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52.1998.338 • TCA TI 52.1998.338 Generato dall'IA

Parking Signage Dispute Settlement

Numero d'incarto 52.1998.338
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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Recourse was brought against a cantonal executive decision that upheld local traffic regulations concerning the removal and implementation of signage related to a previously constructed underground parking garage, which itself stemmed from a long-standing dispute over the required suppression of surface parking spots following the authorization of the garage. The administrative court accepted the appeal as concluded by a judicial settlement reached between the initial appellants, the municipality, and other interested parties, thereby annulling and reforming the lower authority's decision against the appellants in accordance with the terms of the transaction, which involved the municipality agreeing to maintain 24 specific surface parking spaces with rates aligned to the garage, leading to the withdrawal of the appeal and the conclusion of the matter without court costs.

Regesto Legislator

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Art. 27 PAmm, 2. Non si prelevano tasse di giustizia e non si assegnano ripetibili; Parking Signage Dispute Settlement: The administrative court accepted the appeal as concluded by a judicial settlement reached between the initial appellants, the municipality, and other interested parties, thereby annulling and reforming the lower authority's decision against the appellants in accordance with the terms of the transaction, which involved the municipality agreeing to maintain 24 specific surface parking spaces with rates aligned to the garage, leading to the withdrawal of the appeal and the conclusion of the matter without court costs.

Parole chiave

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fine del processo multa per divieto di sosta legittimazione del comune obbligo di costruire posteggi autorità amministrativa legittimazione a ricorrere Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 27 PAmm
Cited as the basis for issuing the judicial decree concerning the accepted settlement.
2. Non si prelevano tasse di giustizia e non si assegnano ripetibili
Order explicitly stating that no court fees are levied and no indemnities are awarded.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 27 PAmm

Cited as the basis for issuing the judicial decree concerning the accepted settlement.

§. Nella misura in cui concerne i qui ricorrenti, la decisione 11 novembre 1998 (n. 5086) del Consiglio di Stato è annullata e riformata di conseguenza, senza aggravio di tasse di giudizio, spese, né assegnazione di ripetibili.

This section details the annulment and reformation of the lower authority's decision concerning the appellants without imposing costs.

2. Non si prelevano tasse di giustizia e non si assegnano ripetibili.

Order explicitly stating that no court fees are levied and no indemnities are awarded.

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Testo completo

Incarto n. 52.98.00338 · Lugano 30 settembre 1999 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi

segretario: · Thierry Romanzini, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 2 dicembre 1998 di

______________________________ __________ __________ __________ __________ tutti patrocinati dall'avv. __________ contro

la decisione 11 novembre 1998 (n. 5086) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dagli insorgenti contro le prescrizioni locali concernenti il traffico pubblicate dal municipio di __________ sul FU n. __________ del __________ (pagg. __________ segg.);

richiamato il decreto 28 gennaio 1999 del giudice delegato che ha sospeso la causa al fine di permettere alle parti di giungere ad un accordo transattivo;

preso atto della seguente transazione sottoscritta il 22 giugno 1999 dalle parti, dall'Autosilo __________, come pure dal__________ __________ e Sezione della Svizzera Italiana quali parti interessate:

*" Bellinzona, il 22 giugno 1999*

TRANSAZIONE GIUDIZIARIA

*Fra*

*- La __________, società cooperativa, con sede in __________*

*- i signori __________ in __________, __________ in __________ e __________ in __________*

*- la __________ con sede a __________,*

*- la __________ con sede a __________,*

*- il signor __________ in __________,*

*tutti patrocinati e rappresentati dall'avv. __________ in __________,* ricorrenti,

*il Comune di __________, rappresentato dal suo Municipio e per esso dal Sindaco e dal Segretario,* convenuto in ricorso

*la __________ A con sede in __________, rappresentata dall'avv. dr. __________ e dal signor __________,* parte interessata.

*__________ con sede in __________e e la sua*

Sezione della Svizzera Italiana, *__________,*

*rappresentate dal signor __________,*

parti interessate,

*premesso che la __________, Succursale di __________ (in seguito indicata __________), ora sostituita dalla __________, il 13 marzo 1989 ha inoltrato al Municipio del Comune di __________ (in seguito indicato Municipio) una domanda di costruzione riguardante l'attuazione di un autosilo sotterraneo sotto __________ in __________ (in seguito indicato autosilo), che è stato nel frattempo costruito e messo in esercizio,*

*premesso che il 30 gennaio 1992 I'allora Dipartimento delle pubbliche costruzioni, rimosse le opposizioni dell'Associazione Traffico e Ambiente e della sua Sezione della Svizzera Italiana (in seguito indicate risp. ATA/CH e ATA/TI), ha rilasciato alla __________ l'autorizzazione cantonale a costruire, subordinandola a diverse condizioni, fra cui quella della rimozione di 120 posteggi di corta durata ed in superficie nel perimetro dell'autosilo,*

*premesso che il 3 marzo 1992 il Municipio, rimosse le opposizioni della ATA/CH e della ATA/TI, ha rilasciato alla __________ la licenza edilizia comunale,*

*premesso che con decisione 27 ottobre 1992 il Consiglio di Stato ha confermato i permessi di cui sopra, respingendo il ricorso presentato dalla ATA/CH, rappresentata dalla ATA/TI,*

*premesso che il Tribunale cantonale amministrativo (in seguito indicato TCA), cui la ATA/CH si era rivolta, con sentenza 25 settembre 1995, ha parzialmente accolto I'impugnativa, estendendo la condizione di soppressione a tutti i posteggi pubblici di corta durata nel perimetro ristretto dell'autosilo,*

*premesso che, in ossequio a tale sentenza, il Municipio ha pubblicato sul Foglio ufficiale della Repubblica e Cantone del Ticino N. ____________________ del __________, pagg. __________ e segg., delle prescrizioni locali concernenti il traffico,*

*premesso che le menzionate prescrizioni locali concernenti il traffico, limitatamente alla segnaletica da eliminare ed alla segnaletica da attuare lungo Via __________, posteggio __________ e posteggio __________, sono state impugnate dai ricorrenti mediante gravame 25 febbraio 1998 al Consiglio di Stato,*

*premesso che il Consiglio di Stato, con decisione 11 novembre 1998, ha respinto tale gravame,*

*premesso che i ricorrenti in data 2 dicembre 1998 si sono aggravati al TCA,*

*premesso che la procedura, che reca il N. __________, è stata sospesa con ordinanza 28 gennaio 1999 del Giudice delegato del TCA,*

*premesso che il Municipio ha prospettato una soluzione di compromesso, che ha incontrato l'adesione sia dei ricorrenti, sia di entrambe le parti interessate,*

*premesso che la situazione esistente risulta dalla planimetria, datata 3 marzo 1999, che si allega alla presente transazione come inserto A,*

*nell'intento di togliere transattivamente la lite, si conviene ciò che segue:*

*1. Il Comune di __________ si obbliga, in parziale riforma delle menzionate prescrizioni locali concernenti il traffico, ad attuare la situazione prevista dalla planimetria, anch'essa datata 3 marzo 1999, che si allega alla presente come inserto B. In particolare il Comune di __________ si obbliga a mantenere i 24 posteggi segnati in giallo sulla planimetria inserto B. Le tasse di utilizzazione dei posteggi in oggetto dovranno essere allineate a quelle dell'autosilo ubicato in __________.*

*2. I ricorrenti __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________, preso atto dell'obbligo assunto dal Municipio come al punto 1. della presente transazione, dichiarano di aderire a detta soluzione.*

*3. A loro volta le parti interessate __________, __________ ed __________ dichiarano di aderire a detta soluzione, rinunciando ad impugnarla.*

*4. Il Municipio provvede sollecitamente a pubblicare le prescrizioni locali concernenti il traffico così riformate.*

*Non appena le stesse sono cresciute in giudicato i ricorrenti si obbligano a trasmettere al TCA, perché venga inclusa nel decreto di stralcio, la presente transazione ed a ritirare il loro gravame 2 dicembre 1998.*

*5. I ricorrenti si assumono eventuali spese che fossero prelevate dal TCA e rinunciano a chiedere ripetibili.*

*6. La presente transazione è redatta e sottoscritta in dodici esemplari, uno per il TCA, uno per ciascun ricorrente, uno per il Comune di __________ ed uno per ciascuna parte interessata.*

*In fede:*

*Per i ricorrenti:*

*Avv. __________ .............................*

*Per il Municipio di __________: Il Sindaco Il Segretario*

*............... ...................*

*Per __________:*

*Avv. __________ .............................*

*Sig. __________ .............................*

*Per l'Associazione Traffico e Ambiente:*

*Sig. __________ ...........................*

*Per l'Associazione Traffico e Ambiente*

*Sezione della Svizzera Italiana:*

*Sig. __________ .............................*

*Allegati:

- inserto A: Planimetria 1:500 "situazione esistente"*

*- inserto B: Planimetria 1:500 "situazione prevista"*

premesso che il menzionato accordo è stato conchiuso direttamente tra le parti senza la partecipazione del Tribunale;

rilevato che con lo scritto 3 settembre 1999 gli insorgenti hanno comunicato al Tribunale di ritirare l'impugnativa e hanno chiesto di approvare il testo della transazione al fine di conferirle carattere giudiziario;

ritenuto che occorre pertanto verificarne la legittimità ed emanare un giudizio di merito che sostituisca quello dell'autorità inferiore (cfr. Cavelti, Die Verfahren vor dem Verwaltungsgericht des Kantons St. Gallen; pag. 278 e nota a pié di pagina n. 461; inoltre, dello stesso autore, l'articolo pubbl. in. AJP/PJA 2/95, pag. 176, II 2; STA inedita 24.6.1997 in re __________ e llcc, consid.

3.2. con rinvio);

constatato che nulla osta all'approvazione della citata transazione;

visto l'art. 27 PAmm;

decreta:

1. Il ricorso è accolto come all'intervenuta transazione.

§. Nella misura in cui concerne i qui ricorrenti, la decisione 11 novembre 1998 (n. 5086) del Consiglio di Stato è annullata e riformata di conseguenza, nei loro confronti, senza aggravio di tasse di giudizio, spese, né assegnazione di ripetibili.

2. Non si prelevano tasse di giustizia e non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario