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52.1998.295 • TCA TI 52.1998.295 Generato dall'IA

Property Owners' Withdrawal of Appeal on Sewage Connection Fee Renders Issue Res Judicata

Numero d'incarto 52.1998.295
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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Appellants sought judicial review of a state council resolution that upheld departmental decisions mandating the connection of their properties to the municipal sewage system, but subsequently informed the administrative court they were withdrawing their appeals after the municipality granted them a deferral on the related construction contribution payments. The court ruled that the withdrawal of the appeals necessitates striking the procedures from the record, reasoning that a party withdrawing an appeal is treated as the losing party for cost allocation, thus affirming the state council's decision to impose a judgment fee, while simultaneously foregoing issuing a new judgment fee for the current instance, as the substantive issue of mandatory connection became res judicata upon withdrawal.

Regesto Legislator

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Art. 28 PAmm; Property Owners' Withdrawal of Appeal on Sewage Connection Fee Renders Issue Res Judicata: The court ruled that the withdrawal of the appeals necessitates striking the procedures from the record, reasoning that a party withdrawing an appeal is treated as the losing party for cost allocation, thus affirming the state council's decision to impose a judgment fee, while simultaneously foregoing issuing a new judgment fee for the current instance, as the substantive issue of mandatory connection became res judicata upon withdrawal.

Parole chiave

Generato dall'IA
forza di cosa giudicata sindacato giurisdizionale tasse di allacciamento fognario tassa amministrativa beni statali costo di costruzione Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 28 PAmm
Cited as the basis for not imposing a court fee in this instance, following the withdrawal of the appeals.

Giurisprudenza citata

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DTF 122 I 202
1; STA inedita 10 novembre 1997 in re __________ e __________; inoltre, in materia espropriativa, DTF 122 I 202 consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 28 PAmm

Cited as the basis for not imposing a court fee in this instance, following the withdrawal of the appeals.

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Testo completo

Incarto n. 52.1998.00295 52.1998.00298 52.1998.00299 · Lugano 21 ottobre 1999 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario: · Leopoldo Crivelli

statuendo sui ricorsi 27/28 ottobre 1998 di

__________ ____________________rappr. da: __________ contro

la risoluzione 7 ottobre 1998 (n. 4574) del Consiglio di Stato che ha respinto il ricorso degli insorgenti contro le decisioni 24 marzo 1998 con cui il dipartimento del territorio ha ordinato l'allacciamento degli stabili di loro rispettiva proprietà ai mapp. __________ (__________), __________ (ing. __________), __________ (dott. __________) di __________ alla fognatura comunale;

ritenuto, in fatto

che, con lettera 7 giugno (recte: ottobre) 1999, i ricorrenti hanno comunicato al Tribunale di recedere dalle impugnative;

che essi hanno inoltre chiesto al Tribunale di non prelevare delle spese ed inoltre di annullare la tassa di giudizio posta a loro carico da parte del Consiglio di Stato, di fr. 50.-- ciascuno, dal momento che la richiesta dagli stessi formulata nei confronti del comune per ritirare le impugnative, consistente nella concessione di una proroga del pagamento dei contributi di costruzione delle canalizzazioni sino all'inizio dei lavori di costruzione del collettore comunale PGC 1-8 in via __________, era stata accolta da parte del municipio con lettera 3 agosto 1999;

considerato, in diritto

che il ritiro dei ricorsi impone lo stralcio delle relative procedure;

che chi recede da un'impugnativa deve essere considerato, ai fini della ripartizione delle spese, quale parte soccombente e deve assumersi, di conseguenza, il pagamento di tali oneri (cfr. Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum bernischen VRPG, Bern 1997, N. 3 e 5 ad art. 110 cpv. 1; STA inedita 10 novembre 1997 in re __________ e __________; inoltre, in materia espropriativa, DTF 122 I 202 consid. 3b in re __________ e consorti c. comune di __________ e Tribunale amministrativo);

che i ricorrenti non possono pertanto sfuggire al pagamento della tassa di giudizio loro imposta dal Consiglio di Stato (art. 28 PAmm);

che la concessione loro fatta da parte del municipio quo all'imposizione dei contributi di costruzione delle canalizzazioni non può mutare questo esito, poiché non concerne l'oggetto della lite, ovvero l'obbligo di allacciamento delle proprietà dei ricorrenti, che invece - a seguito del ritiro dei gravami - è cresciuto in giudicato;

che, dovendosi limitare a stralciare i ricorsi indicati in ingresso, il Tribunale rinuncia all'emissione di una tassa di giudizio per questa sede (art. 28 PAmm);

visti gli art. 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm dichiara e pronuncia:

1. Le procedure sono stralciate dai ruoli.

2. Non si prelevano tasse di giudizio né spese per questa sede.

3. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario