Legislator Giurisprudenza & Legislazione
52.1998.46 • TCA TI 52.1998.46 Generato dall'IA

Revision Sought for Building Permit Procedural Error Dismissed

Numero d'incarto 52.1998.46
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

An applicant sought revision of a prior administrative court ruling that had overturned a governmental decision, which itself had dismissed an appeal concerning a building permit for an agricultural structure located outside the buildable zone, by arguing that the prior court erred in finding a procedural omission regarding the opinion of the Agriculture Section on the second permit application. The court dismissed the revision request because, even if the alleged omission regarding the Agriculture Section's opinion on the second application—which had previously issued a negative opinion on an almost identical first application—were true, that specific procedural error did not influence the outcome of the decision being challenged, as the prior court's decision to overturn the governmental dismissal was based exclusively on recognizing the appellant's standing to appeal, necessitating a remand to the government to address the merits after clarifying the Agriculture Section's stance.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 48 PAmm, Art. 24 LPT, Art. 35 lett. b PAmm, art. 35 PAmm, art. 31 PAmm; Revision Sought for Building Permit Procedural Error Dismissed: The court dismissed the revision request because, even if the alleged omission regarding the Agriculture Section's opinion on the second application—which had previously issued a negative opinion on an almost identical first application—were true, that specific procedural error did not influence the outcome of the decision being challenged, as the prior court's decision to overturn the governmental dismissal was based exclusively on recognizing the appellant's standing to appeal, necessitating a remand to the government to address the merits after clarifying the Agriculture Section's stance.

Parole chiave

Generato dall'IA
revisione processuale legittimazione a contestare licenza errore amministrativo legittimazione a ricorrere revisione del piano regolatore ritiro dell'autorizzazione Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 48 PAmm
This provision provides the framework under which the court rejects the revision application (Order 1).
Art. 24 LPT
che raccolto il parere negativo della Sezione agricoltura (SA), alla domanda si è opposto anche il Dipartimento del territorio, ritenendo insoddisfatte le premesse per il rilascio di un’autorizzazione fondata sull'art. 24 LPT;
Art. 35 lett. b PAmm
che giusta l’art. 35 lett. b PAmm il rimedio della revisione è dato quando l’autorità non ha apprezzato, per inavvertenza, fatti rilevanti che risultano dagli atti;
art. 35 PAmm
Cited alongside other articles governing the decision process, though the core rejection relies on Art. 48 PAmm and lack of grounds for revision under Art. 35 lit. b PAmm.
art. 31 PAmm
Cited among the final articles governing the decision.
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 48 PAmm

Used in the dispositive to reject the revision application (as noted in the final concluding articles and the reasoning for the rejection).

art. 35 PAmm

Cited alongside other articles governing the decision process, though the core rejection relies on Art. 48 PAmm and lack of grounds for revision under Art. 35 lit. b PAmm.

art. 31 PAmm

Cited among the final articles governing the decision.

Art. 48 PAmm

This provision provides the framework under which the court rejects the revision application (Order 1).

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 52.98.00046 · Lugano 6 marzo 1998 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario: · Leopoldo Crivelli

statuendo sull’istanza di revisione 23 febbraio 1998 di

__________ contro

la sentenza 3 febbraio 1998 con cui il Tribunale cantonale amministrativo ha accolto il ricorso 26 novembre 1997 inoltrato da __________ avverso la licenza edilizia 6 marzo 1997 rilasciata dal municipio d’Intragna all’istante per la costruzione di una stalla/fienile in località __________;

richiamato l’art. 48 PAmm;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

che il 2 ottobre 1995 l’arch. __________ ha chiesto al municipio di __________ il permesso di costruire un edificio agricolo (stalla/fienile) in località __________, su un piccolo appezzamento di terreno (part. no. __________ e __________ RFD di mq 682) situato fuori della zona edificabile;

che alla domanda si è opposto __________, proprietario di fondi contermini (part. no. __________ e __________ RFD), contestando che fossero date le premesse per l’insediamento in oggetto;

che raccolto il parere negativo della Sezione agricoltura (SA), alla domanda si è opposto anche il Dipartimento del territorio, ritenendo insoddisfatte le premesse per il rilascio di un’autorizzazione fondata sull'art. 24 LPT;

che il 1º luglio 1996 l’arch. __________ ha presentato una nuova domanda per il medesimo oggetto;

che __________ vi si è nuovamente opposto, ribadendo che non erano date le premesse per l’esercizio di un’attività agricola suscettibile di giustificare la concessione di un permesso di costruzione fondato sull’art. 24 LPT;

che il 31 gennaio 1997 il Dipartimento del territorio ha preavvisato favorevolmente la domanda;

che, fondandosi su questo preavviso, il 6 marzo 1997 il municipio di Intragna ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo nel contempo l’opposizione del vicino qui ricorrente;

che __________ ha impugnato la licenza davanti al Consiglio di Stato, ribadendo che non erano dati i presupposti per l'esercizio di un'attività agricola;

che con decisione 5 novembre 1997 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso, ritenendolo improponibile per carenza di interesse legittimo;

che con giudizio 3 febbraio 1998 il Tribunale cantonale amministrativo ha annullato il predetto giudizio governativo, accogliendo il ricorso contro di esso inoltrato dall’opponente e rinviando gli atti al Governo per l’esame del merito;

che questo Tribunale si è in sostanza limitato a riconoscere all’insorgente la legittimazione a ricorrere, negatagli a torto dal Governo;

che nell’esposizione dei fatti il Tribunale cantonale amministrativo ha ritenuto che il Dipartimento del Territorio avesse omesso di sottoporre la nuova domanda alla Sezione agricoltura per preavviso;

che con istanza 23 febbraio 1998 il soccombente ha chiesto a questo Tribunale di rivedere il predetto giudizio;

che l’istante allega che - contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale cantonale amministrativo - la seconda domanda sarebbe stata sottoposta alla Sezione agricoltura, che l’avrebbe preavvisata favorevolmente;

Considerato, in

diritto

che giusta l’art. 48 PAmm, l’autorità di ricorso può, immediatamente o dopo richiamo degli atti, decidere con breve motivazione di respingere il ricorso se esso si riveli inammissibile o manifestamente infondato;

che la norma è applicabile anche alle istanze di revisione (RDAT 1983 N 32; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 48);

che giusta l’art. 35 lett. b PAmm il rimedio della revisione è dato quando l’autorità non ha apprezzato, per inavvertenza, fatti rilevanti che risultano dagli atti;

che per dar luogo ad un giudizio di revisione tali fatti devono apparire suscettibili di modificare le conclusioni alle quali l’autorità giudicante era pervenuta (Borghi/Corti, op. cit., ad art. 35, N. 2);

che nell’ambito dell’esame della prima domanda di costruzione la Sezione agricoltura aveva espresso un lungo ed articolato parere negativo sull’intervento;

che tale parere era stato integralmente ripreso dal Dipartimento del territorio nel preavviso n. 10190 dell’8 gennaio 1996;

che nell’ambito dell’esame della seconda domanda il preavviso no. 12904 del 31.1.97 del Dipartimento del territorio riporta unicamente le prese di posizione della Sezione protezione aria ed acqua, dell’Ufficio protezione civile, dell’Ufficio dell’ispettorato del lavoro e dell’Ufficio del veterinario cantonale;

che nel parere di quest’ultimo viene di transenna rilevato che “da parte della Sezione agricoltura non sono state formulate riserve e la costruzione è ritenuta giustificata”;

che questo Tribunale non ha ravvisato in questa laconica annotazione contenuta nel preavviso dell’Ufficio del Veterinario cantonale una formale smentita del lungo ed articolato preavviso negativo espresso in precedenza dalla Sezione agricoltura nell’ambito dell’esame della precedente, pressochè identica domanda di costruzione;

che, comunque, anche se nelle osservazioni dell’Ufficio del Veterinario cantonale fossero da ravvisare gli estremi di un preavviso della Sezione agricoltura diametralmente opposto a quello espresso sulla precedente domanda di costruzione, tale circostanza non giustifica l’accoglimento dell’istanza in esame;

che l’omissione del preavviso della Sezione agricoltura ritenuta da questo Tribunale non ha in effetti esercitato alcun influsso sulle conclusioni da esso tratte nel giudizio qui dedotto in revisione;

che l’accoglimento del ricorso di __________ è stato infatti determinato esclusivamente dal mancato riconoscimento della legittimazione attiva dell’insorgente;

che, così stando le cose, l’istanza va senz’altro respinta, confermando il giudizio con cui questo Tribunale ha rinviato gli atti al Consiglio di Stato affinché, chiarita la posizione della Sezione agricoltura, entri nel merito dell’impugnativa inoltrata da __________;

che la tassa di giustizia segue la soccombenza;

visti gli art. 31, 35, 48 PAmm

dichiara e pronuncia:

1. L’istanza è respinta.

2. La tassa di giustizia di fr. 300.-- è a carico dell’istante.

3. Intimazione a: · __________

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario