Weapons Purchase Authorization Appeal Costs Reimbursement
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn applicant appealed a decision denying authorization to purchase a handgun for personal security related to their building materials business, citing insufficient need under existing cantonal law despite police reservations regarding theft risk and the presence of an alarm system. During the appeal, a new Federal Law on Weapons took effect, which, unlike the prior cantonal statute, removed the requirement to demonstrate a concrete need for self-defense at the workplace. Consequently, the initial administrative department revoked its initial denial and granted the purchase authorization, leading the court to rule that the department was the unsuccessful party and therefore liable to reimburse the appellant for appeal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 31 PAmm, art. 60 PAmm, art. 61 PAmm, art. 50 PAmm, art. 28 PAmm, art. 3 PAmm; Weapons Purchase Authorization Appeal Costs Reimbursement: During the appeal, a new Federal Law on Weapons took effect, which, unlike the prior cantonal statute, removed the requirement to demonstrate a concrete need for self-defense at the workplace. Consequently, the initial administrative department revoked its initial denial and granted the purchase authorization, leading the court to rule that the department was the unsuccessful party and therefore liable to reimburse the appellant for appeal costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe court granted the appellant reimbursement for litigation costs (ripetibili) based on this procedural article.
This article appears in the list of provisions reviewed before the ruling, relating to the general application of the procedural code.
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Testo completo
Incarto n. 52.98.00366 · Lugano 3 settembre 1999 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario: · Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 17 dicembre 1998 di
__________ patrocinato dallo Studio legale __________ contro
la decisione 2 dicembre 1998 (n. 13/1998) del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Ufficio permessi, che ha negato all'insorgente l'autorizzazione di acquistare un'arma corta da fuoco a scopo di sicurezza personale nell'ambito della propria attività di commerciante di materiali edili;
vista la risposta 30 dicembre 1998 e la successiva decisione di revoca 10 marzo 1999 del dipartimento;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto e in diritto
che il 5 maggio 1998 __________ ha chiesto al Dipartimento delle istituzioni, Ufficio permessi (UP), l'autorizzazione per l'acquisto di un'arma corta da fuoco (revolver marca S&W-mod. 617 4" calibro 22 lr) a scopo di sicurezza personale nell'ambito della propria attività di commerciante di materiali edili presso la ditta __________, di cui è contitolare ("difesa personale sul posto di lavoro");
che l'11 maggio 1998 il municipio di __________ ha preavvisato favorevolmente la domanda; la Polizia cantonale ha per contro formulato parere negativo, segnatamente a seguito del pericolo che l'arma venisse nuovamente rubata e vista l'esistenza di un impianto di allarme installato presso la ditta;
che con decisione 2 dicembre 1998 (n. 13/1998) l'UP ha respinto l'istanza;
che il dipartimento ha considerato insufficienti i motivi della richiesta, visti i rigorosi criteri previsti dalla normativa cantonale e la consolidata giurisprudenza di questo tribunale in merito alle concrete necessità di disporre di un'arma;
che l'autorità di prime cure ha rilevato come la ditta fosse situata in una zona circondata da diverse abitazioni, dotata di un sistema d'allarme attivato alla chiusura degli uffici e che, in caso di necessità, l'interessato potesse comunque richiedere l'intervento della polizia;
che contro la predetta pronunzia dipartimentale, __________ è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio dell'autorizzazione in quanto sarebbe l'unico modo per tutelare la propria sicurezza sul posto di lavoro;
che il 30 dicembre 1998 l'UP si è opposto all'accoglimento del ricorso;
che il 1° gennaio 1999 è entrata in vigore la nuova Legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni del 20 giugno 1997 (LArm; RU 1998 2535 segg.), la quale persegue l'unificazione del diritto sulle armi a livello nazionale e sostituisce il Concordato del 27 marzo 1969 sul commercio di armi e munizioni e le relative disposizioni cantonali (FF 1996 I 876);
che la LArm, contrariamente a quanto richiedeva l'art. 15 cpv. 1 della legge cantonale del 10 ottobre 1967 (LArmi), non prevede la dimostrazione della concreta necessità di dover disporre dell'arma per la propria sicurezza nella propria abitazione o nell'ambito dell'attività professionale;
che in pendenza di ricorso, l'UP ha quindi revocato la decisione impugnata a seguito dell'entrata in vigore della LArm e ha autorizzato l'acquisto dell'arma (v. permesso d'acquisto 24 marzo 1999);
che con la revoca, l'autorità di prime cure ha in tal modo aderito all'impugnativa;
che il ricorrente, preso atto della revoca, chiede ora l'assegnazione delle ripetibili per la stesura dell'allegato ricorsuale;
che con l'annullamento dell'atto impugnato, successivo alla presentazione della risposta, l'UP è da ritenersi parte soccombente (RDAT 1986
N. 23 pag. 46);
che il ricorrente ha quindi diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili (art. 31 PAmm);
Per questi motivi,
visti la LArm; gli art. 3, 28, 31, 50, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è evaso nel senso dei considerandi.
2. Non si prelevano né tasse né spese di giustizia. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà al ricorrente fr. 300.– a titolo di ripetibili.
3. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
##### Il presidente Il segretario