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52.1998.343 • TCA TI 52.1998.343 Generato dall'IA

Municipal Decision Appeal Timeliness and Awareness of Deadline

Numero d'incarto 52.1998.343
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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An individual appealed a state council resolution that upheld a municipal decision denying permission to place a signature-gathering stall for a tax law initiative in a preferred location near the municipal polling station during federal voting days. The court found that the initial appeal filed with the state council on July 27, 1998, against the May 26 municipal decision was late because the fifteen-day appeal period, which had not been explicitly stated in the municipal decision, should have commenced when the appellant first became aware of the decision, which was clearly established by his own actions of attempting to challenge it via fax on June 5 and subsequently discussing the matter publicly in mid-July, demonstrating a lack of diligence in adhering to statutory deadlines, and therefore the state council erred in deeming the appeal admissible based on the June 5 fax, leading the administrative tribunal to overturn the state council's resolution and declare the appeal inadmissible due to tardiness.

Regesto Legislator

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Art. 208 cpv. 1 LOC, Art. 46 cpv. 1 PAmm, Art. 43 PAmm, Art. 18 cpv. 1 PAmm, Art. 8 cpv. 1 PAmm, Art. 52 cpv. 1 PA; Municipal Decision Appeal Timeliness and Awareness of Deadline: The court found that the initial appeal filed with the state council on July 27, 1998, against the May 26 municipal decision was late because the fifteen-day appeal period, which had not been explicitly stated in the municipal decision, should have commenced when the appellant first became aware of the decision, which was clearly established by his own actions of attempting to challenge it via fax on June 5 and subsequently discussing the matter publicly in mid-July, demonstrating a lack of diligence in adhering to statutory deadlines, and therefore the state council erred in deeming the appeal admissible based on the June 5 fax, leading the administrative tribunal to overturn the state council's resolution and declare the appeal inadmissible due to tardiness.

Parole chiave

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termini legali legittimazione a ricorrere impugnazione di decisioni amministrative legittimazione del comune seggio elettorale approvazione del regolamento Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 208 cpv. 1 LOC
La competenza del Tribunale è data (art. 208 cpv. 1 LOC).
Art. 46 cpv. 1 PAmm
Il ricorso è tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione del ricorrente certa (art.
Art. 43 PAmm
Cited in the introductory grounds regarding the appellant's standing (legitimation), which was established but not decisive in the final orders.
Art. 18 cpv. 1 PAmm
Può inoltre essere deciso sulla scorta degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
Art. 8 cpv. 1 PAmm
Intanto nella procedura amministrativa ticinese (art. 8 cpv. 1 PAmm), al pari di quella federale (art.
Art. 52 cpv. 1 PA
1 PAmm), al pari di quella federale (art. 52 cpv. 1 PA, 30 cpv.
Art. 26 cpv. 2 PAmm
L'art. 26 cpv. 2 PAmm stabilisce che una decisione deve essere munita dei mezzi e dei termini di ricorso.
Art. 107 cpv. 3 OG
b) ed in analogia con quanto prescrivono sul piano federale gli art. 107 cpv. 3 OG e

Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 46 PAmm

Cited in the introductory grounds and applied indirectly to confirm the finding that the State Council wrongly dismissed the timeliness exception, leading to the appeal being accepted on technical grounds (though the provision itself defines the original 15-day deadline).

art. 28 PAmm

Cited in the introductory grounds and applied by the court to decide not to levy a judgment fee because it is not ruling on the merits of the controversy.

art. 31 PAmm

Cited in the introductory grounds and applied by the court not to award indemnities to the appellant, as he only won on a technical legal ground and was not assisted by counsel.

art. 43 PAmm

Cited in the introductory grounds regarding the appellant's standing (legitimation), which was established but not decisive in the final orders.

art. 208 LOC

Cited in the introductory grounds regarding the jurisdiction of the Cantonal Administrative Court.

art. 209 LOC

Cited in the introductory grounds regarding the composition or procedures of the Cantonal Administrative Court.

art. 3 PAmm

Cited in the introductory grounds regarding procedural fairness or general principles, but not explicitly tied to a final order.

art. 18 PAmm

Cited in the introductory grounds, used to justify deciding based on the case file without further investigation, but not repeated in the dispositive orders.

art. 60 PAmm

Cited in the introductory grounds, relates to costs/indemnities, but not explicitly mentioned in the final orders regarding costs/indemnities.

art. 61 PAmm

Cited in the introductory grounds, relates to costs/indemnities, but not explicitly mentioned in the final orders regarding costs/indemnities.

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Testo completo

Incarto n. 52.98.00343 · Lugano 23 marzo 1999 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario: · Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 4 dicembre 1998 di

__________ contro

la risoluzione 18 novembre 1998 (n. 5289) del Consiglio di Stato, che ha respinto il ricorso dell'insorgente contro la decisione 26/27 maggio 1998 con cui il municipio di __________ ha autorizzato il ricorrente e la lega dei __________ di __________ a posare una bancarella per la raccolta di firme a sostegno dell'iniziativa popolare per la modifica della legge tributaria durante i periodi di apertura dell'ufficio elettorale comunale per le votazioni federali del 5/6/7 giugno 1998;

viste le risposte:

- 22 dicembre 1998 del Consiglio di Stato, Bellinzona;

- 27 gennaio 1999 del municipio di __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

A. a) Il 25 maggio 1998 la lega dei __________ di __________ ed il ricorrente hanno sollecitato al municipio di __________ l'autorizzazione a posare una bancarella per la raccolta di firme a sostegno dell'iniziativa popolare per la modifica della legge tributaria durante i periodi di apertura dell'ufficio elettorale comunale per le votazioni federali del 5/6/7 giugno 1998. I richiedenti hanno altresì precisato di voler posare la bancarella a ridosso del fabbricato che ospita l'ufficio della polizia comunale ed i locali di voto.

b) Con decisione 26 maggio 1998, notificata il giorno successivo alla sola lega dei __________, il municipio di __________ ha autorizzato la richiesta posa della bancarella, da ubicare tuttavia all'entrata del piazzale della casa comunale.

c) Una volta entrato in possesso della suddetta decisione, con invio del primo pomeriggio del 5 giugno 1998, ovvero nell'imminenza dell'apertura dell'ufficio di voto, indirizzato al municipio di __________ via facsimile (telefax) __________ ha contestato quella decisione per quanto concerneva l'ubicazione della bancarella, augurandosi che il municipio ritornasse sulla stessa. Il vicesegretario di __________ ha immediatamente risposto al ricorrente, parimenti via telecopiatrice, che era impossibile riunire il municipio durante il pomeriggio stesso.

B. a) Dopo vicissitudini che verranno illustrate nei considerandi di diritto, con ricorso 27 luglio 1998 __________ ha impugnato la menzionata decisione municipale davanti al Consiglio di Stato, al quale ha domandato di annullarla poiché illegittima nella misura in cui non autorizzava la bancarella nel luogo proposto dai richiedenti.

b) Con risoluzione 18 novembre 1998 il Consiglio di Stato ha respinto nel merito il gravame, dopo aver disatteso in limine l'eccezione di tardività dello stesso sollevata dal municipio, adducendo che l'invio via facsimile al municipio di __________ del 5 giugno 1998 valeva a tutti gli effetti quale tempestivo ricorso, ancorché indirizzato ad un'autorità incompetente.

C. Con ricorso 4 dicembre 1998 __________ è insorto innanzi a questo Tribunale contro il giudicato governativo, del quale sollecita l'annullamento.

Il Consiglio di Stato ed il municipio di __________ ha sollecitato la reiezione del gravame.

Ai fini del giudizio non occorre riassumere le rispettive tesi di diritto.

Considerato, in

diritto

1. La competenza del Tribunale è data (art. 208 cpv. 1 LOC). Il ricorso è tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione del ricorrente certa (art. 43 PAmm). Il gravame è pertanto ricevibile in ordine. Può inoltre essere deciso sulla scorta degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).

2. 2.1. La decisione municipale 26 maggio 1998 è stata notificata l'indomani alla sola lega dei __________. Il ricorrente ne è comunque venuto in possesso nei giorni immediatamente successivi, ma al più tardi il 5 giugno 1998, data alla quale egli l'ha contestata con l'invio di un facsimile direttamente al municipio. Il ricorrente ha indi impugnato quell'atto al Consiglio di Stato in data 27 luglio 1998, ovvero a quasi due mesi dalla sua emissione rispettivamente ad oltre un mese e mezzo dalla sua conoscenza. Il suo ricorso avrebbe pertanto dovuto essere considerato tardivo in applicazione dell'art. 46 cpv. 1 PAmm, giusta il quale il ricorso deve essere insinuato all'autorità competente - per iscritto - entro 15 giorni dall'intimazione. Il Consiglio di Stato ha tuttavia ritenuto di dover respingere l'eccezione di tardività sollevata da parte del municipio, argomentando che quale data di inoltro del gravame faceva stato quella di invio, via facsimile, della contestazione della decisione municipale direttamente all'esecutivo, ovvero il 5 giugno 1998. Il giudizio governativo, palesemente errato, non può essere tutelato.

2.2. Intanto nella procedura amministrativa ticinese (art. 8 cpv. 1 PAmm), al pari di quella federale (art. 52 cpv. 1 PA, 30 cpv. 1 OG), la ricevibilità in ordine di un ricorso è subordinata, sotto l'aspetto formale, alla insinuazione della relativa memoria firmata in originale dalla parte o dal suo patrocinatore: non basta la firma risultante da una fotocopia, tale quella che viene riprodotta attraverso un apparecchio telefax (DTF 121 II 252 segg.). Sotto l'aspetto sostanziale, invece, in quanto indirizzato al municipio l'atto

5 giugno 1998 non poteva che valere quale domanda di riesaminare tanto la decisione del 26 maggio precedente quanto la prassi seguita fino a quel momento da parte dello stesso esecutivo in merito all'ubicazione delle bancarelle per la raccolta di firme: istanza alla quale il municipio (poteva ma) non era tenuto a dar seguito. Che __________ non intendesse ricorrere attraverso la presentazione di quella memoria è del resto stato riconosciuto senza problemi dallo stesso insorgente, il quale - innanzi all'autorità inferiore - ha addotto di aver *"annunciato l'intenzione di inoltrare un ricorso durante la seduta del consiglio comunale (CC) del 13 luglio, dopo una risposta insoddisfacente a una mia interpellanza orale mirante a sapere perché il municipio non autorizzasse la posa di bancarelle nelle vicinanze del locale di voto"* (cfr. ricorso 27 luglio 1998, pag. 1, la sottolineatura è dello stesso ricorrente; cfr. inoltre sub 2.4.).

Il gravame inoltrato il 27 luglio 1998 doveva pertanto, di principio, essere considerato tardivo. Il ricorrente ha tuttavia giustificato l'inoltro a quel momento con il fatto che la decisione 26 maggio 1998 non indicava i mezzi ed il termine di ricorso. Questa giustificazione non può tuttavia essere ascoltata nel concreto caso.

2.3. L'art. 26 cpv. 2 PAmm stabilisce che una decisione deve essere munita dei mezzi e dei termini di ricorso. Di principio la mancanza di queste indicazioni non deve comportare per il destinatario pregiudizio alcuno in conformità alla prassi di questo Tribunale (RDAT II-1991 N. 14 lett. b) ed in analogia con quanto prescrivono sul piano federale gli art. 107 cpv. 3 OG e

38 PA. Una tale mancanza non legittima tuttavia l'interessato a procrastinare l'inoltro del rimedio: le regole della buona fede e la sicurezza del diritto esigono che egli assuma le informazioni necessarie e, ottenutele, agisca con tempestività. In caso contrario il termine per interporre l'impugnativa si considera decorso. Di regola un gravame può essere considerato tempestivo, ancorché esperito tardivamente, quando è proposto - dal momento in cui al destinatario è stato possibile prenderne conoscenza - entro il termine ordinario di ricorso (RDAT cit., lett. b e c ).

2.4. Nella fattispecie è senz'altro certo che la decisione municipale 26 maggio 1998 non indicasse il rimedio giuridico esperibile contro la stessa. E' però altrettanto certo che il ricorrente non ha fatto prova di quel minimo di attenzione che gli si poteva richiedere per ovviare a questo vizio.

Tanto per cominciare il ricorrente non ha rispettato la decisione stessa, posando la bancarella nel luogo da lui desiderato e non in quello assegnatogli dal municipio, ripromettendosi *"di presentare ricorso contro l'eventuale multa"* che l'esecutivo avrebbe potuto infliggergli (ricorso 27 luglio 1998 al Consiglio di Stato, pag. 2). Caduta la possibilità di contestare la multa, poiché il municipio ha rinunciato al perseguimento della menzionata violazione, l'insorgente si è indi messo *"il cuore in pace"* (ricorso citato, pag. 2): avrebbe chiesto i necessari chiarimenti sul perché il municipio non intendeva autorizzare la posa di bancarelle per la raccolta di firme in prossimità del locale di voto alla successiva seduta del consiglio comunale, alla trattanda riservata alle interpellanze. Come risulta da quanto esposto sub 2.2. è in quella sede che il ricorrente ha annunciato l'intenzione di ricorrere contro la decisione municipale 26 maggio 1998, dopo aver ricevuto da parte del municipio delle giustificazioni insoddisfacenti. Dal momento che detta intenzione è sorta il 13 luglio 1998, ovvero il giorno della seduta del Legislativo ove il municipio ha risposto alla sua interpellanza sull'oggetto, il ricorrente - che dalla lettura, il giorno precedente, di due risoluzione governative, aveva accidentalmente appreso che i termini di ricorso non decorrono in caso di assenza di loro indicazione - ha calcolato la scadenza del termine come se l'intimazione della decisione municipale fosse avvenuta quello stesso giorno e che pertanto coincidesse (omettendo di considerare le ferie; art. 13 PAmm) con il 28 luglio 1998 (cfr. ricorso 27 luglio 1998, pag. 1).

Ora, il comportamento assunto dal ricorrente dimostra inequivocabilmente che egli non si è attivato con le dovute diligenza e solerzia per conoscere il termine e l'autorità cui avrebbe dovuto indirizzare il suo ricorso contro la nota decisione municipale 26 maggio 1998. Informazioni che, del resto, in quanto consigliere comunale e giornalista, dovevano essergli già ben note. Piuttosto l'istoriato che precede, desunto totalmente dalle dichiarazioni dello stesso ricorrente, testimonia - ed ancora una volta inequivocabilmente - che egli ha creduto di poter far dipendere dal suo insindacabile arbitrio la decorrenza dei termini per presentare un'impugnativa. Atteggiamento che, però, di tutta evidenza non merita tutela.

3. Se ne deve concludere che il ricorso 27 luglio 1998 doveva già essere dichiarato irricevibile, in quanto tardivo, da parte del Consiglio di Stato e che questa autorità non era pertanto nemmeno tenuta ad esaminare il merito della controversia. Il ricorso deve pertanto essere formalmente accolto, ma solo per adattare a questa conclusione il dispositivo n. 1 del giudizio impugnato. Dato l'esito che avrebbe dovuto essere riservato al ricorso 27 luglio 1998, il dispositivo n. 2, giusta il quale viene posta a carico del ricorrente una tassa di giudizio di fr. 300.--, deve invece essere confermato. Contrariamente a quanto egli afferma, secondo la prassi delle autorità cantonali il fatto di agire nel solo interesse generale o per motivi ideali non permette ancora di sollevare dal pagamento della tassa di giudizio chi soccombe in una procedura ricorsuale (RDAT 1983 N. 31, ove è stata abbandonata la prassi contraria pubbl. in RDAT 1977 N. 32; STA inedite 24 gennaio 1995 in re D. e C., consid. 4; 28 gennaio 1998 in re M. e D. T., consid. 5). Questa circostanza viene tuttavia tenuta in debito conto nell'ambito della commisurazione della tassa stessa.

4. Poiché il Tribunale non deve pronunciarsi sul merito della controversia, come ritenevano invece le parti, non preleva una tassa di giudizio (art. 28 PAmm). Del pari al ricorrente, vittorioso solo sotto l'aspetto tecnico giuridico e peraltro non assistito da un patrocinatore, non vengono assegnate ripetibili (art. 31 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 208, 209 LOC, 3, 18, 28, 31, 43, 46, 60, 61 PAmm

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è accolto.

§. Il dispositivo n. 1 della risoluzione 18 novembre 1998 (n. 5289) del Consiglio di Stato è modificato come segue:

"1. Il ricorso è irricevibile."

2. Non si preleva una tassa di giudizio. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario