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52.1998.227 • TCA TI 52.1998.227 Generato dall'IA

Councilor Appeal Against State Council Decision on Municipal Personnel Sanctions

Numero d'incarto 52.1998.227
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

A municipal councilor filed an appeal against the State Council's resolution that rejected their administrative intervention request, which sought disciplinary sanctions against municipal officials regarding an employee's hiring and retention. The Administrative Cantonal Tribunal declared the appeal inadmissible because the State Council, acting in its capacity as supervisory authority over municipalities under Article 207 of the relevant law, issued a final decision; a private citizen's appeal to the Tribunal is only admissible if the supervisory authority's decision modified the pre-existing situation to the appellant's detriment, which was not the case here as the rejection of the intervention request maintained the status quo, thus causing no direct prejudice to the appellant acting in the general interest.

Regesto Legislator

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Art. 48 PAmm, Art. 3 PAmm, Art. 60 cpv. 1 PAmm, Art. 207 LOC, Art. 28 PAmm, art. 60 PAmm; Councilor Appeal Against State Council Decision on Municipal Personnel Sanctions: The Administrative Cantonal Tribunal declared the appeal inadmissible because the State Council, acting in its capacity as supervisory authority over municipalities under Article 207 of the relevant law, issued a final decision; a private citizen's appeal to the Tribunal is only admissible if the supervisory authority's decision modified the pre-existing situation to the appellant's detriment, which was not the case here as the rejection of the intervention request maintained the status quo, thus causing no direct prejudice to the appellant acting in the general interest.

Parole chiave

Generato dall'IA
autorità comunali posizioni amministrative del funzionario autorità disciplinare sanzione amministrativa stato richiedente ricorso del personale Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 48 PAmm
Cited in the final orders, related to the procedural step of notifying the appeal.
Art. 3 PAmm
Cited in the final orders, generally concerning jurisdiction, though the inadmissibility finding rests primarily on Art. 207 LOC.
Art. 60 cpv. 1 PAmm
che il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo é dato, nei casi previsti dalla legge, contro decisioni di un dipartimento, di commissioni speciali e del Consiglio di Stato (art. 60 cpv.
Art. 207 LOC
Cited in the final orders as the basis for the decision regarding the nature of the resolution being appealed.
Art. 28 PAmm
Cited in the final orders, used as the basis for not collecting a court fee.
art. 60 PAmm
Cited in the final orders, referring to the general rules governing appeals to the Administrative Court.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
DTF 111 Ia 282
per tutte DTF 111 Ia 282 consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 207 LOC

Cited in the final orders as the basis for the decision regarding the nature of the resolution being appealed.

art. 60 PAmm

Cited in the final orders, referring to the general rules governing appeals to the Administrative Court.

art. 48 PAmm

Cited in the final orders, related to the procedural step of notifying the appeal.

art. 28 PAmm

Cited in the final orders, used as the basis for not collecting a court fee.

art. 3 PAmm

Cited in the final orders, generally concerning jurisdiction, though the inadmissibility finding rests primarily on Art. 207 LOC.

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Testo completo

Incarto n. 52.98.00227 · Lugano 25 agosto 1998 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici: · Raffaello Balerna, vicepresidente Stefano Bernasconi e Silvia Torricelli, quest'ultima in sostituzione del Giudice Lorenzo Anastasi, impedito

segretario: · Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 21 agosto 1998 di

__________ contro

la risoluzione 5 agosto 1998, no. 3636, con cui il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza d'intervento inoltrata dall'insorgente il 3 aprile 1998 nei confronti dei municipali e del segretario aggiunto della città di __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

che in data 3 aprile 1998 l'insorgente, agente in qualità di consigliere comunale, ha inoltrato al Consiglio di Stato un'istanza di intervento contro i municipali ed il segretario aggiunto della città di __________ in relazione all'assunzione e mantenimento alle dipendenze del comune per un determinato periodo della signora __________, chiedendo l'inflizione nei confronti dei denunciati delle sanzioni disciplinari previste agli art. 197 e 198 LOC;

che con risoluzione 5 agosto 1998 il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza;

che il dispositivo n. 2 precisava che

"La presente risoluzione é definitiva, riservato il

diritto di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, entro 15 (quindici) giorni dall'intimazione della presente decisione"

che con ricorso 21 agosto 1998 __________ si é aggravato contro la menzionata risoluzione governativa davanti a questo Tribunale, chiedendo il suo annullamento ed inoltre che ai municipali vengano inflitte delle sanzioni disciplinari;

che in applicazione dell'art. 48 PAmm il Tribunale non ha intimato il gravame al Governo ed ai municipali interessati;

considerato, in

diritto

che prima di entrare nel merito di una istanza o di un ricorso l'autorità esamina d'ufficio la propria competenza (art. 3 PAmm);

che il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo é dato, nei casi previsti dalla legge, contro decisioni di un dipartimento, di commissioni speciali e del Consiglio di Stato (art. 60 cpv. 1 PAmm): la deducibilità per ricorso di una decisione al Tribunale cantonale amministrativo é quindi regolata secondo il cosiddetto sistema enumerativo e non per clausola generale (Rep. 1968, pag. 204, consid. 3);

che giusta l'art. 207 LOC le decisioni rese dal Consiglio di Stato in veste di autorità di vigilanza sui comuni sono definitive (cpv. 1; inoltre le precisazioni di cui in RDAT I-1992 N. 5, pag. 18), riservato a chi è leso nei suoi legittimi interessi, escluso il comune, il diritto di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo (cpv. 2);

che il ricorso del privato cittadino al Tribunale amministrativo é pertanto ricevibile solo nel caso in cui l'autorità di vigilanza ha modificato, a scapito di costui, la situazione preesistente (cfr. per tutte DTF 111 Ia 282 consid. 2a con riferimenti): in altre parole la legittimazione ad impugnare decisioni dell'autorità di vigilanza al Tribunale amministrativo - la quale fonda nel contempo la competenza a decidere di quest'ultimo - é data unicamente a chi subisce direttamente un pregiudizio in conseguenza della decisione della predetta autorità (RDAT 1981 N. 19);

che, nel concreto caso, respingendo l'istanza di intervento inoltratagli dall'insorgente il Consiglio di Stato non ha modificato la situazione preesistente: a maggior ragione non ha causato a costui, agente a tutela di interessi generali, un qualche pregiudizio diretto;

che, di conseguenza, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile;

che, a motivo dell'ambigua illustrazione dei rimedi di

diritto esperibili contro il giudicato impugnato di cui al dispositivo n. 2 dello stesso, il Tribunale prescinde dalla riscossione di una tassa di giudizio (art. 28 PAmm): l'insorgente poteva difatti essere indotto a ritenere che esso fosse appellabile innanzi a questo Tribunale;

visti gli art. 207 LOC; 3, 18, 28, 48, 60 PAmm dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è irricevibile.

2. Non si preleva tassa di giudizio.

3. Intimazione a: · __________

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente Il segretario