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52.1998.40 • TCA TI 52.1998.40 Generato dall'IA

Real Estate Fiduciary Authorization and Time-Barred Appeal of Accountant License Annulment

Numero d'incarto 52.1998.40
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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An individual appealed a governmental resolution that authorized them to practice as a real estate fiduciary while simultaneously annulling a prior authorization, granted in error, for them to practice as a commercial accountant; the court dismissed the appeal as inadmissible because the initial challenge was improperly directed against a subsequent communication rather than the primary resolution, and when reviewing the actual resolution, the appeal was deemed manifestly time-barred as it was filed nine months late, especially since the appellant was legally represented and had been aware of the error and the annulment for a significant period, and furthermore, the court reasoned that the erroneously granted authorization created no subjective rights, particularly since the appellant had notified the authorities of the mistake themselves, precluding any claim of good faith reliance on the administrative error.

Regesto Legislator

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Art. 8a LFid, Art. 46 cpv. 2 PAmm, Art. 4 PAmm, art. 8, 17 LFid, art. 60, 61 PAmm, art. 46 PAmm; Real Estate Fiduciary Authorization and Time-Barred Appeal of Accountant License Annulment: che, così stando le cose, il ricorso va senz'altro disatteso, addebitando all'insorgente le spese e la tassa di giustizia.

Parole chiave

Generato dall'IA
errore amministrativo beni immobili fiduciario ricorso per annullamento nel diritto dell'Unione buona fede perito revisore Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 8a LFid
che l'art. 8a LFid conferisce al Tribunale cantonale amministrativo la competenza a statuire su ricorsi proposti contro decisioni rese dal Consiglio di Stato in materia di rifiuto o di revoca dell’autorizzazione all'esercizio della professione di fiduciario;
Art. 46 cpv. 2 PAmm
che in tale richiesta non sono tuttavia ravvisabili gli estremi di un ricorso ai sensi dell'art. 46 cpv. 2 PAmm;
Art. 4 PAmm
che nemmeno l'insorgente giunge a pretenderlo, rimproverando all'autorità cantonale di non aver trasmesso gli atti a questo Tribunale giusta l'art. 4 PAmm;
art. 8, 17 LFid
These provisions are cited immediately before the dispositive, indicating the substantive legal basis for rejecting the appeal concerning the authorization to practice as a fiduciary.
art. 60, 61 PAmm
These procedural articles of the PAmm are cited as part of the basis for the decision, relevant to the procedure governing the appeal.
art. 46 PAmm
This provision is cited as a procedural rule relevant to the decision, although the court found the appeal inadmissible based on timeliness and the communication being challenged was not a formal decision under this article.
art. 3, 18, 28, 31, 43 PAmm
These procedural provisions of the PAmm are cited in the preamble to the ruling, indicating the general framework applied, despite the ultimate dismissal being based on timeliness and substantive grounds.
art. 61 PAmm
Article 61 PAmm (which deals with costs, though not explicitly mentioned in the cost order) is cited in the preamble.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 8, 17 LFid

These provisions are cited immediately before the dispositive, indicating the substantive legal basis for rejecting the appeal concerning the authorization to practice as a fiduciary.

art. 60, 61 PAmm

These procedural articles of the PAmm are cited as part of the basis for the decision, relevant to the procedure governing the appeal.

art. 46 PAmm

This provision is cited as a procedural rule relevant to the decision, although the court found the appeal inadmissible based on timeliness and the communication being challenged was not a formal decision under this article.

art. 3, 18, 28, 31, 43 PAmm

These procedural provisions of the PAmm are cited in the preamble to the ruling, indicating the general framework applied, despite the ultimate dismissal being based on timeliness and substantive grounds.

art. 61 PAmm

Article 61 PAmm (which deals with costs, though not explicitly mentioned in the cost order) is cited in the preamble.

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Testo completo

Incarto n. 52.98.00040 · Lugano 15 aprile 1998 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario: · Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 16 febbraio 1998 di

__________, patrocinato da: avv. __________, contro

la comunicazione 4 febbraio 1998 del Dipartimento delle istituzioni che conferma la decisione 30 aprile 1997, no. 2135, con cui il Consiglio di Stato ha autorizzato l'insorgente ad esercitare la professione di fiduciario immobiliare ed ha annullato la decisione 30 agosto 1986 con cui aveva autorizzato lo stesso insorgente ad esercitare la professione di fiduciario commercialista;

vista la risposta 2 marzo 1998 del Dipartimento delle istituzioni, divisione della giustizia;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

che il 25 aprile 1985 il ricorrente __________, ingegnere diplomato SPFZ, ha chiesto l'autorizzazione ad esercitare la professione di fiduciario immobiliare;

che il 20 agosto 1986 il Consiglio di Stato gli ha rilasciato per inavvertenza un'autorizzazione ad esercitare la professione di fiduciario commercialista;

che il 15 gennaio 1988 l'ing. __________ ha segnalato al Dipartimento delle istituzioni, “a scanso di malintesi”, di aver chiesto l'abilitazione ad esercitare la professione di fiduciario immobiliare e non quella di fiduciario commercialista;

che il Dipartimento delle istituzioni non ha dato alcun seguito a questa segnalazione; il ricorrente, dal canto suo, non ha sollecitato alcuna correzione;

che il 27 gennaio 1997 il ricorrente ha chiesto al Dipartimento delle istituzioni di rilasciargli "un attestato di fiduciario immobiliare" al fine di essere ammesso all'Associazione svizzera dei fiduciari immobiliari;

che il 30 aprile 1997 il Consiglio di Stato ha risolto di autorizzare l'ing. __________ all'esercizio della professione di fiduciario immobiliare, annullando di conseguenza l'autorizzazione all'esercizio della professione di fiduciario commercialista che gli aveva rilasciato per errore dieci anni prima;

che il 13 maggio 1997 l'ing. __________ si è rivolto al Dipartimento delle istituzioni per il tramite del suo patrocinatore per sollecitare il mantenimento dell'iscrizione all'albo dei fiduciari commercialisti, asserendo che la sua radiazione avrebbe gravemente danneggiato la sua immagine professionale;

che il 4 febbraio 1998 l'addetto dei fiduciari della Divisione della giustizia del Dipartimento delle istituzioni ha comunicato all'ing. __________ di non potersi scostare dalla risoluzione 30 aprile 1997 del Consiglio di Stato;

che contro questa determinazione l'ing. __________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo di essere autorizzato ad esercitare tanto la professione di fiduciario immobiliare, quanto quella di fiduciario commercialista;

che secondo l'insorgente l'annullamento dell'autorizzazione erroneamente rilasciatagli nel 1986 andrebbe configurato alla stregua di una revoca di un atto amministrativo;

che la revoca sarebbe ingiustificata, in quanto riferita ad un'autorizzazione che ha creato diritti soggettivi a favore del destinatario, che è stata emanata dopo attento esame della domanda e che è stata utilizzata in buona fede;

che la Divisione della giustizia del Dipartimento delle istituzioni si rimette al giudizio di questo Tribunale con argomenti che verranno semmai ripresi qui appresso;

considerato, in

diritto

che l'art. 8a LFid conferisce al Tribunale cantonale amministrativo la competenza a statuire su ricorsi proposti contro decisioni rese dal Consiglio di Stato in materia di rifiuto o di revoca dell’autorizzazione all'esercizio della professione di fiduciario;

che l'impugnativa in esame è apparentemente rivolta contro la determinazione 4 febbraio 1998 con cui la Divisione della giustizia del Dipartimento delle istituzioni comunica all'ing. __________ di attenersi alla decisione 30 aprile 1997 con cui il Consiglio di Stato aveva annullato l'autorizzazione ad esercitare la professione di fiduciario commercialista, rilasciatagli per errore nel 1986;

che la comunicazione censurata non integra gli estremi di una decisione amministrativa impugnabile (cfr. Imboden Rhinow, Schweizerische Verwalutngsrechtsprechung, V ed., N. 35 B I seg.; Scolari, Diritto amministrativo, N. 200); non si tratta in effetti di un provvedimento volto a costituire, modificare od annullare diritti od obblighi; non si tratta nemmeno di un provvedimento inteso ad accertare l'esistenza o l'inesistenza di tali diritti; è soltanto una comunicazione mediante la quale l'addetto ai fiduciari della Divisione della giustizia del Dipartimento delle istituzioni dichiara di non potersi scostare da quanto stabilito dal Consiglio di Stato con risoluzione

30 aprile 1997;

che in quanto volto contro lo scritto in esame il ricorso è quindi irricevibile per difetto di decisione impugnabile;

che il ricorrente, in realtà, insorge tuttavia contro la decisione 30 aprile 1997 con cui il Consiglio di Stato ha annullato l'autorizzazione all'esercizio della professione di fiduciario commercialista;

che, nella misura in cui il provvedimento è assimilabile ad una revoca dell’autorizzazione, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data;

che pacifica è pura la legittimazione attiva dell'insorgente, direttamente toccato dalla decisione censurata;

che il ricorso, inoltrato 9 mesi dopo l'intimazione del provvedimento, è tuttavia manifestamente tardivo;

che è ben vero che la decisione governativa censurata non indicava nè i mezzi, nè i termini di ricorso;

che tuttavia il tempo lasciato trascorrere dal ricorrente prima di determinarsi ad impugnare formalmente la risoluzione governativa in oggetto, appare palesemente eccessivo per ammettere che questi abbia tempestivamente intrapreso quanto da lui si poteva ragionevolmente pretendere per tutelare i suoi interessi;

che il ricorrente, oltre a pretendere di esercitare un professione che richiede anche il possesso di un minimo di conoscenze giuridiche, era anche patrocinato da un legale, che non poteva ignorare i mezzi d'impugnazione previsti dalla LFid;

che il ricorso va quindi respinto siccome tardivo anche nella misura in cui è volto a rimettere in discussione la decisione 30 aprile 1997 del Consiglio di Stato;

che, dopo aver ricevuto questa decisione, il ricorrente ha invero chiesto al Dipartimento delle istituzioni (Divisione della giustizia), per il tramite del suo legale, di confermargli che sarebbe rimasto iscritto tanto all'albo dei fiduciari commercialisti, quanto a quella dei fiduciari immobiliari;

che in tale richiesta non sono tuttavia ravvisabili gli estremi di un ricorso ai sensi dell'art. 46 cpv. 2 PAmm;

che nemmeno l'insorgente giunge a pretenderlo, rimproverando all'autorità cantonale di non aver trasmesso gli atti a questo Tribunale giusta l'art. 4 PAmm;

che le contestazioni sollevate dall'insorgente nei confronti della decisione di annullamento dell'autorizzazione ad esercitare la professione di fiduciario commercialista rilasciatagli per errore dal Consiglio di Stato nel 1986 sarebbero comunque da respingere anche nel merito;

che l'autorizzazione annullata, frutto di un errore rilevato dallo stesso ricorrente, non gli ha in effetti procurato alcun diritto soggettivo;

che, notoriamente, le autorizzazioni di polizia non procurano alcun diritto soggettivo ai loro rilasciatari;

che il ricorrente non può peraltro pretendere in buona fede di prevalersi di un errore dell'amministrazione, da lui stesso rilevato e segnalato "per evitare malintesi" (cfr. scritto 15.1.88), per continuare a beneficiare di un'autorizzazione accordatagli in difetto dei presupposti di legge;

che l'uso che il ricorrente asserisce di aver fatto di tale autorizzazione non sana il difetto e non osta in nessun caso alla revoca del provvedimento, poiché il ricorrente era perfettamente consapevole dell'illegittimità dell'autorizzazione in oggetto;

che, così stando le cose, il ricorso va senz'altro disatteso, addebitando all'insorgente le spese e la tassa di giustizia.

Per questi motivi,

visti gli art. 8, 17 LFid; 3, 18, 28, 31, 43, 46, 60, 61 PAmm

dichiara e pronuncia:

1. In quanto ricevibile il ricorso è respinto.

2. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 600.-- sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione a: · __________

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario