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52.1998.275 • TCA TI 52.1998.275 Generato dall'IA

Noise Emission Appeal Withdrawal and Cost Award

Numero d'incarto 52.1998.275
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A party appealed an administrative decision that ordered them to implement measures to reduce noise emissions from a heating system located on their property, but the appeal was subsequently withdrawn because the appellant sold the property and the new owners declined to continue the legal proceedings. The court therefore struck the appeal from the record, ordered that no fees or costs be charged, but required the appellant to reimburse the opposing parties for legal expenses, as they were represented by counsel.

Regesto Legislator

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fr. 1'000.--; Noise Emission Appeal Withdrawal and Cost Award: The court therefore struck the appeal from the record, ordered that no fees or costs be charged, but required the appellant to reimburse the opposing parties for legal expenses, as they were represented by counsel.

Parole chiave

Generato dall'IA
addebito di tasse spese amministrative ripetibili ritiro dell'istanza giudiziaria ordinamenti giuridici riduzione della multa Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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fr. 1'000.--
The cost order requires the appellant to reimburse CHF 1,000 to the respondents as legal fees (ripetibili).
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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fr. 1'000.--

The cost order requires the appellant to reimburse CHF 1,000 to the respondents as legal fees (ripetibili).

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Testo completo

Incarto n. 52.1998.00275 · Lugano 23 marzo 2000 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario: · Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 6 ottobre 1998 di

__________ patrocinato da: avv. __________ contro

la decisione 21 settembre 1998, no. 4209, del Consiglio di Stato, che respinge il ricorso 26 aprile 1996 dell'insorgente avverso la decisione 27 marzo 1996 del Dipartimento del territorio con la quale è fatto ordine a __________ di procedere ad alcuni interventi volti alla riduzione delle immissioni foniche orginate dall'impianto di riscaldamento sito al mappale no. __________ RFD di __________ di proprietà dei coniugi __________ e __________;

preso atto che in data 25 febbraio 2000 la patrocinatrice del ricorrente ha comunicato di ritirare il ricorso poiché nel frattempo il ricorrente ha proceduto alla vendita dell'immobile;

ritenuto che i nuovi acquirenti hanno dichiarato di non essere interessati al proseguo della procedura;

rilevato che i resistenti __________ sono stati patrocinati da un legale iscritto all'albo, per cui si giustifica la corresponsione di un'indennità per ripetibili;

considerato pertanto che il procedimento è così esaurito;

decreta:

1. Il ricorso è stralciato dai ruoli.

2. Non si prelevano né tasse, né spese.

Il ricorrente rifonderà ai resistenti __________ e __________ fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili.

3. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario