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52.1998.325 • TCA TI 52.1998.325 Generato dall'IA

Municipality v. State Council: Municipal Land Purchase Approval

Numero d'incarto 52.1998.325
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A municipality appealed the rejection by the State Council of a resolution allocating CHF 146,000 for the purchase of land to create a public parking area, a measure which had been denied ratification because the project was deemed not strictly or urgently necessary given the municipality's precarious financial situation involving compensation payments. The administrative court upheld the rejection, reasoning that cantonal authorities possess broad discretion in assessing the importance and urgency of municipal needs when approving extraordinary expenditures, and the denial did not constitute an abuse of power because the proposed parking lot did not satisfy a primary community need, making the decision to postpone the investment reasonable under the circumstances.

Regesto Legislator

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Art. 12 LCInt, Art. 18 PAmm, Art. 7 LCInt, Art. 9 LCInt, art. 60 PAmm; Municipality v. State Council: Municipal Land Purchase Approval: The administrative court upheld the rejection, reasoning that cantonal authorities possess broad discretion in assessing the importance and urgency of municipal needs when approving extraordinary expenditures, and the denial did not constitute an abuse of power because the proposed parking lot did not satisfy a primary community need, making the decision to postpone the investment reasonable under the circumstances.

Parole chiave

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terreno comunale potere di decisione approvazione del regolamento area di parcheggio progetto d'investimento poteri pubblici Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 12 LCInt
This article establishes the court's jurisdiction, which was mentioned in the context of the final decision to dismiss the appeal.
Art. 18 PAmm
This procedural rule was cited regarding the decision to rule based on the existing records without further investigation.
Art. 7 LCInt
Art. 9 LCInt
This article concerning the State Council's right to approve extraordinary expenditures was applied to reject the appeal.
art. 60 PAmm
This provision concerning costs was implicitly referenced in the dispositive by deciding not to levy fees.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 9 LCInt

This article concerning the State Council's right to approve extraordinary expenditures was applied to reject the appeal.

art. 12 LCInt

This article establishes the court's jurisdiction, which was mentioned in the context of the final decision to dismiss the appeal.

art. 18 PAmm

This procedural rule was cited regarding the decision to rule based on the existing records without further investigation.

art. 60 PAmm

This provision concerning costs was implicitly referenced in the dispositive by deciding not to levy fees.

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Testo completo

Incarto n. 52.98.00325 · Lugano 12 gennaio 1999 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario: · Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 2 marzo 1998 del

____________________ contro

la decisione 11 febbraio 1998, no. 566, del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'istante/insorgente avverso la decisione 7 agosto 1997 con cui il Dipartimento delle istituzioni si è rifiutato di ratificare la risoluzione 19 dicembre 1996 del Consiglio comunale di __________ stanziante un credito di fr. 146'000.-- per l'acquisto di terreni da destinare e posteggio;

vista la risoluzione 18 novembre 1998 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

che il 19 dicembre 1996 il consiglio comunale di __________ ha risolto all'unanimità di stanziare un credito di fr. 146'000.-- per l'acquisto delle part. no. __________-__________ e __________ RFD, da destinare alla realizzazione di un posteggio pubblico conformemente alle indicazioni del PR comunale;

che versando il comune in regime di compensazione, il 27 gennaio 1997 il municipio ha chiesto al Dipartimento delle istituzioni di ratificare il credito votato;

che preso atto del preavviso negativo espresso dall'apposita commissione, il 7 agosto 1997 il Dipartimento delle istituzioni ha respinto l'istanza, ritenendo che le opere previste non fossero strettamente ed urgentemente necessarie per cui si sarebbe potuto rinviare la loro realizzazione a tempi migliori;

che con giudizio 11 febbraio 1998 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento dipartimentale, respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dal comune di __________;

che il Governo ha in sostanza condiviso i motivi che avevano indotto il Dipartimento delle istituzioni a negare la ratifica del credito;

che nel termine di ricorso il comune di __________ ha chiesto al Consiglio di Stato di riesaminare il giudizio succitato, riconsiderando la necessità dell'infrastruttura alla luce dell'evoluzione delle finanze comunali prevista dal piano finanziario 1996-2001;

che con risoluzione 18 novembre 1998 il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile l'istanza, trasmettendola al Tribunale cantonale amministrativo per esame come ricorso;

considerato, in

diritto

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 12 LCInt (RL 2.1.2.3);

che la legittimazione attiva del comune è certa;

che l'istanza di riesame, inoltrata prima della scadenza del termine per impugnare la decisione 11 febbraio 1998 del Consiglio di Stato, può essere esaminata come ricorso;

che il giudizio può essere reso sulla base degli atti senza istruttoria (art. 18 PAmm): il sopralluogo chiesto dall'insorgente non appare atto a procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio; la situazione dei luoghi e delle possibilità di posteggio nel nucleo è peraltro sufficientemente nota;

che nei comuni che richiedono l'aiuto finanziario di cui all'art.

7 LCInt il Consiglio di Stato ha il diritto di approvare i conti preventivi e consuntivi, nonché le risoluzioni degli organi legislativi concernenti le spese straordinarie (art. 9 LCInt);

che nel caso in cui i conti del comune, rispettivamente le spese per investimenti, eccedessero i bisogni comunali, l'approvazione può essere negata (art. 9 cpv .1 LCInt);

che nella valutazione dell'importanza, della consistenza e dell'urgenza dei bisogni comunali l'autorità cantonale dispone di un ampio margine d'apprezzamento, censurabile da parte dell'autorità di ricorso unicamente nella misura in cui integri gli estremi della violazione del diritto, segnatamente sotto il profilo dell'abuso di potere;

che violano il diritto sotto questo profilo le decisioni che procedono da considerazioni estranee alla materia, non si fondano su criteri oggettivi o ledono i principi fondamentali del diritto, in particolare quelli riferiti all'adeguatezza ed alla parità di trattamento;

che la decisione governativa impugnata regge alla critica dell'insorgente;

che il diniego della ratifica si fonda in effetti su considerazioni pertinenti e ragionevoli: pur rispondendo ad un'esigenza reale nella zona del nucleo, il posteggio non è invero un'opera destinata a soddisfare un bisogno primario della collettività;

che gli argomenti addotti del comune con l'atto in esame non permettono in nessun caso di considerare insostenibile la decisione del Consiglio di Stato di non ratificare per il momento un simile investimento;

che, stando così le cose, l'istanza in oggetto, esaminata quale ricorso, va senz'altro respinta;

che date le circostanze si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia;

visti gli art. 9, 12 LCInt; 9 RLCInt; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm dichiara e pronuncia:

1. L'istanza, esaminata come ricorso, è respinta.

2. Non si prelevano né tasse, né spese.

3. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario