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52.1998.237 • TCA TI 52.1998.237 Generato dall'IA

Municipal Councilor v. Municipality on Lido Property Reclassification within Final Accounts Approval

Numero d'incarto 52.1998.237
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A municipal councilor challenged the approval of the municipality's 1997 final accounts, specifically arguing that the transfer of a municipal lido from patrimonial to administrative property, decided within that approval, required a separate resolution under the law concerning alterations of property use requiring specific majorities and referendum rights. The administrative court rejected the appeal, reasoning that the change was merely a legal reclassification and did not constitute a "commutation of use and enjoyment" of the property, as the public's access to the lido was unaffected; furthermore, the procedural steps taken (notification in the municipal message, commission review, and debate) rendered the council's decision validly made within the context of the budget approval, and the ruling did not preclude a future decision to reclassify the property back to patrimonial assets if alienation were desired.

Regesto Legislator

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Art. 13 cpv. 1 lett. h LOC, Art. 208 cpv. 1 LOC, Art. 46 cpv. 1 PAmm, Art. 209 lett. a LOC, Art. 18 cpv. 1 PAmm, Art. 75 cpv. 1 LOC; Municipal Councilor v. Municipality on Lido Property Reclassification within Final Accounts Approval: The administrative court rejected the appeal, reasoning that the change was merely a legal reclassification and did not constitute a "commutation of use and enjoyment" of the property, as the public's access to the lido was unaffected; furthermore, the procedural steps taken (notification in the municipal message, commission review, and debate) rendered the council's decision validly made within the context of the budget approval, and the ruling did not preclude a future decision to reclassify the property back to patrimonial assets if alienation were desired.

Parole chiave

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accesso al fondo spese di procedura notificazione della decisione approvazione del regolamento legittimazione del comune cambiamento di destinazione Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 208 LOC

Cited in the preamble of the dispositive as a basis for the court's jurisdiction, although the main order is rejection.

art. 209 LOC

Cited in the preamble of the dispositive as a basis for the court's jurisdiction, although the main order is rejection.

art. 46 PAmm

Cited in the preamble of the dispositive as a basis for the court's review of timeliness, although the main order is rejection.

art. 28 PAmm

Cited in the preamble of the dispositive and applied in order no. 2 to impose court costs on the appellant.

art. 3 PAmm

Cited in the preamble of the dispositive, though not explicitly referenced in the final orders for substance or procedure.

art. 18 PAmm

Cited in the preamble of the dispositive, used to justify the decision based on existing records (corroborated in reasoning section 1).

art. 60 PAmm

Cited in the preamble of the dispositive, though not explicitly referenced in the final orders for substance or procedure.

1. Il ricorso é respinto.

This is the primary order that dismisses the appeal.

2. La tassa di giudizio e le spese, per complessivi fr. 500.-- , sono poste a carico del ricorrente.

This order imposes the court costs, citing Art. 28 PAmm.

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Testo completo

Incarto n. 52.98.00237 · Lugano 10 novembre 1998 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario: · Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 28 agosto 1998 di

__________ patrocinato da: avv. __________ contro

la risoluzione 5 agosto 1998 (n. 3489) del Consiglio di Stato che ha respinto il suo ricorso 5 maggio 1998 contro la deliberazione 20 aprile 1998 con cui il consiglio comunale di __________ ha approvato il conto consuntivo del comune relativo all'esercizio 1997;

viste le risposte:

- 4 settembre 1998 di __________;

- 4 settembre 1998 del municipio di __________;

- 9 settembre 1998 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

A. Nella seduta del 20 aprile 1998 il consiglio comunale di __________ ha approvato il conto consuntivo del comune riferito all'esercizio 1997. Con quell'atto il legislativo ha decretato il trasferimento del lido comunale da bene patrimoniale a bene amministrativo.

B. a) Con ricorso 5 maggio 1998 il consigliere comunale __________ ha impugnato la predetta deliberazione innanzi al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento. Egli ha sostenuto, analogamente a quanto già aveva asseverato in consiglio comunale, che il trasferimento del lido comunale tra i beni amministrativi non poteva essere semplicemente attuato mediante l'approvazione del conto consuntivo, ma doveva costituire l'oggetto di una decisione separata del legislativo, la cui adozione presupponeva inoltre l'espletamento dell'iter procedurale prescritto all'uopo dalla LOC, ma in particolare la presentazione di un messaggio municipale ed il relativo rapporto di una commissione. Il ricorrente ha corroborato le sue tesi appoggiandosi al Ratti (Il Comune, vol. 1, pag. 675, in alto), secondo cui simile trasferimento costituisce una commutazione dell'uso e del godimento di quel bene ai sensi dell'art. 13 cpv. 1 lett. h LOC, ed all'art. 114 del regolamento comunale (RC), giusta il quale i beni amministrativi sono costituiti o soppressi mediante decisione del consiglio comunale.

b) Sia detto, per completezza, che il gravame 5 maggio 1998 contemplava anche un ulteriore oggetto, che qui non interessa (contestazione dello stanziamento di un credito per la moderazione del traffico in via __________).

C. Con risoluzione 5 agosto 1998 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame per quanto concerneva l'approvazione del conto consuntivo. Dal momento che l'avversato trasferimento del lido comunale tra i beni amministrativi era stato annunciato nel messaggio municipale sui conti, verificato dalla commissione della gestione e dibattuto in consiglio comunale, il Governo ha ritenuto che l'accoglimento delle tesi ricorsuali avrebbe costituito un formalismo eccessivo.

D. Con ricorso 28 agosto 1998 __________ è insorto davanti al Tribunale amministrativo contro il giudicato governativo. Egli postula il suo annullamento ed inoltre quello della deliberazione

20 aprile 1998 con cui il consiglio comunale di __________ ha approvato il conto consuntivo, limitatamente al trasferimento dai beni patrimoniali a quelli amministrativi del lido comunale. L'insorgente ribadisce ed sviluppa le motivazioni già sottoposte al giudizio dell'istanza ricorsuale inferiore.

Il Consiglio di Stato, il municipio di __________ ed il presidente del consiglio comunale hanno sollecitato la reiezione dell'impugnativa.

I rispettivi argomenti verranno illustrati più approfonditamente, se del caso, in diritto.

Considerato, in

diritto

1. La competenza del Tribunale é data (art. 208 cpv. 1 LOC), il ricorso è tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione del ricorrente certa (art. 209 lett. a LOC). Il gravame è pertanto ricevibile in ordine. Può inoltre essere deciso sulla scorta degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).

2. 2.1. Il primo nodo da sciogliere ai fini del presente giudizio consiste nel determinare se il trasferimento del lido comunale dai beni patrimoniali ai quelli amministrativi, effettuato dal consiglio comunale in sede di approvazione del conto consuntivo, costituisce un caso di commutazione dell'uso e del godimento di quel bene ai sensi dell'art. 13 cpv. 1 lett. h LOC. Fosse il caso, la relativa deliberazione avrebbe dovuto essere adottata separatamente, per lo meno a livello di dispositivo, da quella riferita ai conti, non tanto perché attestava l'esercizio di una competenza diversa (art. 13 cpv. 1 lett. f e h LOC), bensì piuttosto perché soggiaceva ad una diversa maggioranza (art. 61 cpv. 1 e 2 LOC) ma, soprattutto, a referendum (art. 75 cpv. 1 LOC).

2.2. La commutazione dell'uso e del godimento di un bene comunale consiste in una modifica od un cambiamento di una certa intensità e durata delle condizioni alle quali un determinato bene é a disposizione della comunità (cfr. RDAT I-1996 N. 5 consid. 2.2. con numerosi rinvii; inoltre STA destinata a pubblicazione 2 febbraio 1998 in re M. P. R. e llcc, consid. 4.5.).

2.3. Il trasferimento del lido comunale tra i beni amministrativi, effettuato in un contesto strettamente contabile, non ha ingenerato nel concreto caso alcun mutamento nelle condizioni circa la sua fruizione da parte del pubblico. Né il ricorrente lo pretende. E' semmai stato modificato, come ben afferma lo stesso insorgente con dovizia di argomenti, il regime giuridico cui il bene é d'ora innanzi assoggettato (cfr. in particolare gli art.

176 seg.). Ma questa modifica non costituisce già, in quanto tale, una commutazione dell'uso e del godimento nel senso poco sopra descritto. Nemmeno il __________ (Il comune, vol. 1, pag. 675 in alto), cui l'insorgente si era appoggiato nel ricorso innanzi al Consiglio di Stato, sostiene tassativamente quella tesi, come egli ha creduto in quella sede, ma ammette la possibilità di dedurre la conversione di un bene da patrimoniale ad amministrativo (o viceversa) dall'adozione da parte del legislativo comunale di singole decisioni di sua competenza (cfr. diffusamente, con esempi, op. cit., pag. 674 in fine). Essenziale è e rimane che la relativa determinazione spetti al consiglio comunale (art. 13 cpv. 1 lett. r LOC e, più esplicitamente, 114 RC di __________), come si avvera nella fattispecie.

3. Assodato che la deliberazione impugnata non comporta una commutazione dell'uso e del godimento del lido comunale, rimane da esaminare la sua validità in quanto atto svolto dal consiglio comunale nell'ambito dell'approvazione del conto consuntivo. Sotto questo aspetto il Tribunale, al pari del Consiglio di Stato, non rileva tuttavia, anzitutto, alcuna irregolarità formale: l'avversato trasferimento era stato annunciato nel messaggio municipale, é stato preavvisato dalla commissione della gestione ed ha infine costituito oggetto di dibattito in consiglio comunale, che l'ha pertanto coscientemente approvato con la necessaria maggioranza. In secondo luogo, il ricorrente non contesta la relativa decisione sotto l'aspetto sostanziale. Egli afferma semplicemente che vi potrebbero essere delle ragioni a sostegno del mantenimento del lido tra i beni patrimoniali in vista, soprattutto, di una sua eventuale cessione a terzi. Ma questa preoccupazione, insufficientemente sostanziata per assurgere a censura, non sussiste in realtà: la deliberazione impugnata non pregiudica difatti minimamente la possibilità per il legislativo di ritornare sulla stessa e di retrocedere pertanto nella categoria dei beni patrimoniali il lido comunale per permettere la sua alienazione.

4. Il gravame deve infine essere respinto. La tassa di giudizio deve essere posta a carico del ricorrente (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 13, 208, 209 LOC, 3, 18, 28, 46, 60, PAmm

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso é respinto.

2. La tassa di giudizio e le spese, per complessivi fr. 500.-- , sono poste a carico del ricorrente.

3. Intimazione a: · __________

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario