Residence Permit Renewal Denial Post-Divorce and Cohabitation Case
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA foreign national, whose residence permit was based on her marriage to a Swiss citizen, appealed the administrative decision to deny the permit's renewal after she separated from her husband and began cohabiting with another Swiss citizen while divorce proceedings were underway. The administrative court declared the appeal inadmissible because the appellant no longer had a right to a residence permit based on the spousal relationship, as the marriage had been legally dissolved by a final divorce decree before the appeal decision, and she did not qualify for protection under Article 8 of the ECHR for her current relationship, as it was neither long-standing nor evidenced by concrete signs of an imminent marriage.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 8 CEDU, Art. 4 LDDS, Art. 7 cpv. 1 LDDS, Art. 28 PAmm, art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG, art. 60 PAmm; Residence Permit Renewal Denial Post-Divorce and Cohabitation Case: The administrative court declared the appeal inadmissible because the appellant no longer had a right to a residence permit based on the spousal relationship, as the marriage had been legally dissolved by a final divorce decree before the appeal decision, and she did not qualify for protection under Article 8 of the ECHR for her current relationship, as it was neither long-standing nor evidenced by concrete signs of an imminent marriage.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article is cited in the concluding 'visti gli art.' section, immediately preceding the dispositive orders, establishing the basis for the court's procedural decision regarding the administrative appeal in foreigners' police matters.
This procedural article governs the allocation of court fees and expenses, cited in the final order imposing costs on the appellant.
This article regarding court fees/expenses is listed in the preamble to the final orders.
This article regarding court fees/expenses is listed in the preamble to the final orders.
Testo completo
Incarto n. 52.98.00280 · Lugano 13 novembre 1998 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario: · Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 5 settembre 1998 di
__________ contro
la risoluzione 25 agosto 1998 (n. 3784) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 20 maggio 1998 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli stranieri, che le ha negato il rinnovo del permesso di dimora;
viste le risposte:
- 19 ottobre 1998 del Consiglio di Stato,
- 22 ottobre 1998 della Sezione degli stranieri;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. __________ (22 settembre 1962), cittadina dominicana, si è sposata a __________ il 28 aprile 1995 con il cittadino svizzero __________ (10 giugno 1913). A seguito di tale connubio, essa ha ottenuto un permesso di dimora, in seguito regolarmente rinnovato, con ultima scadenza fissata al 27 aprile 1998. Dal matrimonio non sono nati figli.
B. Con decisione 20 maggio 1998
- fondata sugli art. 4, 7, 9, 12 e 16 LDDS; 8 ODDS - la Sezione degli stranieri ha respinto la domanda di rinnovo del permesso di dimora inoltrata da __________
In sostanza l'autorità ha dato rilievo al fatto che l'interessata conviveva a partire dal 1° aprile 1998 con __________, cittadino elvetico residente a __________. Di conseguenza, il suo soggiorno in Svizzera non era più giustificato dal momento che il motivo per cui le era stato accordato il permesso (matrimonio) era venuto meno.
C. a) Contro tale provvedimento, la straniera è insorta dinnanzi al Consiglio di Stato, postulandone l'annullamento. Ha ammesso di vivere effettivamente separata dal marito e di essere intenzionata a risposarsi con il suo attuale convivente. Per tale scopo ha già inoltrato un'azione di divorzio. A suo dire, la sua situazione attuale renderebbe inopportuna allontanarla dalla Svizzera e obbligarla a rimpatriare per alcuni mesi in attesa dell'ottenimento di un nuovo permesso in attesa del suo secondo matrimonio.
b) Raccolte le osservazioni del Dipartimento al proposito, il Consiglio di Stato ha respinto con risoluzione 25 agosto il gravame presentato dalla ricorrente il 4 giugno precedente.
Il Governo ha in sostanza considerato il matrimonio fittizio e il richiamo a tale connubio abusivo e non meritevole di protezione. Ha pure dato rilievo al fatto che essa non poteva richiamarsi all'art. 8 CEDU per quanto concerne la sua attuale relazione con il convivente, non essendovi concreti indizi di matrimonio imminente. L'Esecutivo cantonale ha infine considerato la decisione impugnata conforme al diritto, ossequiosa del principio della proporzionalità e adeguata alle circostanze del caso concreto.
c) Preso atto dell'esito negativo del gravame, la Sezione degli stranieri ha fissato alla ricorrente il 30 novembre 1998 quale ultimo termine per lasciare il territorio cantonale.
D. Contro la predetta pronuncia governativa, __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.
In estrema sintesi, essa ripropone in sostanza gli stessi argomenti già esposti davanti al Consiglio di Stato.
E. All'accoglimento del gravame si oppone la Sezione degli stranieri, delle cui argomentazioni si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Anche il Consiglio di Stato propone la reiezione del ricorso, riconfermandosi nelle motivazioni poste a fondamento della decisione impugnata.
F. Su richiesta dello scrivente Tribunale, la Pretura di Locarno-Campagna ha trasmesso la sentenza di divorzio dei coniugi __________ prolata il 7 luglio 1998 e cresciuta in giudicato il 15 settembre 1998.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. In materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è data soltanto nella misura in cui quest'ultime sono suscettibili di essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (cfr. art. 10 lett. a della Legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere, dell'8 giugno 1998).
1.2. Giusta l'art. 100 lett. b n. 3 OG, in materia di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto. L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità competente decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero, in merito alla concessione del permesso di dimora o di domicilio. Lo straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di un simile permesso solo laddove tale pretesa si fonda su di una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (DTF 122 II 3 consid. 1a, 388 consid. 1a con rinvii).
1.3. L'art. 7 cpv. 1 LDDS prima frase dispone che il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio di un permesso di dimora. Ai fini dell'applicazione della suddetta norma è dunque determinante unicamente l'esistenza di una vincolo matrimoniale giuridicamente valido (DTF
119 Ib 417 e segg. consid. 2c).
In concreto, risulta dagli atti richiamati presso la Pretura di Locarno-Campagna che i coniugi __________ sono divorziati (decisione cresciuta in giudicato il 15 settembre 1998). Dato che il matrimonio è durato meno di 5 anni, la ricorrente non ha nemmeno diritto al permesso di domicilio (art.
7 cpv. 1 seconda frase LDDS). Pertanto, sotto questo profilo, la decisione impugnata non è suscettibile di essere dedotta davanti al Tribunale federale mediante un ricorso di diritto amministrativo; si deve dunque concludere che nemmeno la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire sull'impugnativa è data.
1.4. Non esiste inoltre tra la Svizzera e la Repubblica Dominicana alcun trattato che regoli in modo specifico il soggiorno in Svizzera dei cittadini dominicani, accordo dal quale potrebbe scaturire un diritto al rilascio di un permesso di dimora.
1.5. La ricorrente non può nemmeno richiamarsi all'art. 8 CEDU. Affinché tale norma sia applicabile, presuppone un legame famigliare intatto ed effettivamente vissuto, che in concreto con il marito non esiste più (DTF 119 Ib 84 consid. c, 118 Ib 157, consid. c con relativi riferimenti). Va pure osservato che durante il matrimonio non sono nati figli.
La medesima considerazione vale per la relazione che la ricorrente con il cittadino svizzero __________, e ciò malgrado l'asserita intenzione di convolare a nuove nozze. In effetti, di regola, i fidanzati non sono legittimati a prevalersi dell'art. 8 CEDU per ottenere un permesso di dimora. Particolari eccezioni possono sussistere laddove da lungo tempo la coppia vive effettivamente una solida relazione e qualora vi siano concreti indizi di un matrimonio imminente. Orbene, in concreto, una simile eccezione non sussiste. Basti osservare che la nuova relazione dell'interessata non è di lunga durata, dal momento che risale solo al 1° aprile di quest'anno. Inoltre, non sussiste alcun indizio concreto di un matrimonio imminente: al proposito l'interessata si limita infatti ad asserire, con il convivente, di poter firmare a giorni la promessa di matrimonio. Infine, dagli atti nulla si evince in merito alla stabilità dell'attuale relazione. Ne discende che l'art. 8 del citato trattato non può essere invocato nemmeno a seguito della nuova relazione, almeno allo stadio attuale.
2. Stante quanto precede, il ricorso è irricevibile e non necessita di ulteriore disamina.
Tassa e spese di giudizio seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. visti gli art. 1, 4, 7 LDDS; 8 ODDS; 8 CEDU; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 LALPS; 3, 28, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è irricevibile.
2. La tassa di giustizia e le spese di fr. 500.– sono a carico della ricorrente.
3. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario