Property Owners' Withdrawal of Appeal on Sewage Connection Fee Renders Issue Res Judicata
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAppellants sought judicial review of a state council resolution that upheld departmental decisions mandating the connection of their properties to the municipal sewage system, but subsequently informed the administrative court they were withdrawing their appeals after the municipality granted them a deferral on the related construction contribution payments. The court ruled that the withdrawal of the appeals necessitates striking the procedures from the record, reasoning that a party withdrawing an appeal is treated as the losing party for cost allocation, thus affirming the state council's decision to impose a judgment fee, while simultaneously foregoing issuing a new judgment fee for the current instance, as the substantive issue of mandatory connection became res judicata upon withdrawal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 28 PAmm; Property Owners' Withdrawal of Appeal on Sewage Connection Fee Renders Issue Res Judicata: The court ruled that the withdrawal of the appeals necessitates striking the procedures from the record, reasoning that a party withdrawing an appeal is treated as the losing party for cost allocation, thus affirming the state council's decision to impose a judgment fee, while simultaneously foregoing issuing a new judgment fee for the current instance, as the substantive issue of mandatory connection became res judicata upon withdrawal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as the basis for not imposing a court fee in this instance, following the withdrawal of the appeals.
Testo completo
Incarto n. 52.1998.00295 52.1998.00298 52.1998.00299 · Lugano 21 ottobre 1999 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario: · Leopoldo Crivelli
statuendo sui ricorsi 27/28 ottobre 1998 di
__________ ____________________rappr. da: __________ contro
la risoluzione 7 ottobre 1998 (n. 4574) del Consiglio di Stato che ha respinto il ricorso degli insorgenti contro le decisioni 24 marzo 1998 con cui il dipartimento del territorio ha ordinato l'allacciamento degli stabili di loro rispettiva proprietà ai mapp. __________ (__________), __________ (ing. __________), __________ (dott. __________) di __________ alla fognatura comunale;
ritenuto, in fatto
che, con lettera 7 giugno (recte: ottobre) 1999, i ricorrenti hanno comunicato al Tribunale di recedere dalle impugnative;
che essi hanno inoltre chiesto al Tribunale di non prelevare delle spese ed inoltre di annullare la tassa di giudizio posta a loro carico da parte del Consiglio di Stato, di fr. 50.-- ciascuno, dal momento che la richiesta dagli stessi formulata nei confronti del comune per ritirare le impugnative, consistente nella concessione di una proroga del pagamento dei contributi di costruzione delle canalizzazioni sino all'inizio dei lavori di costruzione del collettore comunale PGC 1-8 in via __________, era stata accolta da parte del municipio con lettera 3 agosto 1999;
considerato, in diritto
che il ritiro dei ricorsi impone lo stralcio delle relative procedure;
che chi recede da un'impugnativa deve essere considerato, ai fini della ripartizione delle spese, quale parte soccombente e deve assumersi, di conseguenza, il pagamento di tali oneri (cfr. Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum bernischen VRPG, Bern 1997, N. 3 e 5 ad art. 110 cpv. 1; STA inedita 10 novembre 1997 in re __________ e __________; inoltre, in materia espropriativa, DTF 122 I 202 consid. 3b in re __________ e consorti c. comune di __________ e Tribunale amministrativo);
che i ricorrenti non possono pertanto sfuggire al pagamento della tassa di giudizio loro imposta dal Consiglio di Stato (art. 28 PAmm);
che la concessione loro fatta da parte del municipio quo all'imposizione dei contributi di costruzione delle canalizzazioni non può mutare questo esito, poiché non concerne l'oggetto della lite, ovvero l'obbligo di allacciamento delle proprietà dei ricorrenti, che invece - a seguito del ritiro dei gravami - è cresciuto in giudicato;
che, dovendosi limitare a stralciare i ricorsi indicati in ingresso, il Tribunale rinuncia all'emissione di una tassa di giudizio per questa sede (art. 28 PAmm);
visti gli art. 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm dichiara e pronuncia:
1. Le procedure sono stralciate dai ruoli.
2. Non si prelevano tasse di giudizio né spese per questa sede.
3. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario