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52.1998.372 • TCA TI 52.1998.372 Generato dall'IA

Municipality Landslide Remediation Order Joint Liability Overturned

Numero d'incarto 52.1998.372
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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Following a landslide that obstructed a stream, a municipality ordered property owners to execute extensive stabilization and clearance work, imposing joint liability for the entirety of the required measures across multiple parcels; however, the administrative court, considering a prior Federal Tribunal ruling that deemed the joint and global imposition of work on distinct properties arbitrary and disproportionate, rejected the municipality's appeal and confirmed the prior State Council decision which had partially annulled the original municipal order, applying the prohibition against worsening the appellant's position.

Regesto Legislator

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Art. 65 cpv. 4 PAmm, art. 65 4 PAmm; Municipality Landslide Remediation Order Joint Liability Overturned: La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente, il quale rifonderà a __________, ed __________, la somma di fr. 500.-- a testa (per un totale quindi di fr. 1'000.--) a titolo di ripetibili di questa sede.

Parole chiave

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responsabilità del comune beni statali terreno comunale responsabilità per i danni ambientali abbattimento di alberi responsabilità solidale Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 65 cpv. 4 PAmm
che giusta l'art. 65 cpv. 4 PAmm il Tribunale cantonale amministrativo non può modificare la decisione impugnata a danno del ricorrente;
art. 65 4 PAmm
Cited in the list of articles considered before issuing the final orders, related to the limitation on modifying the decision to the detriment of the appellant.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 65 4 PAmm

Cited in the final order to confirm that the court could only uphold the previous decision due to the prohibition of 'reformatio in peius'.

art. 65 4 PAmm

Cited in the list of articles considered before issuing the final orders, related to the limitation on modifying the decision to the detriment of the appellant.

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Testo completo

Incarto n. 52.98.00372 · Lugano 8 febbraio 1999 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretaria: · Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 2 febbraio 1996

__________ patrocinato da: avv. __________ contro

la decisione 16 gennaio 1996 (n. 166) del Consiglio di Stato che con un unico giudizio ha accolto il gravame interposto dalla signora __________, e, rispettivamente, ha parzialmente accolto l'impugnativa presentata dalla signora __________, avverso la decisione 16 giugno 1995 con cui il municipio di __________ ha ordinato loro l'esecuzione di lavori di sistemazione dei mappali n.ri __________ e __________ RFD di __________, nonché lo sgombero del materiale pericolante, franato nell'alveo del sottostante riale __________;

viste le risposte:

- 12 febbraio 1996 di __________;

- 12 febbraio 1996 del servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato;

- 19 febbraio 1996 del Consorzio di manutenzione delle opere di arginatura esistenti e future del __________;

- 13 marzo 1996 di __________;

considerata la sentenza 14 dicembre 1998 del Tribunale federale;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto ed in diritto

che il 15 settembre 1994 il municipio di __________ ha constatato che, a causa di forti piogge, si era staccata una frana dai mappali n. __________ RFD, di proprietà di __________, e dal fondo contiguo e sottostante n. __________ RFD, allora di proprietà di __________; lo smottamento aveva trascinato a valle parte di un muro in cemento esistente sulla part. n. __________, ed altro materiale proveniente dai due fondi, ostruendo l'alveo del sottostante riale __________;

che dopo aver eseguito gli interventi di prima urgenza, con risoluzione 16 giugno 1995 il municipio di __________ ha ordinato a __________ di demolire ed asportare i residui di muro ubicati sulla sua particella; ha inoltre obbligato con un vincolo di solidarietà __________ ed __________ ad eseguire sul mappale n. __________ altri ingenti lavori di sostegno del terreno, a sgomberare il materiale pericolante (particella __________) ed i detriti caduti nell'alveo del riale __________ ed a sistemare la scarpata una volta terminati i lavori (mappale n. __________);

che con istanza di derelizione 28 giugno 1995 __________ si è spossessata del fondo n. __________;

che il 16 gennaio 1996 il Consiglio di Stato, accogliendo i ricorsi di __________ e __________, ha annullato parzialmente l'ordine municipale;

che con sentenza 22 settembre 1997 il Tribunale cantonale amministrativo ha accolto il ricorso del comune di __________ ed ha annullato la decisione dell'Esecutivo cantonale, ripristinando integralmente l'ordine municipale in questione;

che con sentenza 14 dicembre 1998 il Tribunale federale ha accolto i ricorsi di diritto pubblico presentati dalle insorgenti avverso la sentenza appena ricordata;

l'Alta Corte federale ha considerato che la decisione municipale è arbitraria laddove impone con il vincolo della solidarietà ad una proprietaria interventi globali sui due fondi; la sentenza impugnata è inoltre lesiva del principio della proporzionalità, in quanto non è stato esaminato se le misure prospettate sono le meno incisive né se sono proporzionate in senso stretto;

che il Tribunale federale ha pertanto annullato la sentenza

22 settembre 1997 di questo Tribunale,

che viste le motivazioni esposte dall'Alta Corte federale il ricorso 2 febbraio 1996 del comune di __________ va respinto;

che giusta l'art. 65 cpv. 4 PAmm il Tribunale cantonale amministrativo non può modificare la decisione impugnata a danno del ricorrente;

che in considerazione del divieto della "reformatio in peius" e ritenuto il fatto che __________ ed __________ non hanno impugnato la risoluzione del Consiglio di Stato, questo Tribunale può solo limitarsi a confermare la decisione 16 gennaio 1996 del Consiglio di Stato;

che stando così le cose, ben si giustifica porre a carico del comune di __________ gli oneri processuali ammontanti a fr. 500.--; egli dovrà inoltre risarcire a __________ ed __________ fr. 500.-- ciascuna a titolo di ripetibili per questa sede;

Per questi motivi,

visti gli art. 6, 53 LIA;208 LOC; 23 RALOC; 35 cpv. 2 LE; 1 ss. ed in particolare l'art.

65 4 PAmm;

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente, il quale rifonderà a __________, ed __________, la somma di fr. 500.-- a testa (per un totale quindi di fr. 1'000.--) a titolo di ripetibili di questa sede.

3. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La segretaria