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52.1999.100 • TCA TI 52.1999.100 Generato dall'IA

Municipal Secretary's Secondary Authorization Revocation Appeal Denied

Numero d'incarto 52.1999.100
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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An individual, previously authorized to hold a secondary secretarial position in addition to their main municipal secretarial role since 1976, sought revision of a prior administrative court decision that upheld the municipal government's 1995 revocation of this secondary authorization, which had occurred after the individual was elected to the Grand Council. The court denied the revision request, reasoning that the newly submitted evidence—a 1994 municipal resolution indicating an earlier intent to revoke—did not qualify as a new, decisive fact or evidence that the applicant could not have produced earlier without fault, as the subject of the original appeal was the later, May 1995 resolution, which remained independently justified by increased municipal workload, including evidence stemming from the applicant's own request for increased staffing.

Regesto Legislator

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Art. 48 PAmm, Art. 35 lett. d PAmm, art. 36 PAmm, art. 28 PAmm, art. 3 PAmm, art. 35 PAmm; Municipal Secretary's Secondary Authorization Revocation Appeal Denied: The court denied the revision request, reasoning that the newly submitted evidence—a 1994 municipal resolution indicating an earlier intent to revoke—did not qualify as a new, decisive fact or evidence that the applicant could not have produced earlier without fault, as the subject of the original appeal was the later, May 1995 resolution, which remained independently justified by increased municipal workload, including evidence stemming from the applicant's own request for increased staffing.

Parole chiave

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revoca della decisione amministrativa personale di segreteria e-government rielezione di pubblici dipendenti approvazione del regolamento rinnovo dell'autorizzazione Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 48 PAmm
richiamato l'art. 48 PAmm;
Art. 35 lett. d PAmm
The court used this article to assess the admissibility and merit of the revision request, which was ultimately rejected.
art. 36 PAmm
This provision was cited in the final orders, likely regarding the consequence of rejecting the revision (implied through the reference in the 'visti' section and the general procedural context).
art. 28 PAmm
This procedural article was cited in the final orders, presumably governing the overall decision process.
art. 3 PAmm
This article was cited in the final orders, likely related to the court's general jurisdiction or procedure.
art. 35 PAmm
This article was cited in the final orders as part of the legal basis for the judgment (although the substantive part relates to Art. 35 lett. d).
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 35 lett. d PAmm

The court used this article to assess the admissibility and merit of the revision request, which was ultimately rejected.

art. 36 PAmm

This provision was cited in the final orders, likely regarding the consequence of rejecting the revision (implied through the reference in the 'visti' section and the general procedural context).

art. 28 PAmm

This procedural article was cited in the final orders, presumably governing the overall decision process.

art. 3 PAmm

This article was cited in the final orders, likely related to the court's general jurisdiction or procedure.

art. 35 PAmm

This article was cited in the final orders as part of the legal basis for the judgment (although the substantive part relates to Art. 35 lett. d).

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Testo completo

Incarto n. 52.1999.00100 · Lugano 7 settembre 2000 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario: · Leopoldo Crivelli

statuendo sull'istanza 12 aprile 1999 di

__________; patrocinato da: avv. __________; chiedente

la revisione della sentenza 15 marzo 1999 del Tribunale cantonale amministrativo che respinge il ricorso presentato dall'istante avverso la risoluzione 19 dicembre 1995 (n. 6874) mediante la quale il Consiglio di Stato ha confermato la decisione 30 maggio 1995 con cui il municipio di __________ gli ha negato l'autorizzazione per continuare a svolgere le mansioni di segretario del comune di __________;

richiamato l'art. 48 PAmm;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

che il ricorrente __________ è stato assunto nel 1970 dal comune di __________ in qualità di segretario comunale;

che il 22 aprile 1976 il municipio l'ha autorizzato a svolgere le mansioni di segretario del comune di __________ durante il suo tempo libero all’esplicita condizione che questa occupazione accessoria non pregiudicasse quella principale;

che l'autorizzazione è stata tacitamente mantenuta per quasi vent’anni;

che nella primavera del 1995 __________ é stato eletto deputato del Gran Consiglio;

che con risoluzione 30 maggio 1995 il municipio di __________ ha deciso di revocare l'autorizzazione a svolgere le mansioni di segretario comunale di __________;

che con giudizio 19 dicembre 1995 il Governo ha confermato il provvedimento, ritenendolo giustificato dall'aumento del carico di lavoro verificatosi presso la cancelleria comunale e dall'elezione dell’insorgente in Gran Consiglio intervenuta nel frattempo;

che con sentenza 15 marzo 1999 il Tribunale cantonale amministrativo ha respinto il ricorso inoltrato da __________ contro il predetto giudizio governativo, ritenendo a sua volta che il municipio non avesse abusato del potere d'apprezzamento conferitogli dall'art. 2 del regolamento organico dei dipendenti del comune di __________ (ROD) in ordine alla valutazione della compatibilità di attività accessorie con l'esercizio della funzione di segretario comunale;

che con istanza 12 aprile 1999 __________ ha chiesto al Tribunale cantonale amministrativo di rivedere il predetto giudizio, dispensandolo dal pagamento dell'indennità che era stato chiamato a versare al comune a titolo di ripetibili;

che a sostegno della domanda, l'istante produce l'estratto della risoluzione 30 dicembre 1994 n. 1606 con cui il municipio di __________ ha deciso di non più permettergli di fungere da segretario comunale di __________; ne deduce che l'elezione in Gran Consiglio, intervenuta soltanto nella primavera del 1995, non sarebbe atta a giustificare il provvedimento oggetto della sentenza 15 marzo 1999 di questo tribunale, qui dedotta in revisione;

considerato, in diritto

che il rimedio della revisione è dato, fra l'altro, se l'istante, dopo la decisione, è venuto a conoscenza di fatti rilevanti o ha scoperto nuove prove decisive che non aveva potuto fornire, senza sua colpa, nella procedura precedente (art. 35 lett. d PAmm);

che in quest'ipotesi l'istanza di revisione deve essere proposta all'autorità che ha giudicato in ultima istanza entro 15 giorni dalla scoperta del motivo di revisione;

che, producendo la risoluzione municipale 30 dicembre 1994, di cui si è detto in narrativa, l'istante fonda la sua richiesta sul motivo di revisione retto dall'art. 35 lett. d PAmm;

che l'istante, attivo come segretario comunale di __________ sino alla fine del 1995, non dimostra per nulla di essere venuto a conoscenza di tale risoluzione soltanto dopo la sentenza di cui chiede la revisione;

che già per questo motivo l'istanza di revisione non può essere accolta;

che anche dimostrasse di essere venuto a conoscenza di tale risoluzione - senza sua colpa - soltanto dopo la sentenza di cui chiede la revisione, l'istanza andrebbe comunque respinta, poiché tale provvedimento non costituisce né un fatto rilevante, né una prova decisiva che non aveva potuto fornire nella procedura precedente;

che oggetto della sentenza 15 marzo 1999 di questo tribunale era infatti la risoluzione 30 maggio 1995, posteriore all'elezione del ricorrente in Gran Consiglio, mediante la quale il municipio gli ha revocato l'autorizzazione a svolgere le mansioni di segretario comunale di __________;

che il fatto che già cinque mesi prima di adottare quella risoluzione l'autorità comunale si fosse determinata a non permettere all'istante di continuare ad esercitare tale attività accessoria non porta a diversa conclusione circa la legittimità del provvedimento impugnato, che appare comunque giustificato anche dal solo aumento del carico di lavoro, verificatosi presso la cancelleria comunale e provato dalla richiesta di potenziamento degli effettivi avanzata dallo stesso ricorrente;

che la tassa di giustizia, contenuta al minimo, segue la soccombenza;

visti gli art. 3, 28, 35, 36 PAmm;

dichiara e pronuncia:

1. L'istanza è respinta.

2. La tassa di giustizia di fr. 200.- è a carico dell'istante.

3. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario