Withdrawal of Appeal Following Private Settlement
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA party appealed a governmental decision upholding a municipal building permit issued for an agricultural complex, but subsequently informed the Administrative Court that they were withdrawing the appeal after reaching a private, extrajudicial agreement with the permit recipient, which resulted in the previous administrative decision becoming final. The Court reasoned that since the withdrawal was based on a private settlement not involving the authorities or the court, its legality did not require judicial review; thus, the Court was obliged only to strike the case from the rolls as the object of the litigation had ceased to exist, and ordered no fees or costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IA2. Non si prelevano né tasse, né spese; Withdrawal of Appeal Following Private Settlement: The Court reasoned that since the withdrawal was based on a private settlement not involving the authorities or the court, its legality did not require judicial review; thus, the Court was obliged only to strike the case from the rolls as the object of the litigation had ceased to exist, and ordered no fees or costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article is cited in the dispositive to rule on the non-collection of taxes and costs.
Testo completo
Incarto n. 52.98.00220 · Lugano 11 febbraio 1999 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario: · Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 20 agosto 1998 di
__________ contro
la decisione 1º luglio 1998, no. 3058, del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa 21 marzo 1997 presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 6 marzo 1997 con cui il municipio di __________ ha rilasciato a __________ la licenza edilizia per la costruzione di un complesso agricolo ai mapp. no. __________ e __________ di __________;
preso atto che, con scritto 29 gennaio 1999, l'insorgente ha comunicato al Tribunale di ritirare l'impugnativa, avendo raggiunto un accordo con l'istante: accordo riprodotto nella dichiarazione di recesso;
considerato che il menzionato accordo è stato conchiuso direttamente tra il ricorrente e l'opponente, senza la partecipazione delle autorità interessate, né del Tribunale;
che, pertanto, indipendente dal suo oggetto, detto accordo potrebbe costituire, al più, una transazione extragiudiziaria, vincolante solo per coloro che l'hanno sottoscritta;
che, nella misura in cui simile convenzione conduce semplicemente al ritiro dell'impugnativa - e quindi, quanto agli effetti, alla crescita in giudicato della decisione impugnata - la sua legittimità non deve essere verificata da parte del Tribunale, che deve invece limitarsi a stralciare la causa, essendo venuto meno l'oggetto della lite pendente innanzi allo stesso (cfr. Cavelti, Die Verfahren vor dem Verwaltungsgericht des Kanton St. Gallen; pag. 278 e nota a pié di pagina n. 461; inoltre, dello stesso autore, l'articolo pubbl. in. AJP/PJA 2/95, pag. 176, II 2; STA inedita 24.6.1997 in re S.P. SA e llcc, consid. 3.2.);
decreta:
1. Il ricorso è stralciato dai ruoli.
2. Non si prelevano né tasse, né spese.
3. Intimazione a: · __________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario