arguing that the stated parameters were either merely suggestions or that any constraints were permissible as the contracting authority retains the right to define the objectives, and that the contest rules left participants sufficient freedom to propose solutions that meet the established noise limit values.

Regesto Legislator

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Art. 7 cpv. 1 CIAP, Art. 15 cpv. 2 CIAP, Art. 51 PAmm, Art. 18 PAmm, Art. 16 cpv. 1 CIAP, art. 15 CIAP; Noise Abatement Design Competition Conditions Challenge: The administrative court dismissed the appeals, finding that the competition brief did not violate any law, arguing that the stated parameters were either merely suggestions or that any constraints were permissible as the contracting authority retains the right to define the objectives, and that the contest rules left participants sufficient freedom to propose solutions that meet the established noise limit values.

Parole chiave

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disciplina in materia di concorrenza diritto al disegno o modello concorso amministrativo libertà dell'arte catasto dei rumori contratto di diritto amministrativo Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 7 cpv. 1 CIAP
4 del decreto legislativo concernente l’adesione del Cantone Ticino al CIAP del 6 febbraio 1995 (DLCIAP; RL 7.1.4.1.4); il valore soglia fissato dall’art. 7 cpv. 1 CIAP è sicuramente superato;
Art. 15 cpv. 2 CIAP
che i ricorsi sono tempestivi (art. 15 cpv. 2 CIAP);
Art. 51 PAmm
Cited in the final orders, concerning the possibility of joining the appeals for a single judgment.
Art. 18 PAmm
Cited in the final orders, relating to the procedural basis for deciding based on the file (in the context of the hearing).
Art. 16 cpv. 1 CIAP
che giusta l’art. 16 cpv. 1 CIAP, il ricorso è proponibile contro:
art. 15 CIAP
Cited in the final orders as a legal basis for the ruling, concerning the admissibility and grounds for appeal regarding public procurement.
4 DLCIAP
Cited in the final orders as a legal basis, concerning the Cantonal adherence to the CIAP.
art. 60 PAmm
Cited in the final orders, relating to court fees (tassa di giustizia).
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 15 CIAP

Cited in the final orders as a legal basis for the ruling, concerning the admissibility and grounds for appeal regarding public procurement.

4 DLCIAP

Cited in the final orders as a legal basis, concerning the Cantonal adherence to the CIAP.

art. 18 PAmm

Cited in the final orders, relating to the procedural basis for deciding based on the file (in the context of the hearing).

art. 51 PAmm

Cited in the final orders, concerning the possibility of joining the appeals for a single judgment.

art. 60 PAmm

Cited in the final orders, relating to court fees (tassa di giustizia).

art. 61 PAmm

Cited in the final orders, relating to the allocation of court fees.

art. 7 CIAP

Cited in the final orders as a legal basis, concerning the threshold value relevant to the procurement procedure.

art. 3 PAmm

Cited in the final orders, relating to the jurisdiction/competence of the court (implied by the context of citing other PAmm articles in the closing section).

art. 28 PAmm

Cited in the final orders, relating to the principle of immediate execution (though the substantive ruling is the rejection of the appeal).

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Testo completo

Incarto n. 52.99.00167-168 · Lugano 8 luglio 1999 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario: · Leopoldo Crivelli

statuendo sui ricorsi 10 e 14 giugno 1999 di

a) __________ b) __________ contro

il programma del concorso 1. giugno 1999 indetto dal Dipartimento del territorio per la progettazione di strutture destinate al risanamento fonico dell'autostrada A2 nella zona di __________;

viste le risposte 25 giugno 1999 del Dipartimento del territorio;

preso atto della replica 6 luglio 1999 del ricorrente __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

che con risoluzione __________, pubblicata sul FUC n. __________ del 4 successivo, il Dipartimento del territorio ha indetto un pubblico concorso *“per la progettazione di strutture per la protezione dall'inquinamento fonico provocato dall'autostrada e dalla ferrovia nella zona di __________ ”;* che la predetta risoluzione specificava che si trattava di:

"...un concorso anonimo a due fasi. Nella prima fase viene richiesta la proposta di un concetto per la soluzione del problema. Sulla base delle sue valutazioni la giuria sceglierà almeno 8 e al massimo 15 progetti i cui autori hanno diritto di partecipare alla seconda fase nella quale si richiede un ulteriore elaborazione del concetto."

che contro questa risoluzione sono insorti davanti al Tribunale cantonale amministrativo i ricorrenti menzionati in epigrafe chiedendo, con atti distinti, di identico contenuto:

"di ristabilire il termine per l'inoltro di ricorso contro il programma di concorso affinché sia data la facoltà di ricorrere una volta presa conoscenza del programma da parte degli interessati”,

rispettivamente, in subordine:

“di invitare l'Autorità competente a riformulare il programma di concorso in modo più ampio e aperto”.

che, fondandosi su informazioni desunte da articoli di stampa, i ricorrenti contestano le condizioni di base del programma del concorso, ritenendole talmente limitative, da non lasciare ai partecipanti sufficiente spazio per lo sviluppo di nuove idee;

che, a loro avviso, il bando prescriverebbe una copertura parziale limitata ad un terzo dello spazio occupato da autostrada e ferrovia, imponendo inoltre l'erezione, sul lato verso il lago, di una parete fonica alta 3 metri;

che i ricorsi sono avversati dal Dipartimento del territorio, che nega che il programma di concorso sia atto ad inibire le potenzialità creative dei partecipanti: l’unico limite, obietta, sarebbe costituito dall’obbligo di rientrare, con le protezioni, nei valori limite d’immissione (VLI) stabiliti dall'OIF;

che con replica del 6 luglio 1999 il ricorrente __________ ha ulteriormente sviluppato le censure addotte in sede di ricorso;

considerato, in

diritto

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 15 cpv. 1 del Concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre 1994 (CIAP; RL 7.1.4.1.3) in relazione all’art. 4 del decreto legislativo concernente l’adesione del Cantone Ticino al CIAP del 6 febbraio 1995 (DLCIAP; RL 7.1.4.1.4); il valore soglia fissato dall’art. 7 cpv. 1 CIAP è sicuramente superato;

che ai ricorrenti, l'uno ingegnere, l'altro architetto, entrambi diplomati della SPF e quindi potenzialmente interessati a partecipare al concorso, può essere riconosciuta la legittimazione attiva;

che i ricorsi sono tempestivi (art. 15 cpv. 2 CIAP);

che oggetto dei ricorsi è in sostanza il bando di concorso: anche da questo profilo sono pertanto proponibili (§ 33 delle direttive d’esecuzione del CIAP);

che le impugnative, ricevibili in ordine, possono essere decise con un unico giudizio (art. 51 PAmm), sulla base degli atti (art. 18 PAmm);

che giusta l’art. 16 cpv. 1 CIAP, il ricorso è proponibile contro:

a) le violazioni del diritto, compreso l’abuso e l’eccesso del potere d’apprezzamento;

b) l’accertamento errato o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti.

Non può invece essere addotto il motivo dell’inadeguatezza (cpv. 2);

che il programma del concorso di progettazione indetto dal Dipartimento del territorio non viola alcuna norma di legge: nemmeno i ricorrenti indicano peraltro quale disposizione legale verrebbe disattesa;

che il bando di concorso è sufficientemente chiaro ed esaustivo; nulla giustifica l’accoglimento della richiesta dei ricorrenti di ripristinare il termine di ricorso, affinché possano nuovamente insorgere contro di esso una volta presa conoscenza del programma;

che, contrariamente a quanto assumono i ricorrenti, il programma censurato lascia ai partecipanti la massima libertà di scelta nell’individuazione delle soluzioni più idonee a ricondurre le immissioni foniche nei limiti fissati dall’OIF;

che la copertura parziale dell’autostrada menzionata al punto

3 della descrizione del compito costituisce una semplice ipotesi di lavoro; non è da intendersi come una limitazione delle soluzioni che i partecipanti sono chiamati a concepire;

che quand’anche questa ipotesi di lavoro costituisse un vincolo di progettazione, il programma di concorso reggerebbe comunque alla critica dei ricorrenti; in una simile limitazione non sarebbero invero riscontrabili gli estremi di una violazione del diritto; al committente deve in ogni caso essere lasciata la facoltà di decidere quale tipo di intervento risponda meglio agli obbiettivi che intende raggiungere;

che, stando così le cose i ricorsi vanno senz’altro respinti, siccome palesemente infondati;

che la tassa di giustizia è suddivisa fra i ricorrenti in parti uguali;

visti gli art. 7, 15 CIAP; 4 DLCIAP; 3, 18, 28, 51, 60, 61 PAmm dichiara e pronuncia:

1. I ricorsi sono respinti.

2. La tassa di giustizia di fr. 400.- è a carico dei ricorrenti in parti uguali.

3. Intimazione a: · __________

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario