License Revocation for Modified Moped and Vision Non-Compliance
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellant appealed a three-month revocation of their motor vehicle driving license, imposed after they were fined for operating a moped illegally modified to exceed its category's maximum speed limit (45 km/h) and for failing to wear prescribed visual aids, actions which resulted from operating a vehicle non-compliant with its type-approval. The administrative court upheld the revocation, reasoning that driving a vehicle significantly non-compliant with homologation criteria, particularly concerning a safety-related speed limit for its category, constitutes a situation of abstract increased danger justifying license withdrawal under relevant traffic law, and that the three-month duration was equitable given the infraction's gravity, despite the appellant's clean driving record and lack of professional need for the license.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 16 cpv. 2 LCStr, Art. 10 LALCStr, Art. 46 cpv. 1 PAmm, Art. 43 PAmm, Art. 33 cpv. 2 OAC, Art. 6 CEDU; License Revocation for Modified Moped and Vision Non-Compliance: The administrative court upheld the revocation, reasoning that driving a vehicle significantly non-compliant with homologation criteria, particularly concerning a safety-related speed limit for its category, constitutes a situation of abstract increased danger justifying license withdrawal under relevant traffic law, and that the three-month duration was equitable given the infraction's gravity, despite the appellant's clean driving record and lack of professional need for the license.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article served as the legal basis for imposing the administrative measure of license revocation.
This article sets the minimum duration for license revocation, which was considered in the decision regarding the length of the penalty.
This provision confirms the jurisdiction of the Cantonal Administrative Tribunal to rule on the appeal against the State Council's decision.
This article defines the maximum speed for vehicles in the category F, which was central to determining the violation.
This article relates to factors considered when setting the duration of the license revocation, such as the driver's professional necessity.
Cited as relevant to the nature of the decision (having a penal character) and the scope of the Tribunal's review power.
These articles cover the general procedural rules applicable to the administrative appeal, used here to process the case (as indicated by the general reference to procedural law).
This article dictates the rule concerning the allocation of court fees and costs based on the outcome of the appeal.
Testo completo
Incarto n. 52.98.00310 · Lugano 21 giugno 1999 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria: · Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 5 novembre 1998 di
__________ patrocinato da: avv. __________ contro
la decisione 20 ottobre 1998 del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dal ricorrente avverso la decisione 4 giugno 1998 della Sezione della circolazione, con la quale gli è stata revocata la licenza di condurre veicoli a motore per la durata di sette mesi;
viste la risposta 10 novembre 1998 del Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Con decisione 22 maggio 1998 __________ è stato condannato al pagamento di una multa di fr. 420.--, oltre a tassa di giustizia e spese, per i seguenti motivi:
"Ha circolato con la motoleggera TI __________ non conforme alle prescrizioni iscritte sulla licenza di circolazione in ossequio alla velocità massima prevista dalla categoria della sua licenza di condurre. Il veicolo avrebbe potuto raggiungere una velocità superiore a quella massima autorizzata di 45 km/h. Inoltre ha omesso di portare gli occhiali a stanghetta o le lenti a contatto come prescritto dalla sua licenza di condurre."
La risoluzione, non impugnata, è cresciuta in giudicato.
B. Con decisione 4 giugno 1998 la Sezione della circolazione ha revocato al ricorrente la licenza di condurre veicoli a motore per un periodo di sette mesi ai sensi dell'art. 16 cpv. 2 LCStr.
C. a) Contro tale pronuncia il
22 giugno 1998 il ricorrente è insorto davanti al Consiglio di Stato postulandone l'annullamento ed in via subordinata che la misura adottata fosse sostituita da un ammonimento.
b) Con decisione 20 ottobre 1998 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame *"ai sensi dei considerandi"*, riducendo il periodo di revoca a tre mesi.
D. __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendo l'annullamento della decisione impugnata. In via subordinata postula alternativamente che:
· gli venga solo inflitto un ammonimento;
· gli venga revocata la licenza di condurre per un mese;
· nel caso in cui il provvedimento di revoca si estendesse oltre la durata di un mese, che ciò valga solo per la licenza di condurre i veicoli della categoria B, mentre che per le altre categorie la durata della revoca venga limitata al minimo legale, ossia un mese.
Contesta che il suo agire abbia messo in pericolo la sicurezza del traffico, in quanto lo scooter Malaguti F-12 è tecnicamente equipaggiato per sopportare velocità di 120 km/h. Il Malaguti F-12 non ha ottenuto l'omologazione in Svizzera per la categoria A1 solo poiché privo della luce abbagliante (doc. D). Ciò è dimostrato dal fatto che la Malaguti ha messo sul mercato lo scooter Phantom 100 F-12, identico al modello F-12, ma dotato di un motore di 100 cm3, che può dunque raggiungere velocità come quella contestata al ricorrente.
Pone inoltre in evidenza di godere di ottima reputazione quale conducente, che la manomissione dello scooter è stata effettuata dal proprietario dello stesso, che non ha oltrepassato il limite di velocità consentito e che ha guidato il motoveicolo in questione solo in quell'occasione.
E. Il Consiglio di Stato si oppone all'accoglimento del ricorso, riconfermandosi nelle allegazioni di fatto e di diritto contenute nella decisione impugnata.
Considerato, in
diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire contro le decisioni amministrative del Consiglio di Stato in materia di circolazione stradale discende dall'art. 10 LALCStr.
Il gravame - tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm) - è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti (art. 18 cpv. 1 PAmm).
2. La licenza di condurre o la licenza per allievo conducente può essere revocata al conducente che, violando le norme della circolazione, ha compromesso la sicurezza del traffico o disturbato terzi. Nei casi di lievi entità può essere pronunciato un ammonimento (art. 16 cpv. 2 LCStr). La durata della revoca della licenza di condurre e della licenza per allievo conducente è stabilita secondo le circostanze; tuttavia essa dev'essere di almeno un mese (art. 17 cpv. 1 lett. a LCStr). In particolare essa deve tener conto della colpa, della reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e della sua necessità professionale a fare uso del veicolo (art. 33 cpv. 2 OAC).
3. Il provvedimento che dispone della revoca della licenza di condurre a scopo di ammonimento riveste il carattere di una decisione sulla fondatezza di un'accusa penale ai sensi dell'art.
6 CEDU (DTF 121 II 26, consid. 3b). In virtù di tale norma, sia in ambito penale che nell'ambito di provvedimenti amministrativi aventi carattere penale, l'autorità deve potere giudicare con pieno potere cognitivo. Anche la commisurazione della pena e della sanzione soggiace a libero esame (R. Herzog, Art. 6 EMRK und kantonale Verwaltungsrechtspflege, part. 371: A. Kley-Struller, Die Anwendung der Garantien des Art. 6 EMRK auf Verfahren betreffend den Führerausweisentzug, pag. 111 in: R. Schaffhauser, Aktuelle Fragen des Strafund Administrativmassnahmerechts im Strassenverkehr).
Perciò il Tribunale cantonale amministrativo statuisce sul ricorso in esame con pieno potere cognitivo, identico a quello di cui dispone nella giurisdizione disciplinare (art. 70 PAmm), con facoltà quindi di rivedere anche la commisurazione della sanzione. I limiti posti dall'art. 61 PAmm in relazione al controllo dell'apprezzamento non trovano applicazione siccome contrari alle prevalenti disposizioni dell'art. 6 CEDU.
4. 4.1. Gli estremi per la revoca della licenza di condurre a scopo di sanzione secondo l’art. 16 cpv. 2 LCStr sono dati quando il conducente di un veicolo a motore si rende colpevole di una violazione delle regole della circolazione tale da creare un accresciuto pericolo (anche solo astratto) per la sicurezza del traffico o di terzi (R. Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, vol. III, pag. 159 ss.).
Sapere se in una ben precisa fattispecie il comportamento del conducente di un veicolo abbia dato luogo ad una situazione di accresciuto pericolo astratto o meno, non dipende dal genere di norme della circolazione violate, bensì dalle circostanze di fatto che caratterizzano il singolo caso concreto. Vi è da ammettere l'esistenza di una situazione di rischio astratto accresciuto allorquando sussiste la possibilità di una imminente messa in pericolo concreta o di un infortunio (DTF 118 IV 285 ss.; JdT 1989 pag. 671, 1990 pag. 669; 1993 pag. 689).
4.2. I veicoli a motore, per essere ammessi alla circolazione, devono essere provvisti della licenza di circolazione e delle targhe di controllo (art. 10 cpv. 1 LCStr). La licenza di circolazione è rilasciata solo se il veicolo è conforme alla prescrizioni, se esso dà tutte le garanzie di sicurezza e se è stata stipulata la prescritta assicurazione RC (art. 11 cpv. 1 LCStr). La conformità del veicolo alle prescrizioni tecniche ed alle norme di sicurezza è verificata in occasione dell'esame del tipo (=omologazione) di cui all'art. 12 LCStr; l'approvazione del tipo attesta ufficialmente non solo che il veicolo esaminato è conforme alle esigenze tecniche, ma anche che è idoneo all'uso previsto (cfr. art. 2 lett. b OATV).
4.3. Nel caso in esame il ricorrente ha circolato con una motoleggera che era stata manomessa in modo da poter raggiungere una velocità di 120 km/h. Egli ha quindi circolato con un veicolo non conforme ai criteri di omologazione fissati per i veicoli della categoria F, che possono circolare ad una velocità massima di 45 km/h (art. 3 cpv. 1 OAC), ossia ad una velocità di gran lunga inferiore a quella massima che poteva essere raggiunta dal suo scooter.
Circolando con un veicolo gravemente difforme dal certificato di omologazione, in quanto massicciamente manomesso mediante potenziamento dell’impianto motorico, il ricorrente ha creato una situazione di accresciuto pericolo per gli altri utenti della strada. Irrilevante è il fatto che non abbia concretamente messo in pericolo la sicurezza della circolazione. Gli estremi per l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 16 LCStr sono dati già dal fatto che il veicolo con cui l’insorgente circolava non rispondeva più, e di gran lunga, ai criteri di omologazione fissati allo scopo di garantirne la sicurezza. Uno degli scopi dell’omologazione dei veicoli è in effetti quello di assicurare che risponda ad adeguate esigenze di sicurezza e sia idoneo all'uso previsto (cfr. consid. 4.2.).
Invano allega il ricorrente che lo scooter in questione sarebbe adeguatamente equipaggiato per sopportare velocità paragonabili alle motociclette di categoria A1. La tesi liberatoria non può essere accreditata.
La marca Malaguti commercializza due versioni del modello Phantom: il Phantom F-12 ed il Phantom 100 F-12. Mentre il secondo non è ammesso a circolare su suolo elvetico, il primo è stato omologato secondo i criteri fissati per la categoria F. In Svizzera non esiste un’altra motoleggera, identica per struttura e motorizzazione, ma omologata in base alle condizioni valide per i veicoli della categoria A1, in quanto capace di raggiungere velocità superiori al limite di 45 km/h prescritto per la categoria
F. Non si può quindi validamente sostenere che un motociclo di quest’ultima categoria, manomesso mediante potenziamento del motore o rimozione di dispositivi volti a limitarne la velocità, risponderebbe comunque ai criteri di omologazione fissati per la categoria A1. Trattandosi nel caso del limite di velocità fissato per i veicoli della categoria F di un requisito di omologazione riconducibile ad esigenze di sicurezza, se ne deve quindi dedurre che la circolazione di un veicolo non conforme a tale requisito perfeziona comunque gli estremi di una messa in pericolo astratta.
Si consideri inoltre che, a detta della casa produttrice, il modello Phantom 100 F-12 può raggiungere una velocità massima di 94 km/h. Pertanto anche tale modello non è equipaggiato per circolare a 120 km/h.
Si deve infine ritenere che __________ non ha mai ottenuto la licenza di condurre veicoli della categoria A1. Pertanto egli ha in ogni caso messo in pericolo la circolazione, non essendo autorizzato a circolare con un motoveicolo di 125 cm3 di cilindrata.
Stando così le cose, ben si giustifica l’applicazione di un provvedimento amministrativo retto dall'art. 16 cpv. 2 LCStr. Vista l'infrazione commessa dal ricorrente e la colpa a lui imputabile, quello in esame non può certo essere considerato come un semplice caso di lieve entità ai sensi dell'art. 16 cpv. 2 ultimo periodo LCStr, ragione per la quale va senz'altro confermata la decisione di procedere ad una revoca della licenza di condurre.
5. Resta a questo punto da esaminare se la durata del provvedimento, stabilita dalla Sezione della circolazione ed in seguito ridotta a tre mesi dal Consiglio di Stato, presti il fianco a critiche.
Da quando egli ha ottenuto la licenza di condurre, egli non è mai stato oggetto di provvedimenti amministrativi. La sua reputazione quale conducente è quindi integra.
D'altro canto egli non può vantare una necessità professionale della licenza di condurre, essendo studente presso l'università di Lugano (DTF 123 II 572).
Considerata la gravità dell'infrazione commessa e l'accresciuto pericolo cagionato agli altri utenti della strada, appare equo e proporzionato alla fattispecie ordinare la revoca della licenza di condurre per un periodo di tre mesi. Pertanto anche su questo punto la decisione del Consiglio di Stato dev'essere confermata.
6. __________ ha postulato, nel caso in cui il provvedimento di revoca si estendesse oltre la durata di un mese, che ciò valga solo per la licenza di condurre veicoli della categoria B, mentre per le altre categorie la durata della revoca venga limitata al minimo legale, ossia un mese. La richiesta va respinta.
Di regola la revoca della licenza di condurre per una determinata categoria ha per conseguenza la revoca della licenza per tutte le categorie (revoca integrale). Sono tuttavia previste due eccezioni (Schaffhauser, op. cit., n. 2002 s.):
· nel caso di revoche di sicurezza per motivi medici, il provvedimento può essere limitato ad una sola categoria, se la malattia rappresenta un motivo di esclusione unicamente per tale categoria;
· nel caso di revoche di ammonimento o per prevenire la commissione di reati può essere ordinata una diversa durata della revoca della licenza di condurre per le differenti categorie, se l'adozione di una revoca integrale rappresenta un provvedimento troppo rigido. La revoca differenziata presuppone che venga rispettata, in ogni caso, la durata minima prevista dalla legge. In particolare con l'adozione di tale misura si vuole tenere in debita considerazione la necessità professionale che il conducente ha della licenza di condurre.
La presente fattispecie non rientra in nessuna di queste due eccezioni. In particolare, essendo il ricorrente ancora studente (cfr. ricorso
22 giugno 1998, pag. 2, cifra 2), non necessita della licenza di condurre per motivi professionali. Avuto riguardo delle particolarità del caso in esame, l'adozione di un provvedimento della durata di tre mesi non si configura come una misura troppo rigida.
7. Stante quanto procede, il ricorso va respinto.
La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 6 CEDU; 16 cpv. 2 e 17 cpv. 1 lett. a LCStr; 10 LALCStr; 3 cpv. 1 e 33 cpv. 2 OAC; 1 ss. PAmm,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine di 30 giorni.
4. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria