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52.1998.260 • TCA TI 52.1998.260 Generato dall'IA

Appeal Against Withdrawal of Hunting Permit Due to Procedural Error in Related Case

Numero d'incarto 52.1998.260
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An administrative appeal challenged the withdrawal of a high-altitude hunting permit, which was upheld by the State Council following infractions including hunting a prohibited animal, failing to properly record the kill, and concealment, all of which the appellant contested, asserting they were not the perpetrator. The Administrative Cantonal Tribunal ruled in favor of the appellant and annulled the withdrawal decision and the prior confirming decisions because a subsequent decision in a related penalty case had found that the appellant was denied defense rights (the ability to cross-examine witnesses), leading the hunting authority to implicitly admit that the facts supporting the administrative sanction could not be considered certain, thus making the withdrawal of the permit legally unsupported.

Regesto Legislator

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Art. 48 cpv. 2 LCC, art. 65 PAmm, art. 46 PAmm, art. 43 PAmm, art. 31 PAmm, art. 28 PAmm; Appeal Against Withdrawal of Hunting Permit Due to Procedural Error in Related Case: The Administrative Cantonal Tribunal ruled in favor of the appellant and annulled the withdrawal decision and the prior confirming decisions because a subsequent decision in a related penalty case had found that the appellant was denied defense rights (the ability to cross-examine witnesses), leading the hunting authority to implicitly admit that the facts supporting the administrative sanction could not be considered certain, thus making the withdrawal of the permit legally unsupported.

Parole chiave

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norme di procedura errore amministrativo regolamentazione della caccia diritto di recesso ritiro dell'autorizzazione errore di fatto Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 48 cpv. 2 LCC
The court deemed the appeal admissible based on this provision.
art. 65 PAmm
This procedural rule was cited in the preamble before the operative part of the decision.
art. 46 PAmm
This procedural rule was cited in the preamble before the operative part of the decision.
art. 43 PAmm
This procedural rule was cited in the preamble before the operative part of the decision.
art. 31 PAmm
This procedural rule was cited in the preamble before the operative part of the decision.
art. 28 PAmm
This procedural rule was cited in the preamble before the operative part of the decision.
art. 21 PAmm
This procedural rule was cited in the preamble before the operative part of the decision.
art. 18 PAmm
This procedural rule was cited in the preamble before the operative part of the decision.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 48 cpv. 2 LCC

The court deemed the appeal admissible based on this provision.

art. 65 PAmm

This procedural rule was cited in the preamble before the operative part of the decision.

art. 46 PAmm

This procedural rule was cited in the preamble before the operative part of the decision.

art. 43 PAmm

This procedural rule was cited in the preamble before the operative part of the decision.

art. 31 PAmm

This procedural rule was cited in the preamble before the operative part of the decision.

art. 28 PAmm

This procedural rule was cited in the preamble before the operative part of the decision.

art. 21 PAmm

This procedural rule was cited in the preamble before the operative part of the decision.

art. 18 PAmm

This procedural rule was cited in the preamble before the operative part of the decision.

art. 3 PAmm

This procedural rule was cited in the preamble before the operative part of the decision.

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Testo completo

Incarto n. 52.98.00260 · Lugano 17 maggio 1999 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario: · Giovanna Canepa Meuli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 17 settembre 1998 di

__________ patrocinato da: avv. __________ contro

la decisione 2 settembre 1998 n. 3994 del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 15 maggio 1998 del Dipartimento del territorio, mediante la quale viene confermato il ritiro dell'autorizzazione di caccia alta adottato il 24 settembre 1997 dall'Ufficio caccia e pesca nei suoi confronti;

viste:

- la risposta 29 settembre 1998 del Dipartimento del Territorio;

- la risposta 30 settembre 1998 del Consiglio di Stato;

- la lettera 24 febbraio 1999 dell'Ufficio caccia e pesca;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

che il 21 settembre 1997 gli agenti della polizia della caccia hanno ritirato la patente annuale di caccia alta a __________, imputandogli le seguenti infrazioni:

· l'abbattimento di un capo proibito (camoscio maschio), in quanto capo catturato in più rispetto al consentito, avendo egli già abbattuto un altro camoscio maschio;

· l'omissione dell'iscrizione immediata dell'abbattimento sul foglio di statistica;

· l'omissione dell'autodenuncia e della presentazione del capo abbattuto presso il posto di controllo;

· la dissimulazione del selvatico (occultamento);

che, con decisione 24 settembre 1997, l'UCP ha confermato il provvedimento;

che la decisione è stata confermata dapprima dal Dipartimento del territorio e poi dal Consiglio di Stato, che con giudizio 2 settembre 1998 ha respinto il gravame;

che __________ è quindi insorto con ricorso 17 settembre 1998 davanti al Tribunale cantonale amministrativo, contestando di essere l'autore dell'infrazione a seguito della quale gli è stata revocata la patente di caccia alta;

che per i medesimi fatti per i quali è stato oggetto della misura amministrativa, il Dipartimento del territorio, con decisione 15 maggio 1998, n. 74, gli ha inflitto una multa di fr. 500.-- e gli ha chiesto un risarcimento di fr. 500.--;

che, con ricorso 29 maggio 1998 __________ ha impugnato la multa davanti al giudice delegato per le contravvenzioni del Tribunale cantonale amministrativo, ribadendo di non essere l'autore materiale dell'infrazione;

che, con decisione 26 ottobre 1998, il giudice delegato per le contravvenzioni ha accolto il gravame, ritenendo che il ricorrente fosse stato ingiustamente privato dei diritti riconosciuti alla difesa ex art. 6 n. 3 lett. d CEDU, non essendogli stata data la possibilità di sentire i testi in contraddittorio;

che, a seguito di questo giudizio, l'Ufficio caccia e pesca ha informato questo Tribunale di non avere intenzione di riassumere il procedimento contravvenzionale, rispettivamente di revocare la misura amministrativa di ritiro dell'autorizzazione annuale di caccia alta;

Considerato, in diritto

che il ricorso è ricevibile in ordine giusta l’art. 48 cpv. 2 LCC;

che lo scritto 24 febbraio 1999 dell’UCP ammette implicitamente che i fatti posti a fondamento del giudizio governativo qui in esame non possono essere considerati certi;

che non essendovi certezza sui fatti che suffragano il provvedimento censurato, il ricorso deve essere accolto, annullandolo assieme alla decisione governativa che lo conferma;

che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia, mentre il ricorrente ha diritto a ricevere una congrua indennità a titolo di ripetibili;

Per questi motivi,

visti gli art. 3, 18, 21, 28, 31, 43, 46, 65 PAmm dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è accolto.

§ Di conseguenza sono annullate:

1.1. la decisione 24 settembre 1997 dell’UCP

1.2. la decisione 14 maggio 1998 del Dipartimento del territorio;

1.3. la decisione 2 settembre 1998, n. 3994, del Consiglio di Stato;

2. Non si prelevano né tasse né spese. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà al ricorrente fr. 600.-- a titolo di ripetibili.

3. Intimazione a: · __________

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La segretaria