Appeal Concerning Retaining Wall Height and Material Specification
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA legal challenge was brought against a governmental decision that upheld building permits for the construction of a retaining wall up to 2.50 meters high near property boundaries, which the appellants argued should require sound-absorbing material to mitigate noise reflection towards their adjacent properties across railway tracks. The Administrative Cantonal Tribunal resolved the matter through a transaction where the original building licenses were confirmed, contingent upon the retaining wall being constructed using prefabricated elements instead of reinforced concrete, thereby settling the dispute without costs or awarded costs, while reiterating that the wall's height must not exceed 2.50 meters and must adhere to safety regulations.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 30 RLE, RDAT I 1995 N. 39; Appeal Concerning Retaining Wall Height and Material Specification: The Administrative Cantonal Tribunal resolved the matter through a transaction where the original building licenses were confirmed, contingent upon the retaining wall being constructed using prefabricated elements instead of reinforced concrete, thereby settling the dispute without costs or awarded costs, while reiterating that the wall's height must not exceed 2.50 meters and must adhere to safety regulations.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision is cited in the reasoning section concerning the required conformity of the wall with the rules of the art regarding safety, which the court reiterates must be respected, even though the decision is based on a transaction.
This is cited as jurisprudence supporting the court's view on the scope of review during the building permit procedure, which informs the final orders made under the transaction.
Testo completo
Incarto n. 52.98.00349 · Lugano 29 luglio 1999 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario: · Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 7 dicembre 1998 di
__________ rappr. da: __________ __________ ______________________________ __________ __________ patr. dall’avv. __________
contro
la decisione 18 novembre 1998, no. 5286, del Consiglio di Stato che respinge le impugnative presentate dagli insorgenti avverso le licenze edilizie 5 marzo 1998 rilasciate dal municipio di __________ a __________, rispettivamente a __________, __________ e __________ per la costruzione di un muro di sostegno sulle part. no. __________ e __________ RFD;
viste le risposte:
- 22 dicembre 1998 del Consiglio di Stato, Bellinzona;
- 31 dicembre 1998 del municipio di __________;
- 11 gennaio 1999 di __________, __________, __________ e __________;
- 25 gennaio 1999 delle __________;
- 10 febbraio 1999 del Dipartimento del territorio, UDC, Bellinzona;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che con separate licenze del 5 marzo 1998 il municipio di __________ ha autorizzato i resistenti a costruire un muro di sostegno alto sino a m 2.50, lungo il confine S delle part. n. __________ e __________ RFD, a ridosso del sedime delle __________;
che con giudizio 18 novembre 1998 il Consiglio di Stato ha confermato i provvedimenti, respingendo le impugnative contro di essi inoltrati dagli opponenti, che chiedevano di rivestire il manufatto con materiale fonoassorbente al fine di evitare la riflessione delle onde sonore verso i loro fondi, situati sul lato opposto dei binari;
che i soccombenti hanno impugnato il predetto giudizio davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando che le licenze fossero subordinate alla condizione di rivestire il muro con materiale fonoassorbente;
che all'accoglimento del ricorso si sono opposti il Consiglio di Stato, il municipio di __________ ed i beneficiari delle licenze in contestazione, mentre le __________ si sono rimesse al giudizio di questo Tribunale;
che il 26 aprile 1999 i resistenti hanno prospettato l'eventualità di costruire il muro con vasche prefabbricate (tipo __________) invece che in cemento armato;
che il 4 giugno 1999 il giudice delegato ha proposto alle parti di evadere il ricorso con la seguente transazione:
"1. Le licenze 5 marzo 1998 rilasciate dal municipio di __________ a __________, __________ e __________ sono confermate alla condizione che il muro di sostegno sulle part. n. __________ e __________ RFD venga realizzato con il sistema di elementi prefabbricati __________.
2. La decisione del Consiglio di Stato è annullata e riformata in tal senso.
3. In caso di accettazione il Tribunale cantonale amministrativo stralcerà il ricorso dagli atti senza spese e senza assegnazione di ripetibili."
che il 15 giugno 1999 i ricorrenti hanno dichiarato di aderire alla proposta, ferme restanti le ulteriori condizioni poste dalle licenze edilizie;
che con ulteriore scritto del 30 giugno il ricorrente __________ ha postulato una verifica statica del manufatto;
che analoga richiesta è stata formulata dalle __________ e dal municipio di __________;
che, viste le prese di posizione delle parti, sostanzialmente concordanti, e considerato che il municipio aveva già dato il suo benestare alla costruzione di un muro di elementi prefabbricati, previsto da una domanda di costruzione inoltrata dai resistenti __________ con il consenso delle __________, questo Tribunale ritiene che la transazione proposta si sia comunque perfezionata;
che a scanso di equivoci va unicamente ribadito che il muro non dovrà superare l'altezza di m 2.50 dal terreno naturale, stabilita a titolo di condizione dalle licenze edilizie, e dovrà essere conforme alle regole dell'arte in fatto di sicurezza (art. 30 RLE): aspetto, questo, che esula dalle verifiche che l'autorità è tenuta ad esperire nell’ambito della procedura di rilascio della licenza edilizia (RDAT I 1995 N. 39);
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è stralciato dai ruoli ai sensi dei considerandi per intervenuta transazione.
§. La decisione 18 novembre 1998, n. 5285, del Consiglio di Stato è annullata e riformata di conseguenza.
2. Non si prelevano né spese, né tasse di giustizia.
3. Non si assegnano ripetibili.
4. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario