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52.1999.108 • TCA TI 52.1999.108 Generato dall'IA

Parents' Contribution for Daughter's Rehabilitation Placement Appeal

Numero d'incarto 52.1999.108
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The administrative court reviewed an appeal against a decision that upheld the parents' required monthly financial contribution for their daughter's voluntary placement in a substance abuse rehabilitation community, which had been initially set by the health office and subsequently reduced by the state council. The court reasoned that the administrative directives for calculating the contribution based on taxable income were applicable and that the parents' claimed expenses, including costs for late tax payments and vague "unforeseen" expenses, were improperly included in their monthly needs assessment, leading to the conclusion that the established contribution of CHF 445 was appropriate given their financial capacity, and rejecting arguments based on past financial efforts or current strained familial relations as irrelevant to the statutory maintenance obligation.

Regesto Legislator

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Art. 37 LALStup, Art. 43 PAmm, Art. 24 cpv. 1 LALStup, Art. 24 cpv. 2 LALStup, Art. 328 CC, art. 328 segg. CC; Parents' Contribution for Daughter's Rehabilitation Placement Appeal: The court reasoned that the administrative directives for calculating the contribution based on taxable income were applicable and that the parents' claimed expenses, including costs for late tax payments and vague "unforeseen" expenses, were improperly included in their monthly needs assessment, leading to the conclusion that the established contribution of CHF 445 was appropriate given their financial capacity, and rejecting arguments based on past financial efforts or current strained familial relations as irrelevant to the statutory maintenance obligation.

Parole chiave

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contributo alle spese d'amministrazione fissazione dei contributi tassazioni fiscali dovere statale obbligo di mantenimento conflitto genitoriale Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 37 LALStup
This article establishes the jurisdiction of the Cantonal Administrative Tribunal in this matter, cited in the considerations before the final orders.
Art. 43 PAmm
Cited to confirm the active standing (legitimation) of the appellants, although not explicitly in the dispositive orders 1 or 2, it is mentioned in the reasoning section related to admissibility.
Art. 24 cpv. 1 LALStup
2.Lo Stato presta garanzia di pagamento dei costi di degenza, cura e trattamento volontari di tossicomani (art. 24 cpv. 1 LALStup).
Art. 24 cpv. 2 LALStup
Esso può assumere a proprio carico, a titolo sussidiario, parzialmente o totalmente, le spese di degenza, cura e trattamento volontari di tossicomani non coperte dalle prestazioni delle casse malati e di altre assicurazioni sociali e private, con appositi crediti stanziati a bilancio (art. 24 cpv. 2 LALStup).
Art. 328 CC
L'ammontare del sussidio è deciso, tenuto conto delle esigenze educative e delle possibilità di rimborso del richiedente e di regresso verso i famigliari, nel limite degli obblighi di assistenza tra parenti secondo l'art. 328 CC (art.
art. 328 segg. CC
This article governs the duty of support among relatives, forming the underlying legal basis referenced in the consideration of the appeal's merits.
art. 24 LALStup
This article concerns the state's guarantee and subsidization of treatment costs for drug addicts, forming the basis for determining the parents' financial contribution.
art. 1 segg. PAmm
These articles govern cantonal administrative procedure, cited in the considerations before the final orders.

Giurisprudenza citata

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DTF 122 V 25
Tuttavia quest'ultimo può scostarsene, soltanto nella misura in cui esse non sono conformi alle disposizioni legali applicabili (DTF 122 V 25; cfr.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 328 segg. CC

This article governs the duty of support among relatives, forming the underlying legal basis referenced in the consideration of the appeal's merits.

art. 24 LALStup

This article concerns the state's guarantee and subsidization of treatment costs for drug addicts, forming the basis for determining the parents' financial contribution.

art. 37 LALStup

This article establishes the jurisdiction of the Cantonal Administrative Tribunal in this matter, cited in the considerations before the final orders.

art. 1 segg. PAmm

These articles govern cantonal administrative procedure, cited in the considerations before the final orders.

art. 43 PAmm

Cited to confirm the active standing (legitimation) of the appellants, although not explicitly in the dispositive orders 1 or 2, it is mentioned in the reasoning section related to admissibility.

art. 18 cpv. 1 PAmm

Cited regarding the possibility of rendering a decision based on the file, mentioned in the reasoning section related to admissibility.

art. 329 cpv. 2 CC

This article concerning the equity of imposing financial burdens was addressed in the reasoning, but the final order did not base the rejection on it.

art. 66 al. 1 LTF

Although the decision cites general procedural rules (PAmm) and substantive law (CC, LALStup) in the final disposition preamble, it does not cite Art. 66 al. 1 LTF (which is federal, not cantonal administrative procedural law) for costs. However, based on the standard practice implied by the final order 2, which imposes costs following the outcome, the equivalent cantonal procedural rule for costs, if explicitly cited, would be included. Since the decision explicitly mentions that costs follow the event ('La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza') immediately before order 2, and order 2 orders the payment of costs, the relevant procedural rule for costs under cantonal law (implied by the context, though the specific cost article wasn't cited in the list preceding the orders), must be looked for. As the only explicit provision cited in the preamble to the orders *after* the reasoning is 'art. 1 segg. PAmm', and no specific cost article from PAmm is cited in the explicit list ('visti gli art.'), I must check the dispositive orders themselves. Order 2 imposes costs, but does not cite an article number for the cost imposition itself (only the amount). Therefore, no specific procedural rule for costs is extracted based strictly on the rule: 'Include a provision **only if it is explicitly cited in the dispositive**'.

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Testo completo

Incarto n. 52.99.00108 · Lugano 8 luglio 1999 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretaria: · Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 21 aprile 1999 di

__________, patrocinati da: avv. __________, Contro

la decisione 31 marzo 1999, no. 1430, del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dai ricorrenti avverso la decisione 6 ottobre 1998, con la quale il Dipartimento delle opere sociali, Ufficio di sanità, ha fissato la partecipazione finanziaria a loro carico per il collocamento della figlia in una comunità per il recupero di tossicodipendenti;

viste le risposte:

- 27 aprile 1999 del Dipartimento delle opere sociali, Ufficio di sanità;

- 4 maggio 1999 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

A. __________, nata il 17 agosto 1970, è da anni tossicodipendente. Dal 1. dicembre 1997 essa è in cura presso la comunità __________, __________, per disintossicarsi. Il termine della terapia è previsto per il 12 luglio 1999. La retta ammonta a fr. 230.-- al giorno.

B. Con decisione 25 settembre 1998 l'Ufficio di sanità ha prestato garanzia per il pagamento delle spese di collocamento.

Considerato che i genitori __________ e __________ si erano rifiutati di assumere a proprio carico la partecipazione finanziaria per il collocamento e che malgrado le richieste rivolte loro, non avevano fornito alcun elemento per determinare tale prestazione, il 6 ottobre 1998 l'Ufficio di sanità ha imposto loro il pagamento di fr. 830.-- mensili per tutta la durata del collocamento. Sulla base dell'ultimo reddito imponibile l'Ufficio ha determinato una partecipazione di fr. 1'090.--, importo dal quale ha dedotto fr. 260.-- per spese di spillatico e vestiario.

C. Il 27 novembre 1998 i ricorrenti hanno impugnato davanti al Consiglio di Stato la decisione dipartimentale, chiedendo la riduzione dell'importo a loro carico a fr. 300.-- mensili e in via subordinata di rivedere la partecipazione finanziaria, dopo nuovo esame della loro capacità finanziaria. Essendo stato pensionato anticipatamente, il reddito lordo di __________ è infatti diminuito da fr. 8'500.-- a fr. 7'200.-- mensili. Considerate inoltre le ingenti spese fisse mensili a cui devono fare fronte, si imporrebbe la riduzione postulata.

D. Il 31 marzo 1999 il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto il gravame, riducendo la partecipazione finanziaria a carico degli insorgenti a fr. 445.-- mensili in considerazione del nuovo reddito dell'obbligato.

E. Contro tale decisione __________ e __________ insorgono ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulando di essere mandati esenti dal pagamento di ogni contributo per il collocamento di __________. A mente dei ricorrenti il Consiglio di Stato non avrebbe tenuto conto che l'assistenza tra parenti, retta dagli art. 328 segg. CC, può essere imposta solo se compatibile con le condizioni finanziarie dell'obbligato, presupposto che nella fattispecie non sarebbe dato. Malgrado le loro entrate ammontino a fr. 7'256.-- mensili, il loro fabbisogno sarebbe di fr. 7'584.--, per cui risulterebbe uno scoperto di fr. 328.--. Sostengono inoltre che giusta l'art. 329 cpv. 2 CC sarebbe iniquo imporre loro un onere finanziario, considerati gli sforzi finanziari che essi hanno intrapreso in passato in favore della figlia, ed in quanto quest'ultima non si cura ormai più della loro opinione.

F. L'Ufficio di sanità ha postulato la reiezione del gravame, richiamando le osservazioni 9 novembre 1998 inoltrate davanti al Consiglio di Stato. Ad identica conclusione è giunto il Consiglio di Stato, che si è riconfermato nella allegazioni poste a fondamento della propria decisione.

Considerato, in

diritto

1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 37 LALStup. La legittimazione attiva dei ricorrenti, direttamente e personalmente toccati dalla decisione impugnata, è pacifica (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine e può essere reso sulla base degli atti (art. 18 cpv. 1 PAmm).

2.Lo Stato presta garanzia di pagamento dei costi di degenza, cura e trattamento volontari di tossicomani (art. 24 cpv. 1 LALStup). Esso può assumere a proprio carico, a titolo sussidiario, parzialmente o totalmente, le spese di degenza, cura e trattamento volontari di tossicomani non coperte dalle prestazioni delle casse malati e di altre assicurazioni sociali e private, con appositi crediti stanziati a bilancio (art. 24 cpv. 2 LALStup). L'ammontare del sussidio è deciso, tenuto conto delle esigenze educative e delle possibilità di rimborso del richiedente e di regresso verso i famigliari, nel limite degli obblighi di assistenza tra parenti secondo l'art. 328 CC (art. 24 cpv. 3 2. periodo LALStup). In tale ambito il Dipartimento delle opere sociali ha emanato delle direttive concernenti le richieste di sussidio per collocamenti terapeutici volontari. All'allegato B di tali direttive figura una tabella che fissa la partecipazione finanziaria a carico delle famiglie in base al reddito imponibile. In ogni caso essa non può superare l'80% del costo effettivo del collocamento

3..

3. I ricorrenti contestano l'applicazione di tale tabella. A torto.

Le ordinanze amministrative, qual è la direttiva in questione, legano le autorità subordinate a quella che le ha rilasciate, al fine di regolarne il comportamento interno. Esse non stabiliscono alcun diritto od obbligo per i cittadini. Le direttive sono perciò vincolanti per l'amministrazione, ma non per il giudice. Tuttavia quest'ultimo può scostarsene, soltanto nella misura in cui esse non sono conformi alle disposizioni legali applicabili (DTF 122 V 25; cfr. pure U. Häfelin/G. Müller, Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts, Zurigo, 1998, n. 100; A. Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, __________ /__________ 1988, n. 50).

Ora, nella fattispecie non vi è motivo per non applicare le direttive summenzionate, ed in particolare la tabella, per determinare la partecipazione finanziaria a carico degli insorgenti. Spetterà poi a questo tribunale valutare se nel caso concreto la loro applicazione conduce a risultati insostenibili, non auspicati dalla legge, ed eventualmente adottare i correttivi necessari.

5. Secondo la tassazione intermedia per il biennio 1997-1998 il reddito imponibile dei coniugi __________ ammonta a fr. 65'224.--. Applicando la scala summenzionata, la partecipazione finanziaria a loro carico risulta essere di fr. 740.-- mensili. Da tale importo devono essere dedotti fr. 260.-- per spese di vestiario e spillatico e fr. 33,15, versati dagli insorgenti a copertura dei contributi AVS/AI/IPG in favore della figlia __________. Risulta pertanto un importo di fr. 446.85, arrotondato in fr. 445.-- mensili quale partecipazione finanziaria a carico dei ricorrenti; importo che corrisponde a quello determinato dal Consiglio di Stato.

6. Gli insorgenti sostengono che le condizioni finanziarie, in cui versano, non permetterebbero loro di far fronte a tale onere. Malgrado le loro entrare mensili ammontano a fr. 7'256.--, essi fanno valere un fabbisogno di fr. 7'584.-- (doc. C). La tesi non può essere condivisa. Nel determinare il loro fabbisogno mensile, i ricorrenti hanno, a torto, conteggiato i seguenti importi:

· interessi di ritardo imposte fr. 116.00

· elettricità fr. 65.00

· abbigliamento fr. 150.00

· imprevisti fr. 67.00

· rateazione imposte arretrate fr. 1'000.00

· TOTALE fr. 1'398.00

Le spese di abbigliamento e biancheria, come pure gli oneri domestici (elettricità, gas, …) sono già compresi nel minimo vitale, ammontante a fr. 1'370.-- per i coniugi (importo già considerato dai ricorrenti nel loro conteggio). Neppure possono essere tenuti in considerazione gli importi relativi al ritardato pagamento delle imposte: non vi è alcun motivo per favorire i cittadini inadempienti nel saldare le imposte, rispetto a chi vi fa fronte puntualmente. Pure la voce "imprevisti" dev'essere stralciata, non essendo ammissibile conteggiare spese indefinite e non effettive.

Anche senza analizzare le ulteriori spese dichiarate dai coniugi __________, appare evidente che essi godono, almeno, di un'eccedenza di fr. 1'398.--. Ne discende che la partecipazione finanziaria posta a loro carico è certamente commisurata alle loro capacità economiche.

7. A mente dei ricorrenti sarebbe iniquo imporre loro un qualsiasi onere finanziario, considerati gli sforzi finanziari che essi hanno intrapreso in passato in favore della figlia ed in quanto quest'ultima non si cura ormai più della loro opinione. Essi non sono mai stati interpellati in merito al suo collocamento, né hanno mai dato il loro assenso.

Tali circostanze sono irrilevanti al fine del presente giudizio. L'obbligo assistenziale sussiste anche in difetto di ogni consenso al collocamento ed in presenza di problemi relazionali tra il creditore ed il debitore della prestazione. L'imposizione di una partecipazione finanziaria di fr. 445.-- mensili non viola l'art. 329 cpv. 2 CC.

8. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va respinto e la decisione del Consiglio di Stato confermata. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza.

Per questi motivi,

visti gli art. 328 segg. CC; 24 e 37 LALStup, 1 segg. PAmm;

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 800.-- sono poste a carico dei ricorrenti.

3. Intimazione a: · __________; __________

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La segretaria