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52.1998.234 • TCA TI 52.1998.234 Generato dall'IA

Municipality v. Departmental Decision on Loan Ratification

Numero d'incarto 52.1998.234
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A municipality appealed a departmental decision that refused to ratify a resolution authorizing a 100,000 franc loan for kindergarten renovation project planning, with the municipality seeking the loan ratification from the Administrative Court. The court declared the appeal inadmissible because its jurisdiction is enumerated, and since the disputed decision stemmed from delegated authority from the State Council under financial oversight laws, any challenge must first be lodged with the State Council, not directly with the Administrative Court, necessitating the transfer of the case for proper venue.

Regesto Legislator

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Art. 3 PAmm, Art. 9 LCint, Art. 205 LOC, Art. 12 LCint, Art. 4 PAmm, art. 81 PAmm; Municipality v. Departmental Decision on Loan Ratification: The court declared the appeal inadmissible because its jurisdiction is enumerated, and since the disputed decision stemmed from delegated authority from the State Council under financial oversight laws, any challenge must first be lodged with the State Council, not directly with the Administrative Court, necessitating the transfer of the case for proper venue.

Parole chiave

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impugnazione di decisioni amministrative decisione delegata trasferimento di competenze incompetenza per materia approvazione del regolamento legittimazione del comune Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 3 PAmm
Cited in the final orders to justify the transmission of the case file to the State Council due to the Tribunal's lack of competence.
Art. 9 LCint
che la decisione dipartimentale in esame è stata resa in applicazione dell'art. 9 LCint, che nei comuni in regime di compensazione subordina alla ratifica del Consiglio di Stato tutte le risoluzioni del legislativo concernenti spese straordinarie;
Art. 205 LOC
anche allegato al regolamento sulle deleghe di competenze decisionali, RL 2.4.1.8); deliberazioni che l’art. 205 LOC peraltro già sottopone all’obbligo di ratifica da parte di tale istanza;
Art. 12 LCint
che l'art. 12 LCint prevede che contro le decisioni rese dal Consiglio di Stato in applicazione di questa stessa legge è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo;
Art. 4 PAmm
che giusta l'art. 4 PAmm gli atti vanno trasmessi al Consiglio di Stato per competenza;
art. 81 PAmm
Cited in the final orders, likely related to the procedure for declaring inadmissibility.
art. 28 PAmm
Cited in the final orders, likely related to procedural aspects concerning the declaration of inadmissibility.
art. 60 PAmm
Cited in the final orders, related to the general provisions on costs/fees, though the operative part exempts them.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 3 PAmm

Cited in the final orders to justify the transmission of the case file to the State Council due to the Tribunal's lack of competence.

art. 81 PAmm

Cited in the final orders, likely related to the procedure for declaring inadmissibility.

art. 28 PAmm

Cited in the final orders, likely related to procedural aspects concerning the declaration of inadmissibility.

art. 60 PAmm

Cited in the final orders, related to the general provisions on costs/fees, though the operative part exempts them.

art. 61 PAmm

Cited in the final orders, related to the general provisions on costs/fees, though the operative part exempts them.

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Testo completo

Incarto n. 52.98.00234 · Lugano 6 ottobre 1998 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario: · Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 27 agosto 1998 del

Comune di __________ patrocinato da: avv. __________ contro

la decisione 16 luglio 1998 del Dipartimento delle istituzioni che nega all'insorgente la ratifica della risoluzione 28 luglio 1997 con cui il consiglio comunale ha autorizzato il municipio a contrarre un prestito di fr. 100'000.-- per l'allestimento del progetto per la ristrutturazione e l'ampliamento della scuola d'infanzia;

vista la risposta 10 settembre 1998 del Dipartimento delle istituzioni;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

che con risoluzione 28 luglio 1997 il consiglio comunale di __________ ha autorizzato il municipio a contrarre un prestito di fr. 100'000.-- per l'allestimento del progetto per la ristrutturazione della locale scuola d'infanzia;

che il 3 settembre 1997 il municipio ha chiesto al Dipartimento delle istituzioni di ratificare la predetta risoluzione;

che con decisione 16 luglio 1998 il Dipartimento delle istituzioni ha respinto l'istanza, ritenendo che l’intervento non fosse giustificato da impellenti motivi;

che contro questa decisione il comune di __________ è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo la ratifica della deliberazione in oggetto;

che il Dipartimento delle istituzioni si è opposto all'accoglimento del ricorso;

considerato, in

diritto

che prima di entrare nel merito di un ricorso il Tribunale cantonale amministrativo esamina d'ufficio la propria competenza (art. 3 PAmm);

che notoriamente la competenza del Tribunale cantonale amministrativo non è data per clausola generale, ma secondo il cosiddetto sistema enumerativo: il ricorso a questo tribunale è dato soltanto nei casi previsti dalla legge;

che la decisione dipartimentale in esame è stata resa in applicazione dell'art. 9 LCint, che nei comuni in regime di compensazione subordina alla ratifica del Consiglio di Stato tutte le risoluzioni del legislativo concernenti spese straordinarie;

che il Consiglio di Stato ha delegato al Dipartimento delle istituzioni il compito di ratificare le deliberazioni dei legislativi comunali relative all'accensione di prestiti per investimenti (art. 9 cpv. 1 del regolamento d’applicazione della LCint, RLCint; RL 2.1.2.3.1; cfr. anche allegato al regolamento sulle deleghe di competenze decisionali, RL 2.4.1.8); deliberazioni che l’art. 205 LOC peraltro già sottopone all’obbligo di ratifica da parte di tale istanza;

che a norma dell'art. 4 cpv. 4 della legge concernente le competenze organizzative del Consiglio di Stato e dei suoi dipartimenti (RL 2.4.1.6.), se la legge non prevede il ricorso diretto al Tribunale cantonale amministrativo, contro le decisioni dei dipartimenti è dato ricorso al Consiglio di Stato;

che l'art. 12 LCint prevede che contro le decisioni rese dal Consiglio di Stato in applicazione di questa stessa legge è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo;

che non prevedendo la LCint la possibilità di impugnare direttamente davanti al Tribunale cantonale amministrativo le decisioni che il Dipartimento delle istituzioni adotta in base a competenze delegategli dal Governo, tali risoluzioni vanno quindi dedotte in prima istanza davanti al Consiglio di Stato;

che di conseguenza, il ricorso in esame va dichiarato irricevibile per incompetenza di questo tribunale;

che giusta l'art. 4 PAmm gli atti vanno trasmessi al Consiglio di Stato per competenza;

che data l'erronea indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso contenuta nella decisione impugnata si prescinde dal prelievo di tasse e spese;

visti gli art. 12 LCint; 3, 81, 28, 60, 61 PAmm dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è irricevibile.

§. Gli atti sono trasmessi al Consiglio di Stato per competenza.

2. Non si prelevano né spese, né tassa di giustizia.

3. Intimazione a: · __________

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario