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52.1998.220 • TCA TI 52.1998.220 Generato dall'IA

Withdrawal of Appeal Following Private Settlement

Numero d'incarto 52.1998.220
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A party appealed a governmental decision upholding a municipal building permit issued for an agricultural complex, but subsequently informed the Administrative Court that they were withdrawing the appeal after reaching a private, extrajudicial agreement with the permit recipient, which resulted in the previous administrative decision becoming final. The Court reasoned that since the withdrawal was based on a private settlement not involving the authorities or the court, its legality did not require judicial review; thus, the Court was obliged only to strike the case from the rolls as the object of the litigation had ceased to exist, and ordered no fees or costs.

Regesto Legislator

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2. Non si prelevano né tasse, né spese; Withdrawal of Appeal Following Private Settlement: The Court reasoned that since the withdrawal was based on a private settlement not involving the authorities or the court, its legality did not require judicial review; thus, the Court was obliged only to strike the case from the rolls as the object of the litigation had ceased to exist, and ordered no fees or costs.

Parole chiave

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ritiro a seguito di transazione sindacato giurisdizionale licenza edilizia comunale diritto fondiario distrazione di valori patrimoniali ritiro dell'azione giudiziaria Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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2. Non si prelevano né tasse, né spese
This article is cited in the dispositive to rule on the non-collection of taxes and costs.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
2. Non si prelevano né tasse, né spese.

This article is cited in the dispositive to rule on the non-collection of taxes and costs.

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Testo completo

Incarto n. 52.98.00220 · Lugano 11 febbraio 1999 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario: · Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 20 agosto 1998 di

__________ contro

la decisione 1º luglio 1998, no. 3058, del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa 21 marzo 1997 presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 6 marzo 1997 con cui il municipio di __________ ha rilasciato a __________ la licenza edilizia per la costruzione di un complesso agricolo ai mapp. no. __________ e __________ di __________;

preso atto che, con scritto 29 gennaio 1999, l'insorgente ha comunicato al Tribunale di ritirare l'impugnativa, avendo raggiunto un accordo con l'istante: accordo riprodotto nella dichiarazione di recesso;

considerato che il menzionato accordo è stato conchiuso direttamente tra il ricorrente e l'opponente, senza la partecipazione delle autorità interessate, né del Tribunale;

che, pertanto, indipendente dal suo oggetto, detto accordo potrebbe costituire, al più, una transazione extragiudiziaria, vincolante solo per coloro che l'hanno sottoscritta;

che, nella misura in cui simile convenzione conduce semplicemente al ritiro dell'impugnativa - e quindi, quanto agli effetti, alla crescita in giudicato della decisione impugnata - la sua legittimità non deve essere verificata da parte del Tribunale, che deve invece limitarsi a stralciare la causa, essendo venuto meno l'oggetto della lite pendente innanzi allo stesso (cfr. Cavelti, Die Verfahren vor dem Verwaltungsgericht des Kanton St. Gallen; pag. 278 e nota a pié di pagina n. 461; inoltre, dello stesso autore, l'articolo pubbl. in. AJP/PJA 2/95, pag. 176, II 2; STA inedita 24.6.1997 in re S.P. SA e llcc, consid. 3.2.);

decreta:

1. Il ricorso è stralciato dai ruoli.

2. Non si prelevano né tasse, né spese.

3. Intimazione a: · __________

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario