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52.1998.302 • TCA TI 52.1998.302 Generato dall'IA

Appeal Against Speeding Fine Jurisdiction Decision Annulled for Lack of Motivation

Numero d'incarto 52.1998.302
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The administrative court considered an appeal against a state council decision that upheld an administrative warning issued to an individual for driving 26 km/h over the speed limit in a canton other than their canton of residence. The appellant argued that the administrative authority in the canton where the offense occurred lacked jurisdiction, citing a statute that suggests jurisdiction lies with the cantonal authority of the offender's domicile. The court found that while the state council mentioned the relevant jurisdictional statute in its decision, it failed to adequately explain the reasoning for asserting territorial competence in this specific case, thereby violating the appellant's right to be heard due to a lack of sufficient motivation, and consequently annulled the decision and remanded the matter for a new ruling.

Regesto Legislator

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Art. 22 cpv. 3 LCStr, Art. 26 cpv. 1 PAmm, Art. 4 Cost, art. 1 ss. PAmm; Appeal Against Speeding Fine Jurisdiction Decision Annulled for Lack of Motivation: The appellant argued that the administrative authority in the canton where the offense occurred lacked jurisdiction, citing a statute that suggests jurisdiction lies with the cantonal authority of the offender's domicile. The court found that while the state council mentioned the relevant jurisdictional statute in its decision, it failed to adequately explain the reasoning for asserting territorial competence in this specific case, thereby violating the appellant's right to be heard due to a lack of sufficient motivation, and consequently annulled the decision and remanded the matter for a new ruling.

Parole chiave

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contravvenzione per eccesso di velocità decisione motivata questioni di giurisdizione autorità amministrativa diritto di soggiorno ricorso per annullamento nel diritto dell'Unione Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 26 cpv. 1 PAmm

This article, concerning the requirement for reasoned decisions, formed the basis for annulling the previous decision due to a lack of proper motivation, thereby granting the appeal.

art. 4 Cost.

Cited alongside procedural rules as part of the legal framework, relevant to the right to be heard, which was violated.

art. 22 cpv. 3 LCStr

Cited in the list of considered articles, relevant to the underlying issue of territorial competence, though the decision was based on procedural grounds.

art. 1 ss. PAmm

Cited as part of the general administrative procedural law framework.

art. 26 cpv. 1 PAmm

Cited again as the specific procedural basis for the decision's reasoning deficiency.

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Testo completo

Incarto n. 52.98.00302 · Lugano 12 gennaio 1999 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretaria: · Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 26 ottobre 1998 di

__________ contro

la decisione 7 ottobre 1998, no. 4573, del Consiglio di Stato che ha respinto l'impugnativa del ricorrente avverso la decisione 7 marzo 1997, con la quale la Sezione della circolazione gli ha inflitto un ammonimento;

vista la risposta 5 novembre 1998 del servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto ed in diritto

che il 29 gennaio 1997 __________, cittadino svizzero domiciliato in __________ dal 1985, è stato fermato in territorio di __________, per aver circolato a 126 km/h (già dedotto il margine di tolleranza) laddove vige il limite di 100 km/h;

che a seguito di tale fatto, con decisione 7 marzo 1997 la Sezione della circolazione gli ha inflitto un ammonimento;

che contro tale risoluzione il 19 marzo 1997 il ricorrente è insorto davanti al Consiglio di Stato, asserendo che l'autorità ticinese non sarebbe competente ad emanare la misura amministrativa in oggetto, in quanto egli è domiciliato in __________ e l'infrazione è stata commessa nel canton Lucerna; pertanto giusta l'art. 22 cpv. 3 LCStr sarebbero competenti le autorità lucernesi;

che con risoluzione 7 ottobre 1998 il Governo ha respinto il gravame, ritenendo che la misura amministrativa inflitta adempiesse i presupposti per la sua adozione, essendo proporzionata alla fattispecie;

che contro tale decisione __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, riproponendo in sostanza le censure già sollevate in precedenza;

che giusta l'art. 26 cpv. 1 PAmm ogni decisione dev'essere motivata per iscritto;

che il ricorrente ha il diritto di sapere, per quale motivo l'autorità non ha accolto le sue richieste;

che l'ampiezza della motivazione non può peraltro essere stabilita in modo uniforme; essa va determinata tenendo conto dell'insieme delle circostanze della fattispecie e degli interessi della persona toccata ed applicando i principi sviluppati dalla giurisprudenza del Tribunale federale per l'art. 4 Cost.; in ogni caso la motivazione di una decisione è sufficiente unicamente se permette all'interessato di impugnarla con cognizione di causa; in questo senso devono essere almeno indicate le considerazioni che l'autorità ha posto a fondamento della propria decisione;

che il Governo ha sì menzionato l'art. 22 cpv. 3 LCStr nella propria decisione, senza però poi procedere alla sussunzione del caso;

che di conseguenza l'autorità esecutiva non ha spiegato in alcun modo per quale motivo ritiene che le autorità ticinesi siano territorialmente competenti nella fattispecie;

che pertanto il Consiglio di Stato ha violato il diritto di essere sentito del ricorrente, in quanto la decisione impugnata è carente di motivazione;

che il ricorso va dunque accolto e gli atti rinviati al Consiglio di Stato per nuova decisione;

che il Tribunale cantonale amministrativo rinuncia a prelevare tassa di giustizia e spese; considerato che il ricorrente non si è avvalso del patrocinato di un avvocato, non si assegnano ripetibili;

visti gli art. 4 Cost., 22 cpv. 3 LCStr, 1 ss. PAmm, in particolare 26 cpv. 1 PAmm;

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è accolto.

§. Di conseguenza la decisione 7 ottobre 1998, no. 4573, del Consiglio di Stato è annullata e gli atti gli sono rinviati per emanare una nuova decisione.

2. Non si prelevano né tasse né spese. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La segretaria